PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 1 MARZO 2001 N. 126
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, A NORMA DELL’ART. 9, COMMA 6, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488
(G.U. 18.4.2001 n. 90)
ARTICOLO 1.
1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ corrisposto, anche con modalita’ telematiche, mediante:
a) versamento effettuato con le modalita’ previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
ARTICOLO 2.
1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalita’ operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;
c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;
d) le penalita’ a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.
ARTICOLO 3.
1. La ricevuta del versamento di cui all’articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l’indicazione:
a) dell’ufficio giudiziario adito;
b) delle generalita’ e del codice fiscale dell’attore o ricorrente;
c) delle generalita’ delle altre parti. In caso di pluralita’ di convenuti o resistenti e’ indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall’atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.
ARTICOLO 4.
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di
effettuazione del versamento con modalita’ telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), nonche’ del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.
ARTICOLO 5.
1. La ricevuta del versamento di cui all’articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all’ufficio giudiziario e’ allegata all’atto giudiziario per il quale e’ stato effettuato ed e’ inserita nel fascicolo d’ufficio.
2. E’ ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all’articolo 1, all’ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all’articolo 4.
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NOTA
Riportiamo anche le premesse al regolamento:
"… Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l’istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
Visto in particolare il comma 6 dell’articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra
l’altro, disciplinate le modalita’ di versamento del contributo unificato;
Sentito il parere dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
Emana
il seguente regolamento: …"