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Venerdì scorso si è tenuto il sesto appuntamento con il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicato alla Legge sull’equo compenso (n. 49/2023).
Ospiti della puntata sono state Antonella Trentini, avvocata pubblico e presidente dell’Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici), e Lucia Di Salvo, avvocata amministrativista, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, nonché segretaria dell’associazione di categoria (associazione degli avvocati amministrativisti di Sicilia).
L’avvocato Giurdanella ha individuato l’origine del problema in materia di compensi ai professionisti, citando il provvedimento Bersani dei primi anni duemila con cui sono stati rimossi i minimi tariffari e si è deciso di affidare alle logiche di mercato la determinazione dei compensi.
Come ha sottolineato l’avvocata Di Salvo, la scelta di liberalizzare a tal punto il settore ha portato, nel tempo, a un indebolimento della posizione dei professionisti, specialmente nei confronti di contraenti dotati di un potere economico non indifferente come le Pubbliche Amministrazioni.
La legge 49/2023, entrata in vigore ormai più di un anno fa, fornisce una definizione di equo compenso cui si addiviene sulla base di due parametri: l’adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro svolto e la sua corrispondenza alle tariffe previste dai decreti ministeriali in materia di compensi ai professionisti.
La legge sull’equo compenso non regola unicamente il rapporto tra professionista e contraente forte, ma prevede una disciplina in materia di nullità di clausole che, come ha chiarito l’avvocata Trentini, sono vessatorie e vengono colpite dalla sanzione civilistica della nullità parziale, di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice.
Equo compenso e appalti
ANAC ha espresso qualche perplessità sulla compatibilità della Legge sull’equo compenso e quella degli appalti, ritenendo che la prima possa contrastare con le dinamiche concorrenziali cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica e che il bando che non faccia riferimento alla legge 49 2023 non sia eterointegrabile.
In particolare, l’Autorità con un parere precontenzioso del febbraio 2024, ha auspicato l’intervento del legislatore.
Rilevanti sono state le pronunce del TAR Veneto e del TAR Lazio; in particolare, l’avvocato Trentini ha sottolineato che il TAR Lazio ha operato una interpretazione letterale della legge sull’equo compenso escludendo qualsiasi incompatibilità con il d.lgs. 36/2023.
in particolare, il Collegio ha ritenuto che i primi articoli della legge 49/2023 in combinato con le normative professionali stabiliscono obblighi imperativi e inderogabili che vengono così declinati:
– la nullità delle clausole inique (nullità parziale di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice)
-l’applicazione della legge sull’equo compenso anche alla materia degli appalti in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento;
-la compatibilità della disciplina sui compensi con il diritto europeo e il principio della concorrenza.
Dunque, la giustizia amministrativa, a dispetto delle perplessità di ANAC, sta propugnando un’interpretazione inequivocabile della legge in analisi.
Riflessi deontologici
La legge 49 2023 stabilisce che gli ordini si dotino di una disciplina ad hoc per la responsabilità per i professionisti che contravvengono ai principi in essa sanciti.
In particolare, il codice deontologico forense prevede che l’avvocato non possa concordare un compenso in contrasto con l’art. 1 della legge sull’equo compenso. La violazione di questo obbligo comporta la sanzione (non indifferente) della censura; qualora, invece, il professionista manchi di avvisare il cliente che il compenso deve rispettare quanto stabilito dalla L. 49/2023, la sanzione sarà quella dell’avvertimento.
La legge sull’equo compenso si presenta come una legge che cerca di restituire dignità ai professionisti che rappresentano una risorsa utilissima in moltissimi settori economici del nostro paese.
Il dottor Santo Fabiano, a tal proposito, ha lanciato una provocazione circa il concetto di “convenienza” che va valutato nel contrarre un contratto di prestazione d’opera professionale, laddove il professionista non può essere valutato alla stregua di un oggetto, ma richiede una valutazione complessiva che non si attagli unicamente al costo della sua opera, ma alla qualità, all’organizzazione della sua attività.