Circolare n.1/2001

L’art. 20 c. 3 della legge 23 dicembre 1999 n, 488 aveva previsto che “la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche è elevata da 18 a 24 mesi”.

E tuttavia, l’avvio del nuovo sistema previsto dall’art. 28 del decreto lg.vo 29/1993 (ora del d. lg.vo 30.3.2001 n. 165) e dal DPR 8.9.2000 n. 324 rende, a avviso del Ministro, con la Circolare qui riportata, non più possibile prendere “in considerazione eventuali scorrimenti di graduatorie ai fini della copertura di posti di funzione dirigenziale vacanti”

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 gennaio 2001, n.1/2001

Concorso per esami, per l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

(G.U. 7.2.2001 n. 31)

Alle Amministrazioni del ruolo unico della dirigenza

Agli enti pubblici non economici

L’art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, ha fissato la nuova disciplina sull’accesso alla dirigenza pubblica, prevedendo in particolare, al comma 2, due diverse tipologie di procedure concorsuali destinate rispettivamente:

(lett. a):

ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il diploma di laurea;

ai dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, dopo quattro anni di servizio;

ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

a coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

(lett. b):

ai soggetti muniti di laurea nonche’ di diploma di specializzazione post-universitaria, ed, altresi’,

ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

Sulla base di quanto disposto al comma 3 del succitato art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, con il regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, sono state fissate le modalita’ di svolgimento delle dette procedure concorsuali, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, bandisca, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui alle illustrate lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 28, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lett. b).

E’ altresi’ previsto che gli enti pubblici non economici provvedano direttamente a bandire i concorsi di cui alla lett. a) della surriferita norma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull’accesso alla dirigenza.

Con l’atto di programmazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, e’ stato autorizzato il reclutamento di un contingente massimo di duecento unita’ nella qualifica dirigenziale.

Gli indicati provvedimenti consentono ormai di ritenere pienamente operativo l’avvio del sistema riguardante l’accesso dei dirigenti pubblici.

Tale nuovo sistema, in sintonia con l’intero impianto della riforma della dirigenza, consentira’, attraverso le procedure piu’ selettive che caratterizzano il rinnovato meccanismo di accesso, il reclutamento di quelle risorse necessarie per dare concreto impulso all’azione della nuova amministrazione.

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a voler comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla ricezione della presente, in relazione alle vacanze esistenti, le esigenze di personale dirigenziale, segnalando al contempo le percentuali di posti da destinarsi rispettivamente al reclutamento ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a) ovvero lett. b), del decreto legislativo n. 29/1993.

Si raccomanda in particolare alle Amministrazioni una attenta valutazione delle esigenze da rendersi entro i suindicati termini, al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica di provvedere, nell’ambito del suddetto contingente di duecento posti, alla pubblicazione del relativo bando di concorso, nel mese di febbraio prossimo venturo.

Si rappresenta inoltre che con l’avvio della procedura di cui trattasi, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, non potranno piu’ essere banditi da parte delle singole amministrazioni concorsi per l’assunzione di personale dirigenziale, ne’ presi in considerazione eventuali scorrimenti di graduatorie ai fini della copertura di posti di funzione dirigenziale vacanti.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: Bassanini

Redazione

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