Accreditamento alle attività di formazione sui contratti pubblici: le novità del d.lgs. 36/2023

Requisiti per l’accreditamento alle attività di formazione sui contratti pubblici: l’ombra dell’incostituzionalità sull’art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023.

Il nuovo codice appalti, all’art. 63, comma 10 stabilisce che “la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.”.

La lettura della predetta norma può essere duplice. Da un lato, potrebbe ritenersi che il legislatore delegato si sia limitato a stabilire che per enti pubblici e no profit i requisiti per l’accreditamento vengono unicamente individuati da un decreto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, senza perciò precludere lo svolgimento delle attività di formazione ai soggetti privati con finalità di lucro; dall’altro lato, potrebbe farsi discendere dall’art. 63, comma 10 una delimitazione dei soggetti ammessi a svolgere attività di formazione a favore delle S.A..

Quest’ultima alternativa interpretativa pone non pochi problemi, in primis perché renderebbe la norma incostituzionale per eccesso di delega. Infatti, la Legge n. 78/2022 si limita invero a prevedere il “potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali, non stabilendo alcuna limitazione soggettiva per l’attività di formazione.

Inoltre, se davvero il nuovo codice appalti ammettesse solo determinati soggetti a svolgere le attività di formazione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione e con i principi sovranazionali discendenti dal TFUE e dalla direttiva Bolkstein che ha ulteriormente rafforzato la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE.

Le criticità del nuovo art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023, si ripercuoterebbero inevitabilmente anche sul decreto adottato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione che, dunque, è suscettibile di essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.

Ancora, stante il possibile conflitto dell’art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023 con il principio della concorrenza di matrice europea, si staglia all’orizzonte la possibilità per gli interessati di denunciare tale violazione direttamente alla Direzione Generale della Concorrenza, servizio della Commissione responsabile della politica dell’UE in materia di concorrenza, che garantisce il rispetto della normativa europea, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

Alla luce di quanto detto, emerge che l’art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023 è gravido di conseguenze problematiche non solo per quei soggetti di diritto privato fino ad ora impegnati nell’attività di formazione a favore delle stazione appaltanti, i quali perderebbero i requisiti abilitanti a svolgere predetta attività, ma anche per la coerenza della legislazione domestica con quella europea che favorisce e garantisce, ove possibile, i principi di concorrenza e libero mercato.

Pertanto, le reazioni nei confronti del decreto SNA già adottato (ma non ancora efficace poiché non è stato ancora avviato l’accreditamento) potrebbero manifestarsi su livelli diversi: dinanzi al giudice amministrativo, tramite impugnazione del provvedimento per illegittimità indiretta, che si ha quando l’atto viziato sia stato emanato sulla base di una norma statale, a sua volta in contrasto con il diritto UE; ovvero a livello sovranazionale, al cospetto della Commissione europea, la quale potrebbe avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Redazione

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