Prima sentenza sul Digital Markets Act: TikTok

Con sentenza del 17 luglio 2024, relativa al caso T-1077/23, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato per la prima volta in materia di Digital Markets Act (Regolamento n. 2022/1925) e, più nello specifico, sull’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina.

In particolare, il Tribunale si è pronunciato sul ricorso presentato da TikTok,  di proprietà del gruppo cinese ByteDance, contro la decisione della Commissione europea con cui veniva qualificato come “gatekeeper” ai sensi dell’articolo 3 del DMA, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e controlli cui sono sottoposti i gatekeeper.

La disciplina

Secondo l’articolo 3 del Regolamento 2022/1925 un’azienda è definita gatekeeper se:

a) ha un impatto significativo sul mercato interno;

b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

Il secondo paragrafo del predetto articolo specifica in cosa consistono i requisiti indicati al primo paragrafo; in particolare, si presume che un’azienda abbia un impatto significativo di mercato se il suo fatturato annuo nell’Unione è pari o superiore a 7,5 miliardi di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell’ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri.

La circostanza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto b) è, invece, desumibile dal fatto che l’azienda fornisce un servizio di piattaforma di base che è stato utilizzato, nell’ultimo esercizio finanziario, da almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile,  stabiliti o situati nell’Unione, e almeno 10000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione.

Infine, la posizione consolidata e duratura è comprovata dal fatto che le prime due soglie previste dall’articolo 3, par. 1, sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

La posizione di ByteDance

In primo luogo, la società cinese ha contestato la decisione di Bruxelles perché la Commissione europea avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prima delle soglie previste dall’articolo 3 del DMA; la società cinese, infatti, ha affermato che il suo valore di mercato globale dipende principalmente dalle sue attività in Cina, dunque, TikTok non  avrebbe un impatto significativo sul mercato interno, specie perché il fatturato interno dell’Unione europea non supera la soglia fissata dall’articolo 3, par. 1, punto a).

Tuttavia, il Tribunale ha valutato congiuntamente il valore di mercato globale della società e il numero di utenti finali della piattaforma, da cui può agevolmente desumersi la capacità finanziaria della società e il potenziale vantaggio economico che può trarre dai suoi utenti.

In secondo luogo, la società ha ridimensionato il suo ruolo all’interno del mercato, ritenendo di non essere un vero e proprio punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; ByteDance, in particolare, ha sottolineato che TikTok ha una platea di utenti ridotta rispetto ad altri servizi come Facebook e Instagram.

Sennonché,il Tribunale ha ritenuto maggiormente significativo il fatto che a partire dal suo lancio, avvenuto nel 2018, TikTok ha velocemente incrementato i suoi utenti in maniera esponenziale, oltre ad essere diventato uno dei social maggiormente utilizzato specialmente dagli utenti più giovani.

Infine, per la società ricorrente la Commissione avrebbe errato nel riconoscerle una posizione  di mercato consolidata poiché, dopo l’ingresso di TikTok nel mercato europeo, sono state lanciate piattaforme simili di proprietà di Meta e Alphabet, le quali hanno visto crescere assai rapidamente i propri utenti, rappresentando – dunque – validi competitor.

Anche questa argomentazione, per il Tribunale, non ha colto il segno, poiché ha mancato di considerare i rapidissimi tempi di crescita di TikTok al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram.

TikTok, dunque, è un gatekeeper e in quanto tale è soggetto agli obblighi previsti all’interno del DMA quali, tra gli altri,  l’obbligo di assicurare che l’interoperalibilità dei propri servizi con i rivali, quello di lasciare gli utenti liberi di scegliere quali applicazione preinstallare nei loro dispositivi e di non favorire i loro servizi rispetto a quelli dei rivali.

La società potrà proporre ricorso contro la decisione di primo grado entro due mesi e 10 giorni.

Attualmente, sono stati qualificate gatekeeper Meta, Amazon, Booking, Microsoft, Alphabet e Apple; come ByteDance, anche Meta e Apple hanno presentato ricorso per garantire che alcuni dei loro servizi siano esenti dall’applicazione del Digital Markets Act.

Redazione

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