Approvato il testo unico sull’espropriazione dei beni immobili.
Il testo unico -predisposto dal Consiglio di Stato- disciplina l’espropriazione dei beni immobili per motivi di pubblica utilità seguendo i criteri della semplificazione e dell’accelerazione procedimentale.
Si crea un unico procedimento espropriativo che sostituisce la miriade di procedimenti prevista dalla normativa precedente risalente al secolo scorso- che viene integralmente abrogata.
Vengono spazzati via tutti i diversi procedimenti previsti per le singole fattispecie espropriative stratificatisi nel corso degli anni. Il testo unico, composto da 58 articoli, abroga interamente 40 leggi, per un totale di abrogazioni pari a 571 articoli.
Gli elementi caratterizzanti sono così riassumibili:
1) a fronte di una frammentazione normativa che aveva creato una pluralità di procedimenti espropriativi differenziati per materia si crea un unico procedimento espropriativo fortemente semplificato;
2) in un’ottica di semplificazione si sancisce il criterio in base al quale tutta la procedura espropriativa viene gestita dall’ente pubblico che deve procedere alla realizzazione dell’opera pubblica (nella legislazione vigente l’espropriazione, in caso di interventi non statali, viene invece pronunciata dalla Regione anche se si tratta di opera di pertinenza di un Comune)(art. 5);
3) si razionalizza la procedura di espropriazione collegando, all’interno di una procedura unitaria e basata su tempi precisi, il momento programmatico ed urbanistico (apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed approvazione del progetto di opera pubblica) con quello squisitamente ablatorio (adozione del decreto previa determinazione dell’indnenità) (artt. 9 e segg.);
4) si introducono correttivi procedimentali, in chiave acceleratoria, tali da superare il sistematico ricorso all’occupazione d’urgenza del suolo altrui e da sancire l’opposto principio secondo il quale l’occupazione dell’area deve avvenire dopo l’adozione del decreto di esproprio (art. 23);
5) si incentiva la definizione della vicenda espropriativo attraverso la cessione volontaria dell’area da parte del privato (art. 20);
6) si attribuisce il compito di determinare l’indennità di esproprio ad un collegio composto da un rappresentante dell’espropriante e da un rappresentante dell’espropriato ed da un terzo designato di intesa (ovvero dal Presidente del Tribunale) in modo da rendere più equa la stima e da evitare il contenzioso (art. 21).