PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Decreto
Legislativo 2 febbraio 2001 n.96
Oggetto:
Attuazione
della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente
della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale
- (G.U.
4.4.2001
n.
79)
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 19 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per
l’attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in
uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la
qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre
2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio
nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con
l’estero;
Il
Presidente della Repubblica emana il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1
Ambito di applicazione
1.
L’esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da
parte di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, in
possesso del titolo professionale, e’ disciplinato dai titoli I e III
del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere
di temporaneita’ da parte di avvocati cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e’ disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n.
31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto
sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Art.
2
Qualifica professionale
1.
Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini
degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in
Italia
della professione di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat
Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica
federale di Germania);
(…)(Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu
(Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor
(Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi
Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado
(Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat
(Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Art.
3
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di
origine, lo Stato membro dell’Unione europea nel quale il cittadino
di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo
abilita all’esercizio della professione di avvocato in detto
Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli
professionali di cui all’articolo 2, acquisito in uno degli Stati
membri prima dell’esercizio in Italia della professione di
avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito
in Italia, mediante iscrizione nell’albo degli avvocati;
d)
avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione
di avvocato con il titolo professionale di origine e che e’
iscritto
nella sezione speciale dell’albo degli avvocati;
e)
avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in
Italia il titolo di avvocato.
Art.
4
Esercizio delle attivita’ professionali
1.
L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di
avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con
legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di
origine, alle condizioni e secondo le modalita’ previste nel presente
titolo.
2. L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la
professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse
modalita’ previste per il professionista che esercita la professione
in Italia con il titolo di avvocato.
Art.
5
Norme applicabili
1.
L’avvocato stabilito e l’avvocato integrato sono tenuti
all’osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
2. All’avvocato
stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle
incompatibilita’ che riguardano l’esercizio della professione di
avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell’art.3 del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati
da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato
membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In
materia di assicurazione contro la responsabilita’ professionale
l’avvocato stabilito e’ tenuto agli stessi obbighi previsti per legge
a carico del professionista che esercita con il titolo di
avvocato.
4. L’avvocato stabilito e’ tenuto a frequentare i corsi
di formazione permanenti, anche se gia’ previsti nello Stato membro
di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista
che esercita con il titolo di avvocato.
Titolo
I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Capo
II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il
titolo professionale di origine
Art.
6
Iscrizione
1.
Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato,
i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui
all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale
dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno
fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio
professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi
previdenziali.
2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo
e’ subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La
domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro
della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato
di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione
dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
c)
attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello
Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre
mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4.
Se l’interessato fa parte di una societa’ nello Stato membro di
origine, e’ tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la
relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in
Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in
lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da
quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione
autenticata.
6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione,
accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non
ostino motivi di
incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella
sezione speciale dell’albo e ne da’ comunicazione alla
corrispondente autorita’ dello Stato membro di origine.
7. Il
rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato se non dopo avere
sentito l’interessato. La deliberazione e’ motivata ed e’ notificata
in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al
procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al
quinto comma dell’art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e
successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio
dell’ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al
comma 6, l’interessato puo’, entro dieci giorni dalla scadenza di
tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il
quale decide sul merito dell’iscrizione.
9. Con l’iscrizione
nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato stabilito acquista il
diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
10.
Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito e’ tenuto a
presentare annualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di
iscrizione all’organizzazione professionale di
appartenenza,
rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla
data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
Art.
7
Uso
del titolo
1.
Nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito e’ tenuto a
fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero
nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di
origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il
titolo di avvocato.
2. Alla indicazione del titolo professionale
l’avvocato stabilito e’ tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso
l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della
giurisdizione presso la quale e’ ammesso a patrocinare nello Stato
membro di origine.
3. L’avvocato stabilito, se esercita la
professione quale membro di una societa’ costituita nello Stato
membro di origine, e’ tenuto ad aggiungere al titolo professionale
la denominazione di tale studio, nonche’ la forma giuridica e i
nominativi dei membri che operano in Italia.
Art.
8
Prestazioni
giudiziali
1.
Nell’esercizio delle attivita’ relative alla rappresentanza,
assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi,
nonche’ nei procedimenti disciplinari nei quali e’ necessaria la
nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa
con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il
titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorita’
adita o procedente e nei confronti della medesima e’ responsabile
dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai
difensori.
