Consiglio di Stato 15 XI 2001

Consiglio di Stato, V Sezione

Sentenza n. 5833 del 15 novembre 2001

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La questione:

“La concezione del riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente) costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali e, poi, del sistema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, come testimonia il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolato anch’esso sulla stretta ripartizione tra attività di indirizzo e controllo di natura politica e di gestione”.

Ai sensi dell’art. 51 c. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 la presidenza delle commissioni giudicatrici di gara e di concorso spetta ai dirigenti dell’ente locale territoriale e non già agli organi di governo politico.

Lo statuto dell’ente non può dunque ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure professionali presenti nell’ente al di fuori degli ambiti già precisati dalla legge n. 142 del 1990 (C.d.S., V, 27 agosto 1999 n. 1004).

E d’altronde, le mansioni conferite ai dirigenti sono coerenti con la loro responsabilità per l’andamento degli uffici, quest’ultima ovviamente non derogabile da prescrizioni statutarie (C.d.S., V, 5 maggio 1999 n. 505).

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Il testo:

Consiglio di Stato, V Sezione

Sentenza n. 5833 del 15 novembre 2001

sul ricorso in appello n. 9635/97 proposto dalla Edil Meta s.r.l. in proprio e quale capogruppo della Associazione temporanea di imprese costituita con la Pittella Costruzioni s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore della Edil Meta s.r.l. rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Montagna presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Tuscolana n. 42, int. 12

Contro

Sa.Ca. Costruzioni di Antonio Santarsiere e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Petrone con il quale elegge domicilio in Roma, alla via Ettore Romagnoli n. 3 presso lo studio dell’avvocato Brignola;

E nei confronti

del Comune di Potenza in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Concetta Matera dell’ufficio legale dell’ente e domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054

Per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 282 pubblicata mediante deposito il 13 settembre 1997;

Visto l’appello con i relativi allegati:

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sa.Ca. Costruzioni e del Comune di Potenza;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:

Visti gli atti tutti di causa;

Nominato relatore per l’udienza del 16 ottobre 2001 il Consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì per le parti l’Avv. Montagna e l’Avv. Lentini su delega, quest’ultimo, dell’Avv. Petrone ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla Sa.Ca. Costruzioni di Antonio Santarsiere & C s.n.c. e ha, per l’effetto, annullato:

l’articolo 16 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Potenza, nella parte in cui affida al Sindaco la presidenza della commissioni giudicatrici di appalto – concorso;

la deliberazione di Giunta municipale n. 1077 del 20 settembre 1996 di nomina della commissione giudicatrice dell’appalto – concorso per l’affidamento dei lavori di adeguamento antismimico dell’edificio scolastico “Scuola media superiore Lice Ginnasio – Istituto Magistrale Via Vaccaro”;

i verbali della commissione giudicatrice per quella procedura;

la deliberazione di giunta municipale n. 1341 del 29 novembre 1996 di approvazione dei suddetti verbali e di affidamento dell’esecuzione dei predetti lavori all’A.T: Edil Meta s.r.l. – Pittella Costruzioni & C s.n.c.

Avverso quella pronuncia è insorta con il presente atto di appello l’impresa aggiudicataria deducendo l’error in iudicando del Giudice di prime cure.

Le parti intimate si sono costituite.

All’udienza del 16 ottobre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.

Considerato in diritto che:

la questione nodale della vertenza concerne l’interpretazione dell’articolo 51 comma terzo della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai sensi del quale la presidenza delle commissioni giudicatrici di gara e di concorso spetta ai dirigenti dell’ente locale territoriale e non già agli organi di governo politico (essendo occorso nel caso di specie che la presidenza di commissione per l’aggiudicazione dell’appalto – concorso, per cui è vertenza, era stata affidata al Sindaco di Potenza in virtù dell’articolo 16 del regolamento per la disciplina dei contratti vigente in quel comune);

la norma invocata da parte appellante nella formulazione originaria vigente all’epoca dei fatti (ante cioè la parziale modificazione introdotta con legge 15 maggio 1997, n. 127) disponeva spettare ai dirigenti “secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti”;

la disposizione deve ritenersi immediatamente precettiva per le amministrazioni locali, essendo fondata sulla concezione del riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente) che costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali e, poi, del sistema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, come testimonia il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolato anch’esso sulla stretta ripartizione tra attività di indirizzo e controllo di natura politica e di gestione;

l’immediata precettività della norma in esame si deduce altresì dalla coerenza delle mansioni conferite ai dirigenti con la loro responsabilità per l’andamento degli uffici, quest’ultima certo non incidibile da prescrizioni statutarie, (C.d.S.,V, 5 maggio 1999, n. 505) nonché dalla inidoneità dello statuto dell’ente di ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure professionali presenti nell’ente al di fuori degli ambiti già precisati dalla legge n. 142 del 1990 (C.d.S., V, 27 agosto 1999, n. 1004);

la novella contenuta nell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha in parte modificato l’originaria formulazione dell’articolo 51 della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, non ha alterato la suindicata ripartizione dei compiti, ma ne ha, a tutto concedere, meglio rappresentata la diversa configurazione;

in particolare la prevista responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso dei dirigenti non si pone in logica antitesi con il dovere che grava sugli stessi, di presiedere le commissioni di concorso, essendo entrambi questi compiti correlati alla responsabilità piena del funzionario, articolata fino al potere di approvazione delle gare stesse (C.d.S., V, 26 gennaio 1999, n. 64);

la formula legislativa di cui al comma 3 del summenzionato articolo 51, nella sua ampiezza, estende la presidenza dei dirigenti a ogni tipo di gara, apparendo del tutto irrazionale l’esclusione, da quel novero, della procedura di appalto concorso, come prevista dall’articolo 16 del regolamento comunale annullato con la pronuncia di prime cure: l’appalto concorso è, infatti, per la disciplina nazionale e comunitaria procedura a evidenza pubblica e, per questo, va compreso tra le gare previste dalla norma in esame;

la seconda censura dell’appellante, che sostiene il permanere di una competenza residuale del sindaco a presiedere le commissioni per l’aggiudicazione di gara con il metodo dell’appalto concorso sul rilievo che l’articolo 51 comma quarto dello statuto della città di Potenza richiamerebbe il predetto articolo 16 del regolamento comunale di disciplina contrattuale, è palesemente erronea, posto che, come sopra rilevato, lo statuto municipale non è abilitato a derogare competenze per legge stabilite;

quanto alle spese sembra equo disporne la compensazione

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

Spese compensate.

(Pasquale de Lise, Presidente; Filoreto D‘Agostino, Estensore)

Redazione

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