Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 7 marzo 2001
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il punto:
Partiti e movimenti politici in sede di propaganda elettorale, ovvero nella presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di referendum, devono rispettare alcuni princìpi – sulla raccolta dei dati, sull’informativa e il consenso, sulle finalità perseguite ecc – fissati dall’Autorità Garante allo scopo di contribuire alla massima trasparenza nel trattamento dei dati personali.
In particolare, per ciò che riguarda Internet, il Garante ha precisato che l’utilizzo di qualsiasi dato non estratto da atti, documenti, elenchi o registri pubblici, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine web, forum o newsgroup, può essere effettuato solo con il consenso espresso del cittadino.
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il testo:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
[…]
PREMESSO
In relazione allo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.
[…]
Con il presente provvedimento, al fine di tracciare linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996 e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest’ultima.
[…]
4. Casi nei quali è necessario acquisire il consenso dell’interessato. L’utilizzazione di altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici (da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa nella quale la finalità dell’utilizzo a fini di comunicazione politica o di propaganda elettorale dei dati dell’interessato deve essere posta chiaramente in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell’ipotesi in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine web o nell’ambito di forum o newsgroup in rete (come precisato dal Garante nel già citato provvedimento dell’11 gennaio 2001).
[…]
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
segnala a tutti i titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675 del 1996 la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.
Roma, 7 marzo 2001
[testo integrale reperibile sul sito ufficiale del Garante – www.garanteprivacy.it – all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/prewiew_art/0,1730,1796,00.html?sezione=119&LANG=1]