Il rapporto di fiducia tra RUP e Commissione di gara

Il Tar Catania su un caso di ritiro di atti di gara, prima dell'aggiudicazione formale

Segnaliamo la sentenza n. 4199/2024 del T.A.R. Sicilia-Catania, terza sezione, in materia di ritiro degli atti di una gara pubblica, avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico -assistenziali” per le pubbliche amministrazioni.

Il R.u.p. della procedura oggetto del giudizio ha richiesto il ritiro degli atti di gara, ritenendo venuto meno il rapporto di “fiducia” con la Commissione di gara.

Infatti, dopo aver ricevuto gli atti di gara, il responsabile del procedimento aveva richiesto dei chiarimenti in merito alla modalità di attribuzione dei punteggi che era stata adottata e che risultava essere difforme a quanto stabilito all’interno della lex specialis; in particolare, il R.U.P. aveva richiesto che venisse fornita una relazione esplicativa dell’iter seguito per la valutazione delle offerte degli operatori economici.

Dal canto suo, la Commissione si è rifiutata di fornire la predetta relazione, rilevando che la lex specialis di gara nulla prevedesse in tal senso.

Dinanzi al rifiuto così motivato, il R.U.P. ha ritenuto fosse venuto meno quel rapporto di fiducia e collaborazione che dovrebbe contraddistinguere la relazione tra stazione appaltante e Commissione; per questa ragione, il responsabile del procedimento non ha approvato gli atti di gara, determinando il loro ritiro mediante determina dirigenziale.

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato disposto il ritiro degli atti, censurando la mancanza di adeguata motivazione e la violazione della disciplina in materia di revoca ex art. 21 quinquies L. 241/1990.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

La considerazione preliminare che occorre fare riguarda la natura del potere esercitato dalla stazione appaltante.

Difatti, il Collegio ha chiarito che non di revoca si trattasse (disciplinata all’articolo 21 quinquies L. 241/1990) ma del “potere di ritiro degli atti di gara, di cui la p.a. è dotata sin tanto che non abbia adottato un provvedimento di aggiudicazione formale …”.

Mediante il predetto potere, la stazione appaltante può privare di efficacia una procedura competitiva in essere prima che questa addivenga all’aggiudicazione definitiva.

Il T.A.R. ha chiarito che “come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa avuto riguardo al precedente codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), applicabile all’odierna controversia, la motivazione del ritiro di atti endoprocedimentali deve intendersi meno stringente e rigorosa di quella necessaria per incidere, in via di autotutela, su atti definitivi, atteso che l’atto di ritiro endoprocedimentale avviene in un contesto in cui il procedimento amministrativo è in itinere, non essendosi ancora verificata alcuna concentrazione e differenziazione dell’interesse legittimo in capo all’operatore economico dichiarato aggiudicatario, residuando una platea di interessi legittimi di tipo pretensivo vantati, in maniera indistinta, da tutti i concorrenti alla procedura selettiva”.

Redazione

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