2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da
scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi
gli avvocati al giudice adito o all’autorita’ procedente,
anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata ovvero al
primo atto di difesa dell’assistito.
Art.
9
Patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori
1.
Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni indicate nell’articolo 4, secondo comma, del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l’avvocato
stabilito puo’ assumere il patrocinio se iscritto in una sezione
speciale dell’albo di cui all’art. 33 del regio decreto-legge n.
1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del
1934, e successive modificazioni, ferma restando l’intesa di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare
davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l’iscrizione nella sezione
speciale dell’albo indicato al comma 1, l’avvocato stabilito deve
farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere
esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno
o piu’ degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attivita’
professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del
Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione
dalla sezione speciale dell’albo si applica la disposizione di cui
all’art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive
modificazioni.
Art.
10
Prestazioni
stragiudiziali
1.
L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni
di cui all’articolo 8, l’attivita’ professionale stragiudiziale,
fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato
membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale,
nonche’ sul diritto nazionale.
Art.
11
Procedimenti
disciplinari
1.
Nell’esercizio dell’attivita’ professionale, l’avvocato stabilito e’
soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o
richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio
dell’ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalita’ e
le procedure previste dall’ordinamento professionale, le sanzioni
disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima
di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine ne
da’ immediata comunicazione alla competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni
informazione utile, con l’avvertenza che i dati non possono essere
utilizzati al di fuori dei fini propri dell’organizzazione.
3.
Per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio
dell’ordine puo’ richiedere direttamente le informazioni necessarie
alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di
origine ovvero all’autorita’ giurisdizionale davanti alla quale
l’avvocato stabilito e’ ammesso ad esercitare la professione.
4.
L’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a
mezzo di rappresentanti, puo’ assistere alle udienze del
procedimento disciplinare e puo’ presentare osservazioni, anche
dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso
la decisione del Consiglio dell’ordine.
5. Le decisioni adottate
in materia disciplinare dai Consigli dell’ordine e dal Consiglio
nazionale forense sono immediatamente comunicate all’organizzazione
professionale dello Stato membro di origine con l’avvertenza di cui
al comma 2.
6. I provvedimenti dell’organizzazione professionale
dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o
temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte
il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la
professione con il titolo professionale di origine. Per i
provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio
dell’ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base
delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste
dall’ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il
procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita
stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di
avvocato, il Consiglio dell’ordine da’ le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 5 all’organizzazione dello Stato membro presso la quale
l’avvocato e’ iscritto.
Titolo
I
Esercizio
permanente della professione di avvocato
da parte di avvocati
cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea.
Capo
III
Integrazione
nella professione di avvocato
Art.
12
Condizioni
1.
L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data
di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, abbia
esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione
con il titolo professionale di origine e’ dispensato dalla prova
attitudinale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. Per esercizio effettivo e regolare della
professione di cui al comma 1 si intende l’esercizio reale
dell’attivita’ professionale esercitata senza interruzioni che non
siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di
interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attivita’ svolta e’
presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale,
senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano
ragioni che ostino ad una valutazione dell’attivita’ come effettiva
e regolare.
3. L’avvocato stabilito che e’ stato dispensato dalla
prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle
disposizioni in materia di ordinamento forense, puo’ iscriversi
nell’albo degli avvocati e per l’effetto esercitare la professione
con il titolo di avvocato.
4. Sono fatte salve le disposizioni
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni.
Art.
13
Procedimento
per la dispensa
1.
La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell’ordine presso il
quale l’avvocato stabilito e’ iscritto.
2. La domanda e’
corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura
delle pratiche trattate, nonche’ dalle informazioni idonee a provare
l’esercizio effettivo e regolare dell’attivita’ professionale svolta
nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il
periodo minimo di tre anni. L’interessato e’ tenuto a dichiarare
l’eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo
carico, pendenti o gia’ definiti nello Stato membro di origine,
fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3. Il
Consiglio dell’ordine verifica la regolarita’ e l’esercizio
effettivo dell’attivita’ esercitata, anche mediante richiesta di
informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno,
invita l’avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine
agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4. La
deliberazione in merito alla dispensa e’ assunta dal Consiglio
dell’ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione
della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione.
