Segnaliamo una recente pronuncia del T.A.R. Milano – la sentenza n. 3127/2024 – in materia di costi della manodopera nelle procedure ad evidenza pubblica.
Il caso posto all’attenzione del Collegio è stata l’occasione per sottolineare l’inversione di tendenza operata dall’articolo 41, comma 14, d.lgs. 36/2023.
La predetta norma stabilisce che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”
Il vecchio Codice dei contratti pubblici, invero, non prevedeva il divieto di operare un ribasso sui costi di manodopera.
Il d.lgs. 36/2023 prevede invece che dall’importo a base d’asta su cui l’operatore può applicare il proprio ribasso debbano essere sottratti i costi relativi alla manodopera e agli oneri di sicurezza.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto anomala l’offerta presentata dal ricorrente, ritenuta in perdita e perciò poco affidabile.
In particolare, la stazione appaltante, nel verificare l’offerta economica dell’impresa ricorrente, aveva assunto come base d’asta il valore della commessa al netto dei soli costi di sicurezza, senza sottrarre anche i costi relativi alla manodopera.
Dal canto suo, l’operatore economico aveva formulato la propria offerta economica operando il ribasso su un valore calcolato al netto dei costi di manodopera e sicurezza.
Il T.A.R. Milano ha condiviso le censure di parte ricorrente, rilevando l’erroneità della valutazione dell’amministrazione comunale (stazione appaltante) e ribadendo l’innovatività della disciplina di cui all’articolo 41, co. 14, d.lgs. 36/2023 rispetto al codice previgente.
Tale soluzione, secondo il Collegio, sarebbe derivata anche da un’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni del bando di gara, da cui emergeva, appunto, la non ribassabilità dei costi della manodopera.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ricordato che la lettera della norma ammette eventuali ribassi che coinvolgano anche i costi di manodopera, purché siano riconducibili a una più efficiente organizzazione aziendale.