Aiuti di stato ad Apple: la decisione della CGUE

Ritorniamo a parlare di aiuti di Stato con una recente decisione della Corte di Giustizia europea, la quale ha confermato la decisione assunta dalla Commissione UE nel 2016 di condannare due filiali di Apple, stabilite in Irlanda, a restituire 13 miliardi di euro di tasse arretrate.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire la vicenda sottesa alla predetta pronuncia del Giudice di Lussemburgo.

Nel 1991 e nel 2007 l’Irlanda ha emesso due “ruling fiscali” a favore di due società del gruppo Apple, costituite come enti di diritto irlandese ma non residenti fiscalmente sull’isola.

I ruling fiscali sono pratiche che consentono alle società di contrattare anticipatamente con l’Amministrazione fiscale di un determinato paese degli accordi relativi al regime di tassazione cui sottoporsi, al calcolo della base imponibile e il corrispondente prelievo fiscale.

Ebbene, con specifico riguardo alla vicenda che ci occupa, in base ai predetti ruling, il Governo irlandese si vincolava a riconoscere i metodi utilizzati dalle due società per determinare gli utili.

Sennonché, secondo la Commissione UE e, successivamente, la CGUE tali ruling avevano avuto il risultato di ridurre la base imponibile delle due filiali di Apple e, di conseguenza, l’imposta sulle società dovuta dalle stesse in base al regime ordinario di tassazione degli utili societari in Irlanda, conferendo loro pertanto un vantaggio selettivo in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Il Tribunale UE, in qualità di Giudice di prime cure, aveva censurato la decisione della commissione ritenendo non provato proprio il vantaggio selettivo ottenuto dalle società.

Ricordiamo, a tal proposito, che affinché possa parlarsi di aiuto di Stato è necessario che si tratti di una misura economica concessa dallo stato, o comunque finanziata direttamente o indirettamente con risorse pubbliche, che agevoli uno o più operatori economici producendo uno squilibrio del mercato interno o l’alterazione della libera concorrenza.

Nella vicenda in esame, sebbene non vi sia stato un effettiva erogazione di risorse economiche da parte dello Stato, è possibile affermare che il risparmio fiscale di cui le società hanno giovato per anni equivalga a un vantaggio.

Redazione

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