La deliberazione e’ motivata e notificata entro quindici giorni
all’interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono
altresi’ trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni
successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere
motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni
dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il
ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La
deliberazione e’ altresi’ comunicata al Ministero della giustizia
per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Anche prima della
verifica dell’attivita’ professionale svolta, il Consiglio
dell’ordine puo’ rigettare la domanda in pendenza di procedimenti
disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di
ordine pubblico.
6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel
termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico
ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla
scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale
decide sul merito delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti che, in
ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e
delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria
della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.
Art.
14
Attivita’
di durata inferiore nel diritto nazionale.
1.
L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data
di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, ha esercitato la
professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato
pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e’
dispensato dalla prova attitudinale se l’attivita’ effettiva e
regolare svolta e la capacita’ di proseguirla, da valutare sulla
base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la
condizione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della
dispensa, oltre all’attivita’ effettiva e regolare svolta, si
considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite
nel diritto italiano, nonche’ la partecipazione a corsi o seminari
sul diritto italiano, anche relativi all’ordinamento forense e alla
deontologia professionale.
2. Il colloquio si svolge davanti al
Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 13, comma 3.
4. Il
procedimento per la dispensa e’ disciplinato dalle disposizioni di
cui all’articolo 13.
Art.
15
Uso
del doppio titolo
1.
L’avvocato integrato il quale ha ottenuto l’iscrizione nell’albo
degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato,
ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di
origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello
Stato membro nel quale e’ stato acquisito.
Titolo
II
Esercizio
della professione di avvocato in forma societaria
Capo I
Della societa’ tra avvocati
Art. 16
Disposizioni
generali
1.
L’attivita’ professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio puo’ essere esercitata in forma comune esclusivamente
secondo il tipo della societa’ tra professionisti, denominata nel
seguito societa’ tra avvocati.
2. La societa’ tra avvocati e’
regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente
disposto, dalle norme che regolano la societa’ in nome collettivo di
cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese, e’ istituita una sezione
speciale relativa alle societa’ tra professionisti; l’iscrizione ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’ notizia ed e’
eseguita secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. La societa’ tra avvocati
non e’ soggetta a fallimento.
4. La societa’ tra avvocati e’
iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla
stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative,
professionali e deontologiche che disciplinano la professione di
avvocato.
5. E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la
costituzione di associazioni tra professionisti.
Art.
17
Costituzione e oggetto
1.
Ai fini della iscrizione all’albo, la societa’ tra avvocati e’
costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate dei contraenti.
2. La societa’ tra avvocati ha per
oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri
soci. La societa’ puo’ rendersi acquirente di beni e diritti che
siano strumentali all’esercizio della professione e compiere
qualsiasi attivita’ diretta a tale scopo.
Art.
18
Ragione sociale
1.
La societa’ tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita
dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o
piu’ soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e
deve
contenere la indicazione di societa’ tra professionisti, in
forma abbreviata s.t.p.
2. Non e’ consentita la indicazione del
nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza
alla societa’, salvo diverso accordo tra la societa’ e il socio
cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e’
consentita con la indicazione “ex socio” o “socio
fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purche’ non sia
mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al
momento della cessazione della qualita’ di socio.
Art.
19
Modificazioni
1.
L’atto costitutivo puo’ essere modificato con deliberazione adottata
da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi
qualora l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalita’.
Art.
20
Invalidita’ della societa’
1.
La nullita’ della societa’ per vizi di costituzione puo’ essere
pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che
disciplinano la nullita’ dei contratti.
2. La dichiarazione di
nullita’ o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia
degli atti compiuti in nome della societa’.
3. La sentenza che
dichiara la nullita’ o che pronuncia l’annullamento nomina uno o
piu’ liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purche’
professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La
invalidita’ non puo’ essere pronunciata quando la causa di essa e’
stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto
costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle
imprese.
5. La responsabilita’ dei soci non e’ esclusa dalla
dichiarazione di nullita’ o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
Art.
21
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilita’
1.
I soci della societa’ tra avvocati devono essere in possesso del
titolo di avvocato.
2. La partecipazione ad una societa’ tra
avvocati e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’
tra avvocati.
3. La incompatibilita’ di cui al comma 2 si applica
fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi
effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della societa’
nell’albo.
