Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.C.M. 29 agosto 2001
Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli “Enti parco nazionale”, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(G.U. 5.12.2001 n. 283)
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Visti l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dall’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, nonche’ l’art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
Considerata l’opportunita’ di autorizzare l’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli “Enti parco nazionale”;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze;
Decreta:
L’Avvocatura dello Stato e’ autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli “Enti parco nazionale” nei giudizi
attivi e passivi avanti le autorita’ giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(…)
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