Con ordinanza n. 4 del 2024, l’Adunanza Plenaria ha chiarito le condizioni di accesso al fascicolo digitale da parte di un terzo non costituito in giudizio.
L’accesso al fascicolo digitale è oggi disciplinato dall’art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante “regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”, il quale differenzia il regime di accesso a seconda che il richiedente sia una parte processuale già costituita o un soggetto che intenda intervenire volontariamente nel giudizio; nel primo caso l’accesso è incondizionato (de plano), nel secondo è invece condizionato all’autorizzazione del giudice.
L’accesso da parte dei terzi non costituiti è l’ipotesi maggiormente problematica, poiché, innanzitutto, si è dubitato della compatibilità della disciplina di riferimento con la riserva assoluta posta dalla Costituzione all’art. 111 in materia di attività giurisdizionale. In altri termini, si è obiettato che non sarebbe possibile per una norma di rango secondario, quale è il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, disciplinare un istituto inerente all’attività giurisdizionale.
L’adunanza Plenaria, nell’ordinanza in analisi, ha ritenuto di poter superare questi rilievi; il Collegio ha chiarito che l’esistenza di una riserva di legge assoluta, quale è quella che sussiste in materia di giurisdizione, non si traduce nella necessità che il legislatore disciplini “integralmente” la materia in questione.
Dunque, l’art. 17 D.P.C.S. non viola la riserva di legge sancita dall’art. 111 Cost., ma si limita a “procedimentalizzare quell’attività di consultazione dei fascicoli di causa che, prima dell’entrata in vigore delle regole del processo telematico, si svolgeva informalmente all’interno delle Segreterie, ma che, a seguito della digitalizzazione, richiede necessariamente di essere ‘mediata’ da un atto abilitativo che consenta al terzo di ‘accreditarsi’ nel sistema informatico”.
L’accesso agli atti relativi a una causa pendente inter alios non è una pretesa introdotta ex novo dall’art. 17 D.P.C.S., ma rappresenta un aspetto del diritto di difesa.
L’adunanza plenaria lega a doppio filo l’accesso al fascicolo da parte del terzo al suo intervento in giudizio.
Nel sistema della giustizia amministrativa, l’intervento del terzo ha una duplice finalità: da un lato tutelare gli interessi di un soggetto che non è parte del processo ma che potrebbe subire direttamente o indirettamente gli effetti del suo epilogo; dall’altro lato, rappresenta un’opportunità in più per il giudice per apprezzare la complessità della vicenda su cui è chiamato a esprimersi.
Alla luce di ciò, consentire in tali casi unicamente la possibilità di intervenire “al buio”, oltre a contravvenire alla regola di deflazione del carico giurisdizionale, si tradurrebbe in una irragionevole compressione del diritto di difesa.
L’Adunanza Plenaria, dunque, ha ritenuto di chiarire quale sia la portata dell’accesso al fascicolo digitale, chi sia l’organo competente ad autorizzarlo e a quali condizioni.
Innanzitutto, il Collegio ha stabilito che l’accesso al fascicolo non coincide con l’accesso documentale, il quale riguarda unicamente l’ostensione dei documenti amministrativi ed è disciplinato dalla L. 241/1990 (artt. 22 ss.)
Quanto alla competenza, è possibile che l’autorizzazione sia concessa dal Presidente della sezione presso cui è incardinata la causa, in quanto è stabilito che rientri tra le sue competenze lo svolgimento delle principali funzioni ordinatorie del processo; tuttavia, il Presidente ben può disporre che l’istanza sia esaminata dal Collegio, in coerenza con l’altro principio, che è alla base dell’intero sistema del codice, per il quale il Collegio valuta tutte le questioni che non siano state previamente definite dal Presidente.
Il giudice che dispone l’autorizzazione deve verificare che vi sia un rapporto di stretta pertinenza tra la causa pendente e la sfera giuridica del terzo ed anche che il soggetto richiedente non persegua finalità emulative o manifestamente pretestuose.
È bene precisare che queste valutazioni non si sostituiscono affatto a quelle che devono essere effettuate dal Collegio al fine di ammettere l’intervento del terzo alla causa pendente.
Infine, l’Adunanza Plenaria si è occupata del rapporto tra diritto di difesa, nella sua declinazione di diritto ad accedere agli atti processuali, e tutela della riservatezza; invero, gli atti processuali di parte possono talvolta contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali. In questi casi, il giudice potrà disporre l’oscuramento dei dati sensibili superflui.
Resta salva la possibilità per il giudice, nei casi dubbi o complessi, di sentire le parti costituite.
Il testo integrale dell’ordinanza è fruibile qui .