“L’Ora Legale”: la nona puntata sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio

L’ultima puntata de “L’Ora Legale”, a cura dell’avvocato Carmelo Giurdanella e del dottor Santo Fabiano, è stata dedicata all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

Ospito del webinar sono stati l’avvocata penalista Franzina Bilardo e l’avvocato Marco Antoci, attualmente segretario comunale.

La travagliata storia dell’abuso d’ufficio si è definitivamente conclusa con l’eliminazione della fattispecie dal panorama giuridico.

Invero, l’art. 323 c.p. è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, in ultimo quello effettuato mediante il cd. “ Decreto Semplificazioni” del 2020 che ha reso la fattispecie di ancor più limitata applicazione.

Infatti, l’art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in L. 11 settembre 2020, n. 120, ha sostituito per il delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. le parole “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” alle parole preesistenti di norme di legge o di regolamento“. La modifica ha delimitato l’ambito del sindacato del giudice penale, lasciando intatta la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Peraltro, ha ricordato Marco Antoci, questo intervento faceva coppia con la limitazione – prevista all’art. 21 del medesimo D.L. 76/2020 – della responsabilità contabile dei funzionari amministrativi ai soli casi di dolo, a esclusione dei soli danni  cagionati da omissione o inerzia. Nessuna responsabilità, dunque, per i casi di colpa grave ((la versione così come modificata rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

L’avvocata Bilardo ha sottolineato il fatto che, fino a questo momento, l’abuso d’ufficio è stato l’unico reato contro la P.A. a struttura mono-soggettiva, non prevedendo il privato come concorrente necessario. Dunque, la fattispecie puniva esclusivamente il funzionario in malafede e i comportamenti clamorosamente illegittimi, rappresentando l’unico strumento di tutela (gratuita) del privato contro gli abusi della pubblica amministrazione.

Infatti, come ha fatto notare l’avvocato Giurdanella. da oggi l’illegittimità dell’azione amministrativa potrà essere contestata solo innanzi al giudice amministrativo, la cui giurisdizione -oltre ad essere onerosa – prevede specifici requisiti di legittimazione per agire in giudizio, ossia la titolarità di un interesse differenziato.

Le ipotesi di tutela allargata in diritto amministrativo, al momento, sono specifiche; si pensi alle azioni a tutela dell’ambiente, degli interessi dei consumatori ovvero la figura della class action amministrativa contro le inefficienze della Pubblica Amministrazione.

A ciò si aggiunga che il ddl semplificazione del 2024 prevede la riduzione dei termini per l’esercizio dei poteri in autotutela: dopo sei mesi (prima dodici) il provvedimento illegittimo si cristallizza e diviene intangibile.

Ma se il reato dell’abuso d’ufficio ha creato notevoli problemi per la sua, l’abrogazione era davvero l’unica scelta possibile?

Per l’avvocata Bilardo,  una valida strada alternativa poteva essere quella di lavorare sulla maggiore specializzazione dei magistrati che hanno a che fare con questa delicatissima tipologia di reati, come avvenuto in ambito civilistico con l’istituzione dei Tribunali delle imprese.

Il segretario Marco Antoci, per un attimo allontanandosi dal significato pratico che questa riforma avrà, si è concentrato sul messaggio che essa rischia di veicolare: l’impunità delle condotte in patente contrasto con le regole della legittimità amministrativa

Senza contare che questa abrogazione interviene nel momento in cui l’Europa si muove verso l’irrobustimento degli strumenti legali di lotta alla corruzione e che, inevitabilmente, chiederà conto di questa scelta.

La puntata è stata densa di interessantissimi spunti di riflessione, per cui vi invitiamo a recuperarla cliccando qui.

Redazione

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