Regione Sicilia
Legge 10 dicembre 2001 n. 20
Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione regionale
GURS 11 dicembre 2001 n. 59
(Omissis)
Art. 8.
Adesione al circuito nazionale acquisti
1. Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. In alternativa, sia le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all’acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione.
(Omissis)