“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” (G.U. 26.9.2001 n.224) (stralcio)
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
b) all’articolo 14, dopo il comma 7 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
“7-bis. L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita’ giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui e’ stata attribuita l’autonomia e la personalita’ giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.