Equo compenso e appalti: esiste un conflitto?

Com’è noto, la legge 49/2023 ha riscritto le regole in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, definendolo ”compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

La suddetta legge si applica ai contratti che abbiano ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. a favore di imprese bancarie, aziende di una certa dimensione e Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti quei rapporti contrattuali in cui il professionista si trova nella posizione di “contraente debole”.

Il legislatore ha previsto la nullità per le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di un compenso non equo secondo i parametri fissati dalla stessa L. 49/2023; si tratta di una nullità di protezione che consente al solo professionista di impugnare la convenzione, il contratto o l’esito della gara innanzi al Tribunale territorialmente competente per la rideterminazione del compenso.

Attualmente rappresenta questione di elevato interesse il rapporto tra la legge sull’equo compenso e la disciplina dei contratti pubblici.

In particolare, ANAC, con una nota del 23 aprile 2024, ha richiesto con urgenza l’intervento interpretativo o normativo da parte del legislatore con una nota destinata alla Cabina di Regia e ai ministri dell’Economia e delle Infrastrutture.

Secondo l’autorità, la disciplina non sarebbe applicabile alla materia degli appalti pubblici almeno per due ordini di ragioni: l’art. 2 della l. 49/2023 stabilisce che la disciplina dell’equo compenso trovi applicazione ai contratti aventi ad oggetto prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., mentre le prestazioni professionali effettuate nei confronti delle amministrazioni sono da ricondurre ai contratti d’appalto ex art. 1655 c.c.;, in secondo luogo, viene sottolineata la centralità del confronto concorrenziale all’intero delle procedure di evidenza pubblica con la conseguenza che, limitare la competizione tra gli operatori economici alle voci di costo quali “le spese accessorie” o all’elemento qualitativo delle offerte si tradurrebbe in una irragionevole compressione della libertà di impresa.

La giurisprudenza, al momento, sembra invece attestarsi su posizioni di assoluta compatibilità tra la disciplina dell’equo compenso e quella dei contratti pubblici.

A tal proposito, può essere interessante citare due recentissime pronunce del TAR Veneto e del Tar Lazio, rispettivamente la n. 632/2024 e la 8580/2024.

In entrambe le pronunce viene chiarito che le regole sull’equo compenso non contrastano con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente vantaggiosa” (basato sul miglior rapporto prezzo/qualità), poiché il compenso del professionista rappresenta solo una delle plurime componenti del prezzo “ l’operatività del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l’operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori” (T.A.R Veneto n. 632/2024). A ciò bisogna aggiungere che il confronto competitivo continuerebbe a giocarsi anche sul piano dell’offerta tecnica e della qualità dei servizi.

La compatibilità tra le due discipline, secondo i giudici amministrativi, sembrerebbe trovare conferma nel dato letterale dell’art. 8 d.lgs. 36/2023 che stabilisce che “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”; del resto, sarebbe irragionevole che le regole contenute all’interno della l. 49/2023 non fossero rispettate proprio dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle gare pubbliche, ove vengono in gioco interessi generali di tutela del mercato e della concorrenza.

A ulteriore conferma dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici può prendersi in considerazione il passaggio della sentenza del T.A.R Veneto in cui il Collegio argomenta la natura di norma imperativa degli artt. 1, 2 e 3 L. 49/2023 dicendo che tali disposizioni sono volte a “assicurare al professionista un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sia in sostanziale attuazione dell’art. 36 Cost., sia per rafforzare la tutela dei professionisti nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, ovvero, per quanto in questa sede di interesse, con la P.a.”.

Queste considerazioni, secondo i giudici amministrativi, consentono di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio circa la compatibilità della legge sull’equo compenso con il diritto europeo e i principi di libertà di stabilimento e di concorrenza.

Il T.A.R Veneto – seguito dal T.A.R Lazio – ha ritenuto che le disposizioni sull’equo compenso non producano un ostacolo all’accesso al mercato del lavoro da parte dei professionisti, ma tuttalpiù prevede una tutela rafforzata a loro favore e a garanzia del valore del loro lavoro.

Del resto, la Corte di Giustizia ha in precedenza affermato che “una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio”.

Secondo il T.A.R Veneto, dunque, la legge aumenterebbe le garanzie a favore degli operatori economici – specialmente quelli di piccole dimensioni – che avrebbero la certezza che il confronto competitivo riguarderà altri aspetti dell’offerta, senza dover più competere sulla voce “compensi” con gli operatori di grandi dimensioni, che per loro stessa natura possono essere maggiormente in grado di formulare ribassi su tale voce, mantenendo comunque un margine di utile rilevante.

Nonostante la posizione giurisprudenziale, ANAC ha già annunciato che, nelle more di un intervento da parte del legislatore, adotterà la soluzione interpretativa che riterrà più adeguata e che pare porsi in netto contrasto con i più recenti arresti giurisprudenziali.

Il testo integrale delle sentenze citate è fruibile qui e qui.

Il comunicato stampa della nota ANAC del 23/04/2024 è fruibile qui.

Redazione

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