Con la recente sentenza del 10 aprile 2024, n. 1352, il T.A.R. Catania ha fatto il punto sulla legittimità dell’operato di un’Amministrazione comunale che, in un’ottica di piena funzionalizzazione della sua attività al perseguimento dell’interesse pubblico, ha autoritativamente messo in sicurezza un pericoloso incrocio stradale, procedendo in autonomia alla dismissione di un impianto di distribuzione di carburante ivi insistente.
I giudici hanno rigettato il ricorso proposto avverso taluni provvedimenti adottati dall’ente, tra cui quello mediante il quale l’Amministrazione aveva intimato al privato di procedere alla rimozione dell’impianto suddetto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ammonendolo peraltro che, in caso di perdurante inerzia, sarebbero stati ugualmente avviati i lavori, fatto sempre salvo il recupero delle spese sostenute e degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.
Il T.A.R. ha infatti ritenuto legittimi e proporzionati tutti i provvedimenti adottati – in aderenza con l’impianto difensivo da noi sostenuto -, sul presupposto che esiste “in re ipsa l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, sia in ragione del pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale rilevato dal Comune sia in quanto risulta accertata con sentenza passata in giudicato l’occupazione abusiva dell’area oggetto di causa da parte della società ricorrente”.
I giudici hanno dunque affermato a chiare lettere che non residua alcun margine di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione quando si tratta di impedire che l’occupazione abusiva, posta in essere da un privato proprietario di un impianto di distribuzione di carburante, si protragga nel tempo, dato che, in ipotesi siffatte, l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi sussiste in re ipsa.
Il Collegio ha poi ritenuto destituita di fondamento anche l’altra doglianza, afferente all’asserita violazione dell’art. 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale le Amministrazioni devono addivenire all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
Sul punto, il ricorrente aveva sostenuto che il Comune avesse agito in contrasto con la sopra citata disposizione, posto che i lavori per la dismissione dell’impianto di carburante erano stati affidati a una società oltre il termine previsto ex lege.
Ebbene, il T.A.R. ha chiarito che la violazione del termine di cui all’art. 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) non è idonea ad inficiare la validità della determina mediante la quale si procede all’affidamento.
Al netto di ciò, la vicenda si è conclusa in senso favorevole al Comune che, per l’appunto, ha operato in maniera del tutto legittima, ponendo in essere azioni finalizzate alla complessiva riqualificazione dell’area interessata: allo stato attuale quella zona appare visibilmente migliorata e l’ente ha proceduto alla creazione di un incrocio stradale, idoneo ad eliminare in radice tutti i rischi per la circolazione stradale che in passato si erano paventati.