Legge numero 134 del 2001

PARLAMENTO ITALIANO

Legge
29 marzo 2001, n.134

Oggetto:

Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n.217, recante istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti

(G.U.
20.4.2001 n. 92)

Art.
1.

Prima
dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserita la
seguente rubrica: “Capo I – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI
GIUDIZI PENALI”.

Art.
2.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
    le parole: “del cittadino non abbiente,” e’ inserita la
    seguente: “indagato,” e dopo la parola: “imputato,”
    e’ inserita la seguente: “condannato,”.
    2. Il comma 3
    dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito
    dal seguente: “3. L’ammissione al patrocinio a spese dello
    Stato e’ valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per
    tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
    connesse”.
    3. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, le parole: “qualora la parte ammessa
    risulti totalmente vittoriosa” sono soppresse.
    4. Il comma 7
    dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ abrogato.
    5.
    Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
    abrogato.
    6. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Il
    giudice respinge l’istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere
    che l’interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2,
    tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e
    familiari e di attivita’ economiche eventualmente svolte. A tale
    fine, prima di provvedere in ordine all’istanza, puo’ trasmetterla,
    unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza
    per le necessarie verifiche.
    9-ter. Il giudice, quando si procede
    per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del
    codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta
    o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente
    al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla
    direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e
    utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle
    loro condizioni personali e familiari e alle attivita’ economiche
    eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
    accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza”.

    Art.
    3.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
    parole da: “lire otto milioni” fino alla fine del comma
    sono sostituite dalle seguenti: “lire diciotto milioni”.
    2.
    La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio
    2001.

    Art.
    4.

    1.
    Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
    1990, n. 217, la parola: “strettamente” e’ soppressa.
    2.
    Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
    1990, n. 217, dopo le parole: “consulenti tecnici di parte,”
    sono inserite le seguenti: “investigatori privati
    autorizzati,”.
    3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, e’ sostituito dal seguente: “2. Non
    possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui
    al comma 1 che, all’atto del conferimento, apparivano irrilevanti o
    superflue ai fini della prova”.
    4. Al comma 3 dell’articolo
    4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: “un
    secondo difensore di fiducia” sono aggiunte le seguenti: “,
    eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge
    7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al
    procedimento dell’indagato, dell’imputato o del condannato”.
    5.
    Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
    abrogato.

    Art.
    5.

    1.
    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 30 luglio
    1990, n. 217, dopo le parole: “la sua famiglia anagrafica”
    sono aggiunte le seguenti: “nonche’ del proprio numero di
    codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo
    familiare”.
    2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, e’ abrogato.
    3. Il comma 3 dell’articolo 5
    della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito dal seguente: “3.
    Se l’istante e’ straniero, per i redditi prodotti all’estero si
    applica la disposizione di cui al comma 1. L’istanza deve essere
    accompagnata da una certificazione dell’autorita’ consolare
    competente che attesti la veridicita’ di quanto in essa
    affermato”.
    4. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, le parole: “dai commi 2 e 3” sono
    sostituite dalle seguenti: “dal comma 3”.
    5. Il comma 5
    dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito
    dal seguente: “5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda,
    sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la
    veridicita’ delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita’ a
    produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3,
    questa puo’ essere sostituita da un’autocertificazione”.
    6.
    Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
    sostituito dal seguente: “6. Fuori dai casi previsti dal comma
    3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal
    presente articolo e’ causa di inammissibilita’ dell’istanza”.
    7.
    Al comma 7 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
    parole: “previste dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle
    seguenti: “previste dal comma 1” e le parole da: “con
    le sanzioni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle
    seguenti: “con la reclusione da uno a cinque anni e con la
    multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e’ aumentata
    se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento
    dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna
    importa la decadenza prevista dall’articolo 10 ed il recupero delle
    somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile”.

    Art.
    6.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
    le parole: “ovvero immediatamente se la stessa e’ presentata in
    udienza,” sono inserite le seguenti: “a pena di nullita’
    assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di
    procedura penale,”.
    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
    legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito il seguente: “1-bis.
    Il giudice decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal
    comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui
    all’articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all’esito delle quali puo’
    revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a
    carico dell’interessato”.
    3. Al secondo periodo del comma 3
    dell’articolo 6 della legge 30
    luglio 1990, n. 217, le parole: “,
    alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni
    previste dall’articolo 5,” sono soppresse.

    Art.
    7.

    1.
    Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
    parole: “4, comma 4,” sono soppresse.

    Art.
    8.

    1.
    Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
    e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Nei casi in cui trovino
    applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11,
    l’interessato puo’ nominare, per la partecipazione a distanza al
    procedimento penale dell’indagato, dell’imputato o del condannato,
    un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si
    compiono a distanza”.

