Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6092/2024, ha chiarito la differenza tra “proposte innovative e/o migliorative” e vere e proprie “varianti”.
Nel caso di specie, un’impresa aveva impugnato l’aggiudicazione di una commessa pubblica, ritenendo che l’operatore vincitore avesse proposto due varianti illegittime e, dunque, che si fosse discostato dal progetto posto alla base del bando da parte della stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, valorizzando la distinzione tra le migliorie che legittimamente il concorrente può proporre all’interno della sua offerta tecnica, dalle varianti illegittime.
Sul punto, il Collegio ha affermato quanto segue “va ribadito che le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 264).
Dunque, cercando di parafrasare, le modifiche migliorative riguardano gli aspetti del progetto su cui la stazione appaltante non ha – a monte – fornito indicazioni vincolanti, mentre le varianti determinano modifiche strutturali del progetto che, per essere ammesse, richiedono una manifestazione di volontà da parte dell”amministrazione.