Con sentenza n. 413 del 16 febbraio 2024 la sezione II del Tar Lombardia ha chiarito che “ciò che rileva, per stabilire se nel concreto si faccia o meno ricorso all’istituto dell’avvalimento, è che il certificato di omologazione sia stato rilasciato all’operatore che partecipa alla gara”.
In particolare, la società FerrovieNord, per la scelta dei fornitori, utilizza un proprio sistema di qualificazione per gli aspiranti contraenti.
Mediante detto sistema di qualificazione FerrovieNord analizza preventivamente i prodotti che gli operatori economici andranno ad offrire nel caso di aggiudicazione e contestualmente verifica se tali prodotti possiedono i requisiti di qualità necessari per soddisfare le esigenze sottese alla fornitura. Al ricorrere di tutti i presupposti richiesti, il sistema rilascia un certificato di omologazione.
In sede di partecipazione alla gara, dunque, gli operatori economici sono tenuti a produrre, tra i vari documenti, anche il certificato di omologazione riguardante i prodotti da loro offerti.
Nel caso qui in commento, la società ricorrente:
a) ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta da FerrovieNord in favore della prima classificata, sul presupposto che quest’ultima avesse falsamente dichiarato, nella domanda di partecipazione, di non fare ricorso all’istituto dell’avvalimento;
b) ha affermato che la falsità della dichiarazione discenderebbe, a suo dire, dal certificato di omologazione stesso, il quale chiarisce che un componente del prodotto finale oggetto di fornitura è stato fabbricato da terzi;
c) ha sostenuto che, per tali motivi, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.
Ebbene, il Tar ha invece chiarito che è proprio la società aggiudicataria ad aver ottenuto il certificato di omologazione per i prodotti da lei offerti e che, pertanto, non ha falsamente dichiarato di non ricorrere all’avvalimento.
Più nel dettaglio i Giudici hanno chiarito che non integra un avvalimento la circostanza che alcune componenti del prodotto finale da fornire siano state realizzate da terzi, poiché ciò che rileva è che titolare del certificato di omologazione rilasciato sia l’effettivo operatore economico partecipante alla gara.
Si legge infatti in sentenza che “non ha rilievo il fatto che un componente di questo sistema venga fabbricato da terzi e che di questa circostanza si sia dato atto nel certificato di omologazione. Ciò che rileva, infatti, per stabilire se nel concreto si faccia o meno ricorso all’istituto dell’avvalimento, è che il certificato di omologazione sia stato rilasciato all’operatore che partecipa alla gara: se del certificato è titolare il concorrente partecipante alla gara, è quest’ultimo ad essere qualificato per la fornitura dello specifico prodotto oggetto di omologazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto stesso venga fabbricato da terzi”.