    Art.
    9.

    1.
    Dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito il
    seguente: “Art. 9-bis. – (Nomina di consulenti, sostituti e
    investigatori). – 1. Chi e’ ammesso al patrocinio a spese dello
    Stato puo’ nominare un consulente tecnico residente nel distretto di
    corte d’appello nel quale pende il procedimento.
    2. Il difensore
    della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo’
    altresi’ nominare un sostituto o un investigatore privato
    autorizzato residente nel distretto di corte d’appello ove ha sede
    il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di
    svolgere attivita’ di investigazione difensiva”.

    Art.
    10.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
    parole: “dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell’articolo 5”
    sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, lettera c), e 4
    dell’articolo 5” e le parole: “o a presentare la
    prescritta documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “o
    a presentare la documentazione richiesta”.

    Art.
    11.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
    le parole: “al consulente tecnico” sono inserite le
    seguenti: “o all’investigatore privato autorizzato”.
    2.
    Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
    sono inseriti i seguenti: “2-bis. Il compenso spettante al
    difensore e’ liquidato dal giudice, previo parere del consiglio
    dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale in
    relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione
    processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
    coltivate dalla parte e’ liquidato ove le stesse non siano
    dichiarate inammissibili.
    2-ter. I compensi e le spese spettanti
    ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al
    decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella
    misura e con le modalita’ previste dalla presente legge”.
    3.
    Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
    le parole: “al consulente tecnico,” sono inserite le
    seguenti: “all’investigatore privato autorizzato,”.

    Art.
    12.

    1.
    Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
    e’ aggiunto il seguente: “2-bis. L’avere l’avvocato, il
    consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi
    dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo,
    costituisce grave illecito disciplinare professionale”.

    Art.
    13.

    1.
    Dopo l’articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito
    il seguente capo: “Capo II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
    NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

