Segnaliamo la sentenza n. 95/2025 del TAR Toscana, seconda sezione, che si è occupata della differenza intercorrente tra contratto di subappalto e di subappalto.
L’operatore economico ricorrente era stato escluso da una procedura ad evidenza pubblica per ritenuta incongruità della sua offerta.
L’impresa risultata definitivamente aggiudicataria aveva presentato ricorso incidentale, contestando la contrarietà dell’offerta al principio di di personalità nell’esecuzione del contratto, posto dall’art. 119, comma 1, D. Lgs. 36/2023, nonché la sua contrarietà al divieto di subappalto previsto all’interno della lettera d’invito e dallo schema di contratto fornito ai concorrenti.
Il Collegio, scrutinando prioritariamente il ricorso incidentale, ha accolto le censure in esso contenute.
In particolare, dalla documentazione a corredo della sua offerta, risultava che l’impresa esclusa avesse previsto l’esternalizzazione di plurime prestazioni oggetto dell’appalto, circostanza che l’operatore economico aveva ricondotto, tuttavia, all’istituto della subfornitura.
Il Collegio ha ribadito la differenza tra il contratto di subappalto e subfornitura.
Il TAR ha ricordato che i caratteri distintivi del subappalto sono individuati dall’art. 119, comma 2, primo periodo, D. Lgs. 36/2023, che lo definisce come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”.
La giurisprudenza – ormai univocamente – ha individuato il discrimen tra i due istituti nell’autonomia con cui il subappaltatore esegue le prestazioni, a differenza di quanto accade per il subfornitore che, invece, viene inserito nel ciclo produttivo dell’appaltatore, “con conseguente dipendenza tecnica, e anche economica, da quest’ultimo”.
Sul punto, il Collegio ha richiamato dei precedenti giurisprudenziali in base ai quali “È l’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest’ultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica — da valutarsi caso per caso e in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura — si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si