Il recepimento del codice appalti da parte della Regione siciliana

Con legge n. 12 del 10 ottobre 2023 la Regione Sicilia ha disposto l’applicazione sul territorio regionale del d.lgs. 36/2023 mediante un rinvio dinamico alla disciplina nazionale, con il quale è intervenuta sulla preesistente l. 12/2011 in materia di contratti pubblici, facendo comunque salva l’applicazione di diverse disposizioni introdotte dalla stessa legge del 2023. Di seguito si dà atto di un ulteriore intervento da parte del legislatore regionale con l. 3/2024.
Normativa di riferimento:
D.lgs. 36/2023
L. R. siciliana 12/2011 
L. R. siciliana 12/2023 
L. R. siciliana 3/2024
Di seguito le deroghe operate dal legislatore regionale.
La modifica dell’art. 5 legge 12/2011
Il nuovo art. 5 L.12/2011 non distingue più i progetti di lavori pubblici a seconda del loro importo, prevedendo in ogni caso che sia convocata una conferenza di servizi da parte del responsabile unico del progetto (la versione previgente dell’art. 5 prevedeva la convocazione di una conferenza di servizi speciale per i progetti con importo superiore alla soglia comunitaria).
Assume centralità la Commissione regionale dei servizi pubblici, già prevista prima della riforma, il cui parere diviene obbligatorio per i progetti di lavori pubblici di importo superiore a 20 milioni di euro.
L’art 9 – la centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici
La norma in esame disciplina due tipologie di centrali uniche di committenza, in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 agli artt. 62 e seguenti.
Il primo e il secondo periodo del primo comma riguardano la centrale unica di committenza qualificata secondo i requisiti previsti all’allegato II.4 al d.lgs. 36 del 2023 (si tratta di una qualificazione con riserva, ossia subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale). Il terzo periodo del primo comma, invece, fa salva l’iscrizione di diritto di cui al terzo comma dell’art. 63 d.lgs. 36/2023 della centrale unica di committenza (C.U.C.), istituita presso l’Assessorato regionale dell’economia e abilitata a gestire solo appalti di servizi e forniture. È di tutta evidenza come, allo stato, manchi una centrale di committenza qualificata di diritto  competente in materia di lavori pubblici. 
Dall’altro lato, l’art. 9 disciplina approfonditamente la centrale di committenza qualificata con riserva, la quale si articola al suo interno in due macro-aree:
  • l’affidamento  di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura è gestito dal Dipartimento regionale tecnico, istituito presso l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
  • l’acquisizione di servizi e forniture è gestita  dall’Assessorato regionale per l’economia. 
Trattandosi di  uffici diversi ancorché facenti parte di una struttura unitaria quale la Centrale di committenza per i contratti pubblici, il loro coordinamento è rimesso a decreti interassessoriali dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e quello dell’economia, con i quali – previo parere della commissioni legislativa dell’Ars –  è disciplinata l’organizzazione della Centrale per soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti dall’allegato II.4 d. lgs. 36/2023. 
L’art. 10. I prezzari regionali
I prezzari regionali cessano di avere validità per 24 mesi e vengono rielaborati annualmente secondo modalità descritta dal primo comma dell’art. 10 che rimane immutato. 
Per quanto riguarda l’applicazione transitoria dei prezzari già scaduti (la data di scadenza è il 31 gennaio) si richiama la disciplina contenuta all’ art. 4 all. I. 14 del d.lgs. 36/2023.
Art. 12. Gli albi regionali
A differenza della disciplina previgente, il nuovo art. 12 distingue tra albo contenente i nominativi degli operatori economici cui affidare i lavori, i servizi e le forniture e quello ove sono iscritti gli operatori cui affidare i servizi di architettura e ingegneria. Entrambi gli albi sono istituiti presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. 
Art .10 bis
L’art. 2 l. 12/2023 introduce l’art. 10 bis¸ contenente la disciplina di un prezziario regionale specifico per opere e/o investimenti in aziende agricole e nel settore forestale.
Art. 10-ter. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici
La norma in analisi prevede una disciplina peculiare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, consentendo agli operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari mediante una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere, o, in alternativa, con un fatturato globale relativo ai tre migliori esercizi nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando (il d.lgs. 36/2023 richiede il fatturato globale dei tre esercizi precedenti). Per la stessa tipologia di servizi, è previsto che, il possesso dei requisiti tecnico-professionali possa essere dimostrato dallo svolgimento di contratti analoghi nei dieci anni precedenti l’uscita del capitolato di gara (anche in questo caso, il d.lgs. 36/2023 richiede che servizi analoghi siano stati svolti nei tre anni precedenti).  Può sin  da ora  ritenersi che la disciplina regionale introduca delle maglie molto più larghe per la valutazione dei requisiti di carattere speciale necessari per la partecipazione alla gara.
Art. 10 quater. Requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva
Ai fini dell’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, gli operatori economici che risultino vincitori possono dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese con gli operatori di cui all’art. 66 , comma 1, del d.lgs. 36/2023. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito prima dell’aggiudicazione. 
Emerge chiaramente la deroga alla disciplina ordinaria degli RTI, secondo la quale il raggruppamento deve essere costituito prima della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, consentendo ad operatori che da soli non avrebbero i requisiti necessari, di prendervi parte in forma aggregata. 
Art. 5  l. 12/2023 Tavolo tecnico dei contratti pubblici
Viene istituito in seno all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un tavolo tecnico avente funzioni consultive per le attività disciplinate dalla legge 12/2023.  Tale organo è disciplinato da un decreto assessoriale da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il terzo comma dell’art. 5 prevede che ai componenti del Tavolo tecnico non sia riconosciuto nessun emolumento. 
Artt. 6 e 7 l. 12/2023. Misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose.
La prima delle norme in analisi prevede che l’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità adotti, previo parere della commissione legislativa competente, un decreto contenente misure e strumenti destinati a schermare il settore dei contratti pubblici dalle infiltrazioni.
L’art. 7, dal canto suo, dispone che, in caso di procedura per inviti, gli operatori partecipanti devono comunicare anticipatamente per quale tipologia di lavori si avvarranno di imprese appaltatrici, le quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 159/2011 e non devono incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 95 d.lgs. 36/2023. L’applicazione della disposizione era rimessa a un decreto dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, ma il comma 4 dell’art. 122 l. regione Sicilia 3/2024 ha abrogato l’intera norma. 
Art. 8 Componenti esterni delle commissioni aggiudicatrici
L’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità può prevedere, con decreto e previo parere della commissione legislativa competente, strumenti per reperire professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici. 
 Art. 122, comma primo, l. regione Sicilia 3/2024
In ultimo, occorre dar conto di una modifica intervenuta a gennaio 2024 e riguardante il comma 11 dell’art. 5, l. 12/2011; la norma si occupa della valutazione preventiva della progettazione di qualsiasi livello e stabilisce, nella sua versione modificata, che il responsabile unico del progetto possa effettuare tale valutazione anche rispetto a progetti che abbiano un valore pari a 1 milione di euro. La disciplina nazionale, invece, prevede – all’art. 34 dell’allegato I.7 d.lgs. 36/2023 – che il R.U.P. si occupi della valutazione dei progetti di importo inferiore a 1 milione di euro.
Passate in rassegna le novità più importanti introdotte dal legislatore regionale, non possiamo far altro che attendere le prime pronunce del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici per comprendere l’opportunità delle deroghe operate dalle leggi  R.S. 12/2023 e 3/3024. 
Redazione

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