    Art. 15-bis. –
    (Istituzione del patrocinio). – 1. E’ assicurato il patrocinio a
    spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei
    giudizi civili o amministrativi, nonche’ negli affari di volontaria
    giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non
    manifestamente infondate.
    2. Il trattamento riservato dal
    presente capo al cittadino italiano e’ assicurato altresi’ allo
    straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
    momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da
    instaurare, e all’apolide nonche’ ad enti o associazioni che non
    perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita’ economica.
    3.
    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ esclusa per le
    cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del
    caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di
    crediti o ragioni preesistenti.
    Art. 15-ter. – (Condizioni per
    l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Puo’ essere
    ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito
    non superiore a lire diciotto milioni. – 2. In caso di convivenza,
    il reddito ai fini del presente articolo e’ costituito dalla somma
    dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
    nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad
    oggetto diritti della personalita’ ovvero quando gli interessi del
    richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
    nucleo, si tiene conto del solo reddito dell’interessato. 3. Ogni
    due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
    concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
    programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i
    limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata
    dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al
    consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
    biennio precedente.
    Art. 15-quater. – (Istanza per l’ammissione
    al patrocinio a spese dello Stato). – 1. La parte che si trovi nelle
    condizioni indicate nell’articolo 15-ter puo’ chiedere di essere
    ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del
    procedimento. 2. L’istanza, a pena di inammissibilita’, e’
    sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione e’ autenticata dal
    difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3.
    L’istanza e’ presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
    dell’ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere
    del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha
    emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di
    cassazione.
    Art. 15-quinquies. – (Contenuto dell’istanza) – 1.
    L’istanza prevista dall’articolo 15-quater e’ redatta in carta
    semplice e contiene, a pena di inammissibilita’, oltre alla
    richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed
    all’indicazione del procedimento, se gia’ pendente, cui si
    riferisce:
    a) l’indicazione delle generalita’ dell’interessato e
    dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai
    numeri di codice fiscale;
    b) un’autocertificazione
    dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di
    reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
    con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a
    tali fini, determinato secondo le modalita’ indicate nell’articolo
    15-ter; c) l’impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza
    del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione
    dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il
    procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di
    reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini
    dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
    2. Se
    l’istante e’ straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica
    la disposizione di cui al comma 1. L’istanza e’ accompagnata da una
    certificazione dell’autorita’ consolare competente che attesti la
    veridicita’ di quanto in essa indicato.
    3. Gli interessati, ove
    il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati
    competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo
    richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita’ dell’istanza, a
    produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di
    quanto in essa indicato. Puo’ essere concesso un termine non
    superiore a due mesi per la presentazione o l’integrazione della
    documentazione prevista.
    4. L’istanza contiene, inoltre, le
    enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza
    della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione
    delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
    5. La mancanza
    delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4
    e’ causa di inammissibilita’ dell’istanza.
    Art. 15-sexies. –
    (Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1.
    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata
    causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si
    riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi
    o di altro genere. L’ammissione giova per tutti i gradi di
    giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l’ha
    ottenuta; in tale caso l’interessato non puo’ giovarsi
    dell’ammissione per proporre impugnazione.
    2. Oltre a quanto
    previsto nel comma 1, e ferma l’applicazione dell’articolo 9 della
    legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ammissione al patrocinio a spese
    dello Stato produce i seguenti effetti:
    a) la difesa a carico
    dello Stato per la causa o per l’affare riguardo ai quali ha luogo
    l’ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione
    degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle
    cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata
    costituzione di parte civile;
    b) l’annotazione a debito delle
    tasse di registro e l’uso della carta non bollata a norma delle
    vigenti leggi e regolamenti;
    c) gli atti giudiziari o
    amministrativi, che siano necessari per l’oggetto che ha dato luogo
    all’ammissione, sono fatti e ne e’ spedita copia senza percezione di
    diritti od altra spesa;
    d) i pubblici ufficiali, il cui ministero
    sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono
    prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita’ ad essi al
    riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle
    spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse,
    anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile
    la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese
    processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a
    spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre
    circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi
    dell’articolo 15-terdecies;
    e) sono anticipate dall’erario dello
    Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le
    spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali
    necessarie per le finalita’ di cui al presente articolo, nonche’ le
    spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti
    tecnici e dai testimoni;
    f) le inserzioni per le finalita’ sopra
    indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati
    delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine
    scritto del giudice che tratta la causa o l’affare;
    g) sono
    anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione in
    uno o piu’ giornali dei provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e
    per gli altri mezzi di pubblicita’ ordinati ai sensi degli articoli
    723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione
    dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell’articolo 50
    del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese
    dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca
    dell’ammissione;
    h) sono anticipate dall’erario dello Stato le
    spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui
    all’articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la
    pubblicazione dell’ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534,
    570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al
    recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al
    patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca
    dell’ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli
    articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla
    vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse
    dall’amministratore giudiziario;
    i) sono anticipate dall’erario
    dello Stato le spese per il compimento dell’opera non eseguita e per
    la distruzione di quella compiuta.
    Art. 15-septies. – (Iscrizione
    a debito di onorari ed indennita’) – 1. Nelle cause riguardanti
    persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le
    indennita’ dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel
    registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le
    spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
    Art.
    15-octies. – (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) –
    1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e’ tenuto a
    comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un
    anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della
    comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia
    definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito,
    verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione
    al patrocinio a spese dello Stato.
    Art. 15-nonies. – (Sanzioni).
    – 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al
    patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza di cui
    all’articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante
    falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
    l’ammissione o il mantenimento, e’ punito con la reclusione da uno a
    cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
    La pena e’ aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il
    mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la
    condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista
    dall’articolo 15-terdecies, nonche’ il recupero delle somme
    corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
    2. Le stesse
    pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al
    fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
    omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo
    15-octies.
    Art. 15-decies. – (Procedura per l’ammissione
    anticipata al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Nei dieci giorni
    successivi a quello in cui e’ presentata o pervenuta l’istanza di
    cui all’articolo 15-quater, il consiglio dell’ordine degli avvocati,
    verificata l’ammissibilita’ dell’istanza, ammette in via anticipata
    e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
    dell’autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito
