DPR 29 ottobre n.461 in vigore dal 22.1.2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

(GU n. 5 del 7-1-2002)

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “impiegato” o “dipendente” l’appartenente ad

amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nonche’ l’appartenente alle Forze di polizia, anche ad

ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie

indicate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per “militare” l’appartenente a forze armate o a corpi ad

ordinamento militare;

c) per “Amministrazione” la pubblica amministrazione o il Corpo

militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

d) per “Commissione” la Commissione medico-ospedaliera di cui

all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) per “Comitato” il Comitato di verifica per le cause di

servizio di cui all’articolo 10.

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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

– Si trascrive il testo del comma 2 dell’art. 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri): “2. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.

– Si trascrive il testo dell’art. 20 e del punto 23)

dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

“Art. 20. – 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni

anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la

delegificazione di norme concernenti procedimenti

amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni

centrali, locali o autonome, indicando i criteri per

l’esercizio della potesta’ regolamentare nonche’ i

procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto

previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al

disegno di legge e’ presentata una relazione sullo stato di

attuazione della semplificazione dei procedimenti

amministrativi.

2. Nelle materie di cui all’art. 117, primo comma,

della Costituzione, i regolamenti di delegificazione

trovano applicazione solo fino a quando la regione non

provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della

presente legge e dall’art. 7 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione

pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa

acquisizione del parere delle competenti commissioni

parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,

promuove, anche su richiesta del Ministro competente,

riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta

giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i

regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo

giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto

dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,

regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e

principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e

di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o

strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi

procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche

riordinando le competenze degli uffici, accorpando le

funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

risultino superflui e costituendo centri interservizi dove

raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica

procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei

procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione

previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso

tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o

presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti

amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si

riferiscono alla medesima attivita’, anche riunendo in una

unica fonte regolamentare, ove cio’ corrisponda ad esigenze

di semplificazione e conoscibilita’ normativa, disposizioni

provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che

pretendono particolari procedure, fermo restando l’obbligo

di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di

spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione

alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di

disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti

amministrativi di funzioni anche decisionali, che non

richiedano, in ragione della loro specificita’, l’esercizio

in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali

con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi

procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilita’ e delle

procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino

non piu’ rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi

fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che

risultino in contrasto con i principi generali

dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,

per l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati

dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione

dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di

autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e

procedimentale dell’attivita’ e degli atti amministrativi

ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo

al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che

derogano alla normativa procedimentale di carattere

generale, qualora non sussistano piu’ le ragioni che

giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli

aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove

tecnologie informatiche.

5-bis). I riferimenti a testi normativi contenuti negli

elenchi di procedimenti da semplificare di cui all’allegato

1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del

presente articolo si intendono estesi ai successivi

provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti

sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei

regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei

procedimenti amministrativi e possono formulare

osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

norme stesse e per il miglioramento dell’azione

amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie

disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di

semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle

disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi

generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni

operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a

quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi

ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge

medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e

nel rispetto dei principi, criteri e modalita’ di cui al

presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono

emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti

dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato 1 alla

presente legge, nonche’ le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema

universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e

successive modificazioni, nonche’ valutazione del medesimo

sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali

nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del

sistema universitario, prevedendo altresi’ l’istituzione di

un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,

con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi

universitari. Le norme sono finalizzate a garantire

l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e

meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono

degli studi, a determinare percentuali massime

dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico

degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello

Stato per le universita’, graduando la contribuzione

stessa, secondo criteri di equita’, solidarieta’ e

progressivita’ in relazione alle condizioni economiche del

nucleo familiare, nonche’ a definire parametri e

metodologie adeguati per la valutazione delle effettive

condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui

alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,

sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di

dottore di ricerca, di cui all’art. 73 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per

ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della legge 24

dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l’accettazione da parte delle

universita’ di eredita’, donazioni e legati, prescindendo

da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o

prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e

c), sono emanati previo parere delle commissioni

parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cui

al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 4 della legge 2

dicembre 1991, n. 390, e’ emanato anche nelle more della

costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli

studi universitari di cui all’art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il

Governo propone annualmente al Parlamento le norme di

delega ovvero di delegificazione necessarie alla

compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,

con particolare riferimento alle materie interessate dalla

attuazione della presente legge. In sede di prima

attuazione della presente legge, il Governo e’ delegato ad

emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui

all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di

cui all’art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva

assoluta di legge, nonche’ testi unici delle leggi che

disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,

lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,

integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri

previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.”.

