La transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili è, ormai da qualche anno, diventata uno degli obiettivi prioritari a livello europeo e, dunque, anche sul piano delle politiche energetiche nazionali.
In materia di energie rinnovabili assumono assoluta rilevanza l’efficacia delle discipline di riferimento, la semplicità delle procedure amministrative di autorizzazione e la garanzia di tempi brevi e certi per ottenere le necessarie autorizzazioni.
Proprio in quest’ottica si è mossa, nel 2018, la Direttiva RED II che ha sancito il principio secondo cui le normative nazionali debbano essere proporzionate e idonee a contribuire al rispetto del principio di “energy efficiency first” ossia dell’efficienza energetica da garantire per cittadini europei.
Secondo questo principio, la transizione energetica deve realizzarsi garantendo uno stoccaggio adeguato di energia per rispondere adeguatamente alle esigenze di cittadini e imprese, mantenendo prezzi accessibili.
Anche la Direttiva RED III si è collocata nella medesima traiettoria, ribadendo la centralità della neutralità climatica, tanto che al suo interno viene stabilito che, fino al raggiungimento di tale obiettivo, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete, e gli impianti di stoccaggio, d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica.
In quest’ottica, sono prioritarie la semplificazione delle procedure di autorizzazione amministrative, l’individuazione delle aree da destinare alla costruzione degli impianti e delle c.d. “aree di accelerazione” ossia di quei siti particolarmente idonei per l’istallazione degli impianti per cui vengono previsti tempi ancora più brevi per ottenere le autorizzazioni necessaire.
Alle direttive europee si sono affiancati il Regolamento 2022/2577 ( seguito dal Reg. 2024/223 che ha prorogato l’efficacia di alcune misure in esso previste fino al 2025) e due Raccomandazioni da parte della Commissione europea.
In particolare, il citato Reg. 2022/2577 ha previsto che le misure di repowering, (aumento della capacità di produzione), di impianti già in essere devono essere autorizzate entro un tempo non superiore a sei mesi, oltre all’esenzione dalle valutazioni di impatto ambientale per quei progetti riguardanti aree già dedicate alle energie rinnovabili.
In quest’ultimo caso, l’amministrazione competente potrà adottare misure di mitigazione ambientale ponendo in capo all’operatore un onere di compensazione pecuniaria.
Con le Raccomandazioni 2024/1343 e 2024/1344, invece, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a applicare procedure amministrative di autorizzazione semplificate, che garantiscano tempi brevi e soprattutto certi; viene altresì raccomandata la progressiva digitalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento nel processo di transizione energetica siano dei cittadini e delle realtà locali affinchè contribuiscano alla pianificazione e allo sviluppo dei progetti.
In un’ottica di incoraggiamento degli operatori economici a investire nei progetti riguardanti le energie rinnovabili, la Commissione ha altresì ammesso la possibilità che gli Stati membri prevedano incentivi economici basati su criteri non distorsivi della concorrenza.
Le indicazioni provenienti dall’Unione europea sono state condensate all’interno della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, all’articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, ha previsto una delega al Governo per il riordino della disciplina nazionale in materia di energie rinnovabili.
Difatti, sono ben tre i decreti legislativi che nel corso del tempo sono intervenuti a disciplinare il settore delle rinnovabili, contribuendo a creare un coacervo di regole non sempre di agevole lettura.
Dall’esigenza di razionalizzare la disciplina già esistente, dunque, nasce lo schema del T.U. recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di un provvedimento di 15 articoli approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in esame presso il Parlamento.
Al suo interno vengono disciplinati i diversi regimi amministrativi previsti per i progetti di produzione di energia pulita, ossia: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata e l’autorizzazione unica.
Inoltre, lo schema di decreto prevede al suo interno una scansione temporale molto più serrata rispetto al passato per l’avvio dei progetti, in ossequio alle indicazioni di matrice europea in merito all’esigenza di garantire tempi brevi per non scoraggiare gli operatori che vogliano proporre progetti inerenti all’energia da fonti rinnovabili.
Non resta che attendere l’esito dell’esame parlamentare del testo per riflettere sulla concreta efficacia di questo provvedimento normativo.