L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul mercato dei libri scolastici.
In questa indagine non deve essere verificata la tutela della concorrenza nei confronti dei comportamenti delle imprese ma anche di interessi pubblici in conflitto.
La deliberazione che l’ha avviato è del 10 settembre scorso e si può trovare qui:
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2024/9/IC57
L’indagine è stata avviata in base alla previsione dell’art. 12 comma 2, l. n. 287/1990 che appunto attribuisce all’Autorità il potere di svolgere indagini conoscitive di natura generale quando le circostanze facciano presumere “che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata”. Nel corso dell’indagine l’Autorità può esercitare poteri d’intervento nei confronti delle imprese, come da comunicazione n. 31190, che attua l’art. 1, comma 5, d.l. n. 104/2023. La comunicazione è consultabile qui:
Avvalendosi di una facoltà, la delibera ha ammesso la partecipazione al procedimento “di ogni soggetto interessato” quindi non solo delle imprese del settore.
Le criticità che hanno indotto l’Autorità ad avviare l’indagine si sono fondate innanzitutto sulla considerazione che nel mercato dei libri scolastici “chi sceglie i libri (docente) non ne sostiene i costi, chi li paga (famiglie e/o amministrazioni pubbliche) non li usa, mentre chi li usa (studenti) non li sceglie né li paga, secondo un modello di fatto assimilabile a quello dei medicinali soggetti a prescrizione”.
Certamente questa struttura elimina dall’origine ogni conflitto di interesse tra acquirente e venditore quindi manca l’effettiva spinta alla riduzione del prezzo da parte del secondo. (Lo stesso schema è una delle critiche al cosiddetto superbonus edilizio (https://lavoce.info/archives/91831/un-superbonus-distorsivo-e-poco-sostenibile/)
Tornando alle criticità rilevate dall’Autorità, c’è che Il mercato consiste in quattro grandi gruppi perlopiù presenti sia nel segmento dei libri per la scuola primaria che in quelli dei libri per le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’Autorità ha anche rilevato che: “L’intermediazione della domanda comporta, inoltre, che i libri vengano promossi nei confronti dei docenti da informatori editoriali, spesso organizzati in forma di agenzie indipendenti ma fortemente condizionate dai rapporti intercorrenti con gli editori”.
Rileva anche la criticità del “susseguirsi di edizioni rinnovate di un medesimo titolo che rende più difficile la rivendita dei libri usati”.
Per quanto riguarda la distribuzione l’Autorità intende approfondire l’apporto degli operatori della grande distribuzione organizzata e delle piattaforme digitali.
A quest’ultimo proposito l’ordinamento ha fissato un importante limite alla concorrenza.
L’art. 2, comma 2, l n. 128/2011 (come sostituito dall’art. 8, comma 2, l. n. 15/2020) ha limitato al 15 per cento lo sconto massimo sul prezzo dei libri scolastici fissati dall’editore; anzi per tutti gli altri libri il limite dello sconto è ora fissato nel 5 per cento.
Per l’ipotesi di violazione di tale limite la normativa prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e anche, nel caso di recidiva, la sospensione dell’esercizio commerciale (comma 8).
La fissazione del limite di sconto, in verità, risponde a uno scopo che è generalmente considerato di interesse generale e cioè salvaguardare l’attività delle librerie, che sono ritenute dei presidi culturali sul territorio. È chiaro che la GDO e soprattutto le piattaforme informatiche potrebbero applicare sconti ben più consistenti mantenendo notevoli margini di profitto ma con la conseguente drastica riduzione dei prezzi le librerie non riuscirebbero a resistere.
Si coglie quindi il contrasto, probabilmente irrisolvibile, tra due interessi che l’ordinamento ritiene di grande interesse sociale: la tutela della distribuzione attraverso le librerie e la tutela della concorrenza per la vendita dei libri scolastici, perché in definitiva i prezzi alti possono scoraggiare le famiglie a fare proseguire gli studi oppure gravare sul bilancio statale.
In questa indagine, quindi, l’Autorità non dovrà solo conoscere gli interessi pubblici eventualmente confliggenti con quelli privati, ma anche armonizzare gli interessi pubblici confliggenti tra loro.