Lo Studio Giurdanella & Partners ha recentemente assunto la difesa di un dipendente pubblico dinanzi la Corte dei Conti, citato in giudizio per lo svolgimento di un incarico esterno presuntivamente privo della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza (art. 53 commi 7 e 8 del D.Lgs n. 165/2001).
Nell’interesse dell’assistito, era stato richiesto l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., al fine di ottenere la definizione del procedimento mediante il pagamento di una somma determinata nella misura massima del 50% di quella richiesta dalla Procura a titolo di risarcimento.
Nonostante il parere non favorevole del P.M., basato sulla contestata sussistenza di un doloso arricchimento, condizione ostativa all’accoglimento della richiesta ex art. 130 c.g.c., si è deciso di insistere nella suddetta richiesta dinanzi al Collegio.
Infatti, nel caso di mancato accordo per il parere contrario del P.M., anche a seguito di una eventuale controproposta di pagamento fatta da quest’ultimo e non accettata dal convenuto, il Presidente della Sezione, laddove ravvisi la non manifesta infondatezza della prospettazione del convenuto sull’ingiustificato dissenso della Procura, fissa la relativa udienza camerale; in tale sede il Collegio esercita una piena funzione giurisdizionale ed un sostanziale potere di cognizione che, seppur nei limiti di una cognizione sommaria, investe sia la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta (dovendo verificare, fra l’altro, l’assenza del doloso arricchimento del danneggiante ex art. 130, co. 4, c.g.c.), sia il merito dell’eventuale accordo (dovendo valutare la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno, ex art. 130, co. 6, c.g.c.).
Nella fattispecie in esame, esercitando la funzione giurisdizionale nei termini anzidetti, la Corte dei Conti ha ritenuto, in disaccordo con il P.M., l’insussistenza di doloso arricchimento.
In particolare, gli elementi valorizzati dal Collegio in tal senso sono stati:
– la tipologia di incarico extraistituzionale non ha configurato un incarico assolutamente incompatibile con la posizione lavorativa del convenuto;
– la conoscenza effettiva dello svolgimento di tale incarico extra-istituzionale da parte dell’Amministrazione, anche a seguito di specifiche comunicazioni da parte del convenuto, nonché le dichiarazioni fiscali dei relativi compensi: “tutti elementi che mal si conciliano con un intento prioritario di conseguire un doloso arricchimento a danno dell’Ente locale di appartenenza”.
Per tali ragioni, il Collegio, ritenuta l’insussistenza di condizioni preclusive all’accesso al rito abbreviato, ha accolto l’istanza ex art. 130 c.g.c.