La recente iniziativa di alcuni comuni italiani di proporre ricorso al T.A.R. contro l’intitolazione dell’aeroporto Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi ci offre l’occasione di analizzare l’istituto del ricorso collettivo.
I comuni, tutti insistenti nelle zone attigue all’aeroporto, hanno lamentato di essere stati esclusi dal da Enac e il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, dal processo decisionale che ha portato a individuare la nuova denominazione per il complesso aeroportuale.
La vicenda, oltreché inevitabilmente politica, tocca una tematica assai dibattuta nella giurisprudenza amministrativa, ossia l’ammissibilità dei ricorsi collettivi.
Sul punto, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, sezione settima, con sentenza n. 5408/2024.
Innanzitutto, occorre definire il ricorso collettivo, il quale consiste nella contestuale proposizione di un gravame da parte di più soggetti, titolari di posizioni giuridiche soggettive omogenee tra di loro.
All’interno della pronuncia si legge quanto segue “il ricorso collettivo ha carattere eccezionale, rappresentando deroga alla regola generale secondo cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341)”.
Trattandosi di una fattispecie derogatoria, la giurisprudenza, nel tempo, ha cercato di stabilire le condizioni in presenza delle quali ritenere ammissibile un ricorso collettivo.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in analisi, ha ribadito che “Per consolidato orientamento della giurisprudenza il ricorso collettivo – proposto da una pluralità di soggetti – è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi; deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l’interesse di ciascuno dei ricorrenti, al fine di consentire sia all’amministrazione sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Consiglio di Stato sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1427; id. sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2910; sez. V, 27 luglio 2017, n. 3725 e 21 giugno 2013, n. 3418; sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921; sez. III, 15 maggio 2013, n. 2649; sez. I, parere n. 1512 del 22 settembre 2021).”.
Dunque, non si può parlare di inammissibilità a priori del ricorso collettivo, ma sarà necessario verificare, da un lato, che non vi sia in concreto un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti e, dall’altro, che questi ultimi abbiano adempiuto allo specifico onere probatorio che impone loro di dimostrare la titolarità di una posizione giuridica legittimante all’azione e di un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio.