G.
U. n. 207 del 6.9.2001
D.P.C.M. 30 maggio 2001 N. 341
Regolamento
relativo ai criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 21;
Visto
il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare
l’articolo 28-bis, inserito dal succitato decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17,
comma 3;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2001;
Su
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
A
d o t t a il seguente regolamento:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto viene adottato in attuazione dell’articolo
28-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi’ come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e
definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali
dell’amministrazione scolastica periferica di cui all’articolo 25-bis
del succitato decreto legislativo.
Art.
2.
Commissioni
esaminatrici
1.
Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di
formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori
generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione
ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori
formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria
superiore e degli istituti educativi.
2.
Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con
funzione di presidente.
3.
Il presidente e’ scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a
riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o
abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello
Stato, professori di prima fascia di universita’ statali o
equiparate.
4.
Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di
organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo
organizzativo e gestionale e l’altro fra dirigenti scolastici in
servizio con una anzianita’ nella funzione direttiva della scuola di
almeno cinque anni.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all’area professionale C.
6.
Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu’ componenti
esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un
componente esperto di informatica.
7.
Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in
sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova
scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi
indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500
unita’, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo’
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
8.
I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano
anche uno o piu’ supplenti per ciascun componente.
Art.
3.
Termine
della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali
1.
La durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva
del periodo di formazione di cui al comma 4 dell’articolo 28-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi’ come integrato dal
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non puo’ eccedere i
quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.
2.
Le graduatorie finali del corso concorso selettivo di formazione sono
pubblicate all’albo degli uffici scolastici regionali che hanno
curato la procedura. Di tale pubblicazione viene data comunicazione
tramite la rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.
Art.
4.
Norma
di rinvio
1.
Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti
non incompatibili con la speciale normativa di cui all’articolo
28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art.
5.
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma,
30 maggio 2001
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il
Ministro della pubblica istruzione De Mauro
Il
Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Visto,
il Guardasigilli: Fassino