Con la recente sentenza n. 3093 del 15 febbraio 2024, il TAR Roma si è occupato del tema dei presupposti fattuali necessari perché in una gara d’appalto si possa applicare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.
Nella fattispecie esaminata dal TAR, AMA S.p.a., società in house che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio di Roma, a seguito di numerosi inadempimenti degli operatori aggiudicatari di una procedura del 2018 concernente l’attività di raccolta di rifiuti urbani, ha deciso di “non procedere oltre con l’esecuzione dei relativi contratti […], né di prorogarli”, nonché di non aggiudicare, e quindi, in sostanza, di revocare una successiva procedura avente il medesimo oggetto bandita nel 2023, ciò in quanto in tale gara si erano presentati i medesimi prestatori della procedura del 2018, poi rivelatisi inadempienti . Al fine di assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, AMA S.p.a. ha affidato il servizio in questione attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ad un ulteriore operatore economico.
Come sottolineato dal Giudice Amministrativo, il comma 2, lettera c) dell’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che uno dei casi in cui tale tipo di procedura è consentita “quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti”.
Tale norma ha una portata confermativa rispetto al disposto dell’art. 63 del vecchio codice appalti, in forza del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando era ammissibile “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.
Nel caso di specie ricorrevano i presupposti fattuali per l’utilizzazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, essendo le gravi inadempienze degli operatori economici aggiudicatari degli eventi imprevedibili dalla P.A. e non imputabili alla medesima. L’estrema urgenza, come statuito dal TAR Roma, si ravvisa, poi, nella necessità di garantire il servizio di raccolta rifiuti senza soluzione di continuità.
L’AMA ha dunque optato per il cosiddetto “contratto-ponte”, ovverosia un contratto che garantisca il servizio ad oggetto del bando revocato fino alla pubblicazione di un nuovo bando, in luogo di una proroga tecnica in quanto la seconda soluzione, come sottolineato dal Giudice amministrativo, “sarebbe stata infatti gravemente incoerente con le premesse fattuali suddette una proroga tecnica con i medesimi operatori tacciati di gravi inadempimenti”.
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