Il 23 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 55/2024 contenente “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.” Il provvedimento prevede l’istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ed entrerà in vigore l’8 maggio 2024.
All’articolo 1 del testo di legge, il pedagogista viene definito come “lo specialista dei processi educativi” con un ruolo di coordinamento e verifica degli interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.
L’articolo 3, invece, qualifica l’educatore professionale socio-pedagogico come “professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. L’educatore professionale opera in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario e si occupa di mettere a punto progetti di intervento a favore di soggetti che versano in condizioni di disagio e difficoltà, collaborando con altre figure professionali.
L’istituzione degli albi relativi a queste due tipologie di operatori sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono pedagogisti ed educatori socio-pedagogici all’interno della società.
Peraltro, è da sottolineare che si tratta di categorie professionali assai numerose, solo per gli educatori, si contano 250mila professionisti e di 12mila neolaureati che ogni anno escono da 42 corsi di laurea in Scienze dell’Educazione.
La legge elenca i requisiti necessari ai fini dell’esercizio delle professioni e ammette la contemporanea iscrizione ai due albi professionali; entrambe le categorie sono soggette all’obbligo di segreto professionale.
Gli iscritti agli albi professionali costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ente pubblico non economico -istituito su base regionale- che “agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.
Infine, la legge riconosce come equipollenti i titoli di studi conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.