Le recenti Sez. un. in materia di proroga delle concessioni balneari marittime

La recente pronuncia a Sez. un. n. 32559/2023 ha annullato, per diniego di giurisdizione, l'Adunanza plenaria n. 18/2021: illegittima l'estromissione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e della regione Abruzzo intervenute in appello

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 32559/2023, hanno annullato per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021 in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime.

La Corte, nel rinviare al Consiglio di Stato, ha chiarito che l’estromissione dal giudizio in appello delle intervenute associazioni di categoria e della regione Abruzzo si è risolta in un diniego della tutela giurisdizionale.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, aveva estromesso dal giudizio diverse associazioni rappresentative di interessi collettivi e la Regione Abruzzo.

Ciò sul[l’erroneo] presupposto che il provvedimento impugnato nel caso di specie – ossia il diniego di proroga di una singola concessione demaniale – ledesse “esclusivamente l’interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni”.

Questo, secondo il ragionamento del Consiglio di Stato, si poneva in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, per riconoscere la legittimazione attiva (e dunque la possibilità di intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi, occorre che la questione dibattuta “attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come l’Adunanza Plenaria non avesse affatto esaminato gli statuti delle associazioni estromesse e, per converso, avesse aprioristicamente ritenuto che le questioni di diritto di massima rilevanza affrontate in Consiglio di Stato non ledessero gli interessi di detti enti esponenziali.

Quanto precede, a dire della Suprema Corte, aveva precluso alle associazioni intervenienti l’accesso alla tutela giurisdizionale, nonostante queste avessero fatto valere “un interesse (anche) proprio e diverso da (nonché convergente e quindi adesivo a) quello individuale del destinatario del provvedimento negativo”.

Oltretutto, come anche la sentenza a Sezioni unite tiene a precisare: l’interesse di tali associazioni a partecipare al processo in appello era (ed è) ancor più consistente se solo si considera che il Presidente del Consiglio di Stato aveva deferito d’ufficio all’Adunanza Plenaria tre questioni di diritto di importanza fondamentale per la tutela degli interessi istituzionali delle associazioni in questione, in materia di legittimità ed eventuale efficacia delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Per tali ragioni, “avere escluso pregiudizialmente le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’A.P., che era la sede nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche,” è sintomo di diniego o arretramento della giurisdizione.

Con la sentenza in commento la Corte ha dunque fatto applicazione dei principi ormai consolidati, secondo cui va garantita la tutela degli interessi legittimi collettivi e si ammette la legittimazione a intervenire nel processo amministrativo a condizione che:
a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione […];
b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi”.

In conclusione, annullata per diniego di giurisdizione la sentenza dell’A.P. n. 18/2021, non resta che aspettare di vedere come verranno affrontate tutte le questioni giuridiche sottoposte al vaglio dei Giudici di Palazzo Spada.

Si segnala che rimane indubbia la piena applicabilità di tutti i principi sanciti dall’A.P. n. 17/2021, sempre in materia di proroga delle concessioni balneari marittime, trattandosi di pronuncia mai annullata.

Redazione

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