“23. Procedimento di riconoscimento di infermita’,

concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata

ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio

1957, n. 686;

testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

1987, n. 472;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile

1994, n. 349.”.

– Si trascrive il testo del punto 63 dell’allegato A

della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la

delegificazione di norme e per la semplificazione di

procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione

1999): “63. Procedimenti per il riconoscimento della

dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la

concessione della pensione privilegiata ordinaria e

dell’equo indennizzo. Funzionamento e composizione del

Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092;

legge 23 agosto 1988, n. 400;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile

1994, n. 349;

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.

– Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416,

si veda nelle note all’art. 19 ed all’art. 20.

– Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n.

1024, si veda nelle note all’art. 20.

– Per i riferimenti al decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note

all’art. 20.

– Per i riferimenti al decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note

all’art. 20.

– La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: “Estensione

dell’equo indennizzo al personale militare.”.

– Per i riferimenti al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note

all’art. 1, all’art. 10, all’art. 17 ed all’art. 20.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca:

“Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra.”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca:

“Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in

attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23

settembre 1981, n. 533.”.

– La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca:

“Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per

servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di

guerra dal decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1981, n. 834.”.

– Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987,

n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all’art. 20.

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: “Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

– Per i riferimenti al decreto del Presidente della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note

all’art. 20.

– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,

reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma

32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di

riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e

assistenza.”.

– Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996, n.

662, si veda nelle note all’art. 20.

– La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:

“Delegificazione e testi unici di norme concernenti

procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione

1998.”.

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.

205, supplemento ordinario, reca: “Ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,

supplemento ordinario, reca: “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche.”.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita’

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”.

– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato): “Art. 1 (Soggetti del diritto). – I dipendenti

statali, all’atto della cessazione dal servizio, hanno

diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio

dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente

testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato

nonche’ i magistrati ordinari, amministrativi e della

giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello

Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di

istruzione statali e i militari delle Forze armate dei

Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni

concernenti i dipendenti civili si applicano anche al

personale non di ruolo.”.

– Si riporta il testo dell’art. 165 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come

modificato dal regolamento che qui si pubblica: “Art.

165. – Il giudizio sanitario sulle cause e sull’entita’

delle menomazioni dell’integrita’ fisica del dipendente

ovvero sulle cause della sua morte e’ espresso dalle

commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o

secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le

infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronautica

militare.

(I restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si

pubblica)”.

Art. 2.

Iniziativa a domanda

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita’ o

subito aggravamenti di infermita’ o lesioni preesistenti, ovvero

l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare

l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta

all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando

specificamente la natura dell’infermita’ o lesione, i fatti di

servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze

sull’integrita’ fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneita’ al

servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento

pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione

dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata

dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato

l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza

dell’infermita’ o della lesione o dell’aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la

menomazione dell’integrita’ fisica si manifesta dopo la cessazione

del rapporto d’impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo’ essere

successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di

servizio ovvero puo’ essere prodotta nel corso del procedimento di

riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni

dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2,

e 8, comma 2; in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche

alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una

menomazione dell’integrita’ fisica o psichica o sensoriale, di

seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di

cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive

modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita’ o lesione non

prevista in dette tabelle e’ indennizzabile solo nel caso in cui essa

sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle

tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrita’ fisica si

manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego,

elevati a dieci anni per invalidita’ derivanti da infermita’ ad

eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo puo’ essere proposta dagli eredi

del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal

decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai

commi precedenti e dall’articolo 14, comma 4, deve essere presentata

non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o

comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio dell’infermita’ o lesione, da cui sia derivata una

menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da

quando si e’ verificata la menomazione in conseguenza dell’infermita’

o lesione