Danno da perdita di chance e onnicomprensività della domanda

Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha recentemente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata specifica allegazione del danno da perdita di chance in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ne impedisce una successiva allegazione. Ciò è però possibile solamente quando sia stata previamente proposta un’altra domanda risarcitoria. A tal riguardo la Cassazione (sez. III, n. 7193 del 10/04/2015) aveva già affermato che “in tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di “chance” lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile”. Tale statuizione è una esplicazione del principio di omnicomprensività della domanda di risarcimento del danno.

Dunque, è possibile specificare anche in una memoria successiva rispetto al ricorso introduttivo del giudizio una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. A tal fine sarà necessario allegare e provare “l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. Civile sez III, 5/9/2923, n. 25910).

Giorgio Vasta