Recentemente il T.A.R. Catania – Seconda sezione è intervenuto in materia di onere della prova, con sentenza n. 2739/2024.
Il Collegio era stato adito da un’organizzazione sindacale la quale contestava la legittimità delle operazioni elettorali finalizzata rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Comune di Messina.
In particolare tra i motivi di doglianza, la ricorrente lamentava l’irregolarità del soccorso istruttorio effettuato dall’Amministrazione nei confronti di un’altra organizzazione concorrente, giacché – a suo dire – non si sarebbe trattato di una mera integrazione documentale, bensì della produzione di documenti essenziali ai fini della procedura, ben oltre la scadenza dei termini procedurali.
Sennonché, il sospetto dell’illegittimità del predetto sub – procedimento non è stato superato neanche a seguito dell’esperimento dell’accesso documentale da parte dell’associazione ricorrente, per via della materiale impossibilità – imputabile alla P.A. – di verificare che i documenti successivamente prodotti attenessero a circostante già acquisite, prima della scadenza dei termini, alla procedura.
Per questo motivo, il T.A.R. ha fatto riferimento alla nozione di “ignoto procedimentale” ossia di fasi procedurali di cui non è più possibile verificare la legittimità; in questi casi, l’onere di provare la regolarità della procedura amministrativa grava sull’Amministrazione in virtù del criterio di “vicinanza della prova”.
Ebbene, il Collegio ha, dunque, affermato che “caso in cui la ricorrente fornisca precisi argomenti e principi di prova a sostegno del motivo di ricorso volto a contestare la regolarità del procedimento amministrativo e, in particolare del soccorso istruttorio, in applicazione del principio di vicinanza dell’onere della prova spetta all’amministrazione dimostrare la legittimità dell’attività amministrativa svolta gravando su quest’ultima il rischio dell’“ignoto procedimentale”