Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Doveva entrare in vigore il 2 gennaio 2002: tutto rinviato all’1 marzo 2002.
Dal testo della legge finanziaria approvata definitivamente dal Senato il 22 dicembre 2001:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
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Art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
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22. All’articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
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