4. E’ escluso il socio che e’ stato cancellato o
radiato dall’albo. La sospensione di un socio dall’albo e’ causa
legittima di esclusione dalla societa’.
Art.
22
Subentro di nuovi soci
1.
Le quote di partecipazione alla societa’ tra avvocati possono essere
cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte
di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a
meno che preferiscano sciogliere la societa’ ovvero continuarla con
gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi
acconsentano.
Art.
23
Amministrazione
1.
L’amministrazione della societa’ tra avvocati spetta ai soci e non
puo’ essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione,
l’amministrazione della societa’ spetta a ciascuno dei soci
disgiuntamente dagli altri.
Art.
24
Incarico professionale e obblighi di informazione
1.
L’incarico professionale conferito alla societa’ tra avvocati puo’
essere eseguito solo da uno o piu’ soci in possesso dei requisiti
per l’esercizio dell’attivita’ professionale richiesta.
2. La
societa’ deve informare il cliente, prima della conclusione del
contratto, che l’incarico professionale potra’ essere eseguito da
ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio
dell’attivita’ professionale richiesta; il cliente ha diritto di
chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o piu’
soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la
indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno
di essi.
3. In difetto di scelta, la societa’ comunica al cliente
il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio
dell’esecuzione del mandato.
4. La prova dell’adempimento degli
obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del
socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto
scritto.
Art.
25
Compensi
1.
I compensi derivanti dall’attivita’ professionale dei soci
costituiscono crediti della societa’.
2. Se la prestazione e’
svolta da piu’ soci, si applica il compenso spettante ad un solo
professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola
approvata per iscritto dal cliente.
Art.
26
Responsabilita’ professionale
1.
Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente
responsabili per l’attivita’ professionale svolta in esecuzione
dell’incarico. La societa’ risponde con il suo patrimonio.
2. In
difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per
le obbligazioni derivanti dall’attivita’ professionale svolta da uno
o piu’ soci, oltre alla societa’, sono responsabili illimitatamente
e solidalmente tutti i soci.
3. Per le obbligazioni sociali non
derivanti dall’attivita’ professionale rispondono inoltre
personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha
effetto nei confronti dei terzi.
4. La sentenza pronunciata nei
confronti della societa’ fa stato ed e’ efficace anche nei confronti
del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel
giudizio e possono impugnare la sentenza.
Titolo
II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
Capo
II
Dell’iscrizione nell’albo e della responsabilita’
disciplinare
Art.
27
Iscrizione
1.
La societa’ tra avvocati e’ iscritta in una sezione speciale
dell’albo del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’
posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza
stabile sono iscritte presso il Consiglio dell’ordine nella cui
circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non e’
contenuta nell’atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al
Consiglio dell’ordine presso il quale la societa’ e’ iscritta per
l’annotazione.
3. La societa’ deve mantenere nella propria sede e
nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei
soci svolga in tale qualita’ l’attivita’ professionale.
Art.
28
Procedimento di iscrizione
1.
La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo e’ rivolta
al Consiglio dell’ordine ed e’ corredata dai seguenti documenti:
a)
atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione
nell’albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell’ordine cui
e’ rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
2. Il
Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di
legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone
l’iscrizione della societa’ in una sezione speciale dell’albo, con
la indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede
legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del
nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti
nell’albo, nonche’ dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la
iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la
domanda e’ corredata da un estratto dell’atto costitutivo ovvero
dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la
indicazione del Consiglio dell’ordine presso il quale la societa’ e’
iscritta e la data di iscrizione, nonche’ dal certificato di
iscrizione all’albo dei soci che operano nell’ambito della sede
secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell’ordine.
4.
L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale
del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la
rappresentanza della societa’.
Art.
29
Annotazioni
1.
Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo,
le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente
sull’esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio
dell’ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si
verificano.
2. Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza
delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone
l’annotazione della variazione nella sezione speciale dell’albo.
Art.
30
Responsabita’ disciplinare
1.
La societa’ tra avvocati risponde delle violazioni delle norme
professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma
individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione
commessa dal socio e’ ricollegabile a direttive impartite dalla
societa’, la responsabilita’ disciplinare del socio concorre con
quella della societa’.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il
Consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’ e’
competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del
socio, benche’ iscritto
presso altro Consiglio dell’ordine, salvo
che l’illecito disciplinare contestato al professionista riguardi
un’attivita’ non svolta nell’interesse della societa’.
