Il d.l. 69/2024 è stato convertito con legge n. 105/2024 – pubblicata in G.U. n. 175/2024 ed entrata in vigore il 28 luglio 2024 – a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato.
La legge contiene numerose modifiche al T.U. Edilizia (d.P.R. 380/2001), riguardanti diversi profili come lo stato legittimo degli immobili, l’edilizia libera, le tolleranze costruttive e la rimozione degli abusi edilizi.
La legge contiene anche disposizioni in materia di agibilità dei mini-alloggi.
In particolare, sono previste nuove condizioni per il rilascio del certificato di agibilità, per la cui individuazione definitiva si rimanda all’intervento di un decreto ministeriale.
Nelle more, è garantita l’agibilità agli alloggi, a singola stanza, per una persona, con superficie non inferiore a 20 metri quadrati (prima erano 28) e a 28 metri quadrati per due persone (prima erano 38); per quanto riguarda l’altezza interna dei locali, si è passati da un limite minimo di 2,70 metri a 2,40 metri.
Il decreto sembra comunque richiedere la conformità degli alloggi al decreto Ministeriale 236/1989 in materia di interventi volti a garantire l’adattabilità degli immobili alle esigenze delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, oltre ai requisiti minimi di igiene, ventilazione naturale e dimensione dei punti luce.
In ottica di aumento dell’offerta abitativa contemporaneamente limitando lo sfruttamento di nuovo suolo, il D.L. prevede l’agibilità dei sottotetti secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legislazione regionale e anche quando ciò possa portare a una violazione delle distanze minime tra edifici.
L’altro filone di novità riguarda il mutamento di destinazione degli immobili (art. 23-ter TUE) reso assai più veloce e agevole.
Il decreto convertito in legge mira a predisporre un apparato unitario di regole per il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, all’interno delle aree urbane e specificando quali sono i titoli abilitativi necessari.
In particolare, viene considerato senza opere quel mutamento di destinazione che non contempli l’esecuzione di lavori edilizi ovvero che consista nella realizzazione di opere appartenenti all’edilizia libera (art. 6 TUE, categoria ampliata dal D.L. 69/2024). In questi casi il titolo abilitativo necessario sarà la SCIA, mentre negli altri casi il mutamento è soggetto all’ottenimento del titolo necessario per l’esecuzione delle opere che devono essere realizzate.
Sono altresì ammessi, ad alcune condizioni, i mutamenti di destinazione d’uso tra categorie funzionali omogenee come quella residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale; questi mutamenti devono rispettare le normative di settore e, eventualmente, le specifiche condizioni che i Comuni possono prevedere all’interno degli strumenti urbanistici.
Delle altre novità contenute all’interno del D.L. 69/2024 abbiamo parlato durante la quinta puntata de “L’Ora Legale”: il d.l. Sanatoria edilizia.
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