Consiglio di Stato del 26 XI 2001

Consiglio di Stato, IV Sezione

Sentenza 26 novembre 2001 n. 5939

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Il punto:

Il periodo di prova deve essere considerato, salvo eccezioni previste dalla legge, un istituto di carattere generale applicabile anche nei confronti del personale immesso in ruolo ex lege (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3783; 3 marzo 1999, n. 249; 24 aprile 1990, n. 481).

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Il testo:

Consiglio di Stato, IV Sezione

Sentenza 26 novembre 2001 n. 5939

sul ricorso in appello n. 7946 del 1993 proposto da Restituta Anna Nardone, Angela Di Serio, Antonietta Bonacci, Giovanni Crisetti e Lauro Crispino, rappresentati e difesi dall’Avv. Gustavo Schiavello presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 7;

Contro

– la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

Per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sez. I) 26 ottobre 1992, n. 270, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 29 maggio 2001, il Consigliere La Medica, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il T.A.R. della Campania ( sez. I ) , con sentenza 26 ottobre 1992, n. 270, pronunciando sul ricorso proposto da un gruppo di dipendenti inquadrato nei ruoli del Ministero dei beni culturali e ambientali, tra cui gli odierni appellanti,

ha dichiarato parzialmente improcedibile il medesimo ricorso, avendo gli interessati ottenuto la richiesta retrodatazione della decorrenza della nomina ed avendo l’Amministrazione riconosciuto l’indennità mensile di cui all’art. 8 della l. 8 giugno 1985, n. 455;

ha, invece, ritenuto infondato il ricorso per quanto concerne la sottoposizione dei ricorrenti al periodo di prova e la mancata attribuzione degli aumenti periodici di stipendio a far tempo dal 1984, ed in parte improcedibile e in parte infondato, per quanto concerne il trasferimento nei ruoli del predetto Ministero.

Gli appellanti censurano la menzionata sentenza, in quanto non esclude la necessità del periodo di prova a far tempo dal giugno 1985, non riconosce il diritto agli aumenti periodici dalla data della immissione in ruolo e considera legittimamente avvenuto il trasferimento all’Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

In particolare gli interessati deducono l’erronea interpretazione di norme, l’inadeguata lettura dei motivi del ricorso e l’errores in judicando, ponendo in evidenza che il ritardo in cui è incorsa l’Amministrazione nell’accertare le idoneità ed immettere nei ruoli i giovani lavoratori non può essere computato a loro danno.

Affermano, pertanto, che la decorrenza dell’inquadramento va fatta risalire all’epoca in cui l’immissione in ruolo avrebbe dovuto essere effettuata e cioè al 1980 o, al massimo, al 1984; perciò da quell’epoca decorrono gli effetti sia giuridici, sia economici e, quindi, l’anzianità a tutti gli effetti.

In ogni caso, i diritti conseguenti all’immissione in ruolo non possono essere subordinati al compimento del periodo di prova, giacche le idoneità di cui agli art. 26 e segg. del d. l. 30 dicembre 1979, n. 633, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 e agli artt. 1 e 2 della legge n. 138 del 1984 comportano un giudizio sul servizio svolto e sono sostitutive del giudizio sulla prova.

Aggiungono, infine, per quanto concerne il trasferimento, che l’appartenenza ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri anziché a quelli di un’altra amministrazione ha concreti contenuti sia per il trattamento economico e sia per i diversi profili giuridici e che il medesimo trasferimento andava comunque effettuato con il completo rispetto delle procedure di mobilità.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza depositare alcuna memoria defensionale.

Diritto

1. Gli appellanti, una della ex carriera direttiva ( Restituta Anna Nardone) e gli altri della ex carriera esecutiva, sono stati assunti, con contratto a termine di un anno, presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285; sono stati poi mantenuti in servizio con contratto di formazione e sono stati infine immessi nei ruoli del Ministero dei beni culturali e ambientali.

I medesimi censurano la sentenza del T.A.R. della Campania (sez.I) 26 ottobre 1992, n. 270, “siccome non esclude la necessità del periodo di prova a far tempo dal giugno 1985 e siccome non riconosce il diritto agli aumenti periodici di stipendio (con rivalutazione e interessi) dalla data dalla quale andava fatta decorrere l’immissione in ruolo e siccome considera legittimamente avvenuto il trasferimento all’Amministrazione dei beni culturali”.

L’appello è infondato.

2. Per quanto concerne l’obbligo del periodo di prova, osserva il Collegio che sebbene le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del t. u. 10 gennaio 1957, n 3, riguardino specificamente i vincitori di concorso, il periodo di prova deve essere considerato, salvo eccezioni previste dalla legge che nella specie non si rinvengono, un istituto di carattere generale applicabile anche nei confronti del personale immesso in ruolo ex lege (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3783; 3 marzo 1999, n. 249; 24 aprile 1990, n. 481).

Correttamente, quindi, il predetto istituto è stato applicato nei riguardi degli appellanti.

3. Per quanto concerne la decorrenza del diritto agli aumenti periodici di stipendio, occorre osservare che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della citata l. n. 825 del 1977 non sono assimilabili ai servizi non di ruolo nel rapporto ordinario di pubblico impiego; pertanto, legittimamente l’Amministrazione per i suddetti rapporti non corrisponde gli aumenti periodici previsti dall’art. 30 della l. 11 luglio 1980, n. 312 (Cons. Stato, ad. pl. 1° febbraio 1991, n. 1; sez. VI, 5 maggio 1995, n.390 e 12 dicembre 1992, n. 1063).

Peraltro, la decorrenza della nomina in ruolo, dapprima fissata alla data dell’8 giugno 1987, è stata successivamente modificata in quella del 1° giugno 1985, come è previsto dall’art. 3 della l. 16 maggio 1984, n. 138, e giusta l’espressa richiesta degli interessati contenuta nel n. 7 del ricorso al T.A.R.

4. Per quanto, infine, concerne il trasferimento nei ruoli dell’Amministrazione dei beni culturali e ambientali, va rilevato che nel ricorso al T.A.R. nessuna censura è stata formulata al riguardo; perciò la doglianza deve considerarsi inammissibile, non essendo consentito la deduzione di motivi di censura per la prima volta in fase d’appello (Cons. giust. amm. reg. sic., 13 ottobre 1999, n. 441 e 26 febbraio 1998, n. 87; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997, n. 740).

5. In base alle pregresse considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) rigetta l’appello (…).

(Lucio Venturini, Presidente; Domenico La Medica, Estensore)

Redazione

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