    cui l’ammissione al beneficio e’ subordinata e se le pretese che
    l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente
    infondate.
    2. Copia dell’atto con il quale il consiglio
    dell’ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile
    l’istanza e’ trasmessa all’interessato, al giudice procedente e al
    direttore regionale delle entrate competente.
    3. Il direttore
    regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle
    dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo
    15-quinquies, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato,
    nonche’ la compatibilita’ dei dati indicati con le risultanze
    dell’anagrafe tributaria e puo’ disporre che sia effettuata a cura
    della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale
    dell’istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e’ stato
    concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, il
    direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell’ammissione
    e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso
    il tribunale competente per i reati di cui all’articolo
    15-nonies.
    4. La effettivita’ e la permanenza delle condizioni
    previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ in
    ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta
    dell’autorita’ giudiziaria ovvero su iniziativa dell’amministrazione
    finanziaria o della Guardia di finanza.
    5. Nei programmi annuali
    di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i
    controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
    individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo
    anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari
    finanziari.
    Art. 15-undecies. – (Ammissione da parte del
    giudice). – 1. Se il consiglio dell’ordine degli avvocati respinge o
    dichiara inammissibile l’istanza, questa puo’ essere proposta al
    giudice.
    2. Il giudice decide sull’istanza unitamente al merito.
    Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le
    disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
    Art.
    15-duodecies. – (Nomina del difensore e del consulente tecnico). –
    1. Chi e’ ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo’ nominare un
    difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati
    nonche’ un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
    Art.
    15-terdecies. – (Pronuncia del giudice sull’ammissione al patrocinio
    a spese dello Stato). – 1. Quando nel corso del procedimento
    sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali
    rilevanti ai
    fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice
    che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.
    2.
    Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o
    revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
    provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati
    se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero
    se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
    colpa grave.
    3. La modifica e la revoca dell’ammissione al
    patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal
    verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento
    dell’ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in
    danno dell’interessato le somme eventualmente corrisposte
    successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del
    provvedimento.
    4. Quando non debba procedere a modifica o revoca,
    il giudice con l’atto che definisce il merito pronuncia anche
    sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal
    consiglio dell’ordine degli avvocati.
    Art. 15-quattuordecies. –
    (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). –
    1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della
    persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente
    tecnico di ufficio sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria, previo
    parere del consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente
    alla decisione di merito tenuto conto della natura dell’impegno
    professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto
    alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando,
    rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla
    legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non
    risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
    vigenti relative a onorari, diritti e indennita’, ridotti della
    meta’.
    2. La liquidazione e’ effettuata con decreto motivato, al
    termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque
    all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria
    che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
    procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la
    sentenza passata in giudicato.
    3. Nel caso in cui il difensore
    nominato dall’interessato sia iscritto all’albo degli avvocati di un
    distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il
    giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le
    spese e le indennita’ di trasferta previste dalla tariffa
    professionale.
    4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati
    al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante
    avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di
    liquidazione e’ trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al
    direttore regionale delle entrate.
    5. I soggetti di cui al comma
    4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro
    venti giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al
    tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice
    che ha emesso il decreto.
    6. Il procedimento e’ regolato
    dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
    7. Il
    tribunale o la corte d’appello possono chiedere all’ufficio
    giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i
    documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
    Art.
    15-quinquiesdecies. – (Divieto di percepire compensi o rimborsi). –
    1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al
    patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio
    assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto
    contrario e’ nullo.
    2. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico
    ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte
    rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce
    grave illecito disciplinare professionale.
    Art. 15-sexiesdecies.
    – (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento che
    condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle
    spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a
    favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al
    patrocinio a spese dello Stato.
    2. Lo Stato cura direttamente il
    rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga
    tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la
    composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a
    spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese
    erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
    3.
    In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico
    dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e’
    effettuata nella misura percentuale corrispondente.
    4.
    Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato di cui ai commi
    da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennita’ dovuti al
    difensore.
    Art. 15-septiesdecies. – (Azione di recupero). – 1.
    L’azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a
    spese dello Stato puo’ essere esercitata verso la persona stessa per
    tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o
    transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e
    diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del
    giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
    dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione dello stesso
    se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice di
    procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza
    disciplinare.
    2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso
    al patrocinio a spese dello Stato e’ tenuto a rimborsare in ogni
    caso le spese anticipate dall’erario con la somma o valore
    conseguito, qualunque esso sia.
    3. Nelle cause che interessano
    soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono
    definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate
    al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
    debito, ed e’ vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a
    spese dello Stato. Ogni patto contrario e’ nullo.
    4. Nelle cause
    promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
    la parte attrice e’ obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti
    e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
    5.
    Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
    Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno
    dei mezzi d’impugnazione previsti dalle norme di procedura e’ tenuta
    al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
    debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia
    rinunciato.
    6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti
    ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute
    solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle
    spese
    annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o
    cancellazione di cui ai commi precedenti.
    Art. 15-octiesdecies. –
    (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). – 1.
    Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
    compatibili, anche nella fase dell’esecuzione e nel procedimento di
    revocazione.
    Art. 15-noniesdecies. – (Applicazione). – 1. Le
    disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1º
    luglio 2002.
    2. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
    nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1º
    luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla
    presente legge”.

    Art.
    14.

    Prima
    dell’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserita la
    seguente rubrica: “Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
    FINALI”.

    Art.
    15.

    1.
    All’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: “al
    gratuito patrocinio” sono sostituite dalle seguenti: “al
    patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I”.

    Art.
    16.

    1.
    Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
    aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non e’ ammesso il
    recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui
    all’articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata
    revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
    del comma 2 dell’articolo 10”.

Redazione

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