E’ quanto prevede l’art. 6, comma 2 del disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, approvato – su proposta del Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini – nella seduta n. 23 del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001.
I cittadini potranno inviare documenti ad ogni P.A. per mezzo della posta elettronica. Il servizio sarà accessibile mediante l’utilizzo di password o di analoghi sistemi di identificazione.
Qui di seguito l’art. 6 del ddl:
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Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 6
Disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa
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2. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici, in aggiunta alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze di cui all’articolo 38 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con dpr 28 dicembre 2000, n. 445, possono, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, riconoscere la validità delle istanze e delle dichiarazioni inviate per via telematica con l’utilizzo da parte dell’interessato di un codice personale segreto o altro idoneo sistema di identificazione personale. Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici indicano espressamente per quali categorie di atti opera il riconoscimento.
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