4. La
previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui
l’illecito disciplinare contestato riguardi un’attivita’
professionale svolta dal socio nell’ambito di una sede secondaria.
Art.
31
Situazioni di incompatibilita’ o di conflitto
1.
Chiunque vi abbia interesse puo’ segnalare al Consiglio dell’ordine
la sussistenza di situazioni di incompatibilita’ o di conflitto con
il corretto esercizio della professione riferibili a
tutti i
soci.
2. Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante
della societa’, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se
la ritiene fondata, chiede alla societa’ di far cessare la
situazione di incompatibilita’ o di conflitto, fissando un termine
congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale
puo’ adottare i provvedimenti disciplinari previsti
dall’ordinamento professionale.
3. l provvedimenti previsti dal
presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del
Pubblico ministero.
Art.
32
Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un
requisito
1.
Il Consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’
provvede alla cancellazione della stessa dall’albo, qualora sia
venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e
la
situazione di irregolarita’ non sia stata sanata nel termine
perentorio di tre mesi dal momento in cui si e’ verificata.
Art.
33
Elezioni dei consigli locali e nazionali
1.
La societa’ tra avvocati non ha diritto di elettorato ne’ attivo,
ne’ passivo.
2. Non puo’ essere eletto contemporaneamente nel
Consiglio locale e nel Consiglio nazionale piu’ di un socio della
stessa societa’.
Titolo
III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo
I
Dell’esercizio in forma associata
Art.
34
Disposizioni generali
1.
Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri
diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o piu’
professionisti, per la migliore organizzazione della propria
attivita’, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
2.
Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la
dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli
associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
7.
3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati;
l’associazione non puo’ assumere incarichi in proprio.
4. Le
associazioni non sono soggette all’obbligo di iscrizione
nell’albo.
5. La disposizione di cui all’art. 7 si applica anche
nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in
Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato
membro di
origine.
Titolo
III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo
II
Dell’esercizio in forma societaria
Art.
35
Partecipazione a societa’ tra avvocati
1.
Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi,
possono essere soci di una societa’ tra avvocati costituita ai sensi
e per le finalita’ di cui all’art. 16, comma 1, purche’ almeno uno
degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per
l’esercizio dell’attivita’ di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio il socio che sia avvocato stabilito e’ tenuto ad agire di
intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato,
abilitato
ad esercitare davanti all’autorita’ adita o procedente. L’intesa e’
disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 8.
3. La
societa’ tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e’ soggetta
alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le
disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi
richiamate.
Art.
36
Sede secondaria di societa’
1.
Le societa’ costituite in uno degli altri Stati membri, anche
secondo tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono
svolgere in Italia l’attivita’ professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell’ambito di
una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche’ tutti i soci
siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La
societa’ si considera costituita tra persone non esercenti
l’attivita’ professionale di avvocato, qualora il capitale sociale
sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale
sia
utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di
fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui
all’articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l’esercizio
dell’attivita’ professionale di cui al comma 1, la societa’ deve
inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell’atto
costitutivo, la personalita’ della prestazione; il diritto del
cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
dell’avvocato nello svolgimento dell’attivita’ professionale e la
sua responsabilita’ personale, la soggezione della societa’ ad un
concorrente regime di responsabilita’ e alle regole deontologiche
proprie delle professioni intellettuali e specifiche della
professione di avvocato.
4. Per l’attivita’ di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito
e’ tenuto ad agire d’intesa con altro socio in possesso del titolo
di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all’autorita’ adita o
procedente.
Art.
37
Norme applicabili
1.
Le societa’ di cui all’articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono
in Italia una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile per
l’esercizio dell’attivita’ professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla
iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il
Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ posta la sede
secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale
di origine nell’ambito della sede secondaria con rappresentanza
stabile, nonche’ alle sedi secondarie si applicano rispettivamente
le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le
altre disposizioni che disciplinano l’istituzione di una o piu’ sedi
secondarie in Italia da parte di societa’ costituite all’estero.
Titolo
III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo
III
Disposizioni transitorie e finali
Art.
38
Attivita’ professionale pregressa
1.
L’attivita’ professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere
dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche’ la partecipazione in detto periodo a
corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi
all’ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono
valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui
all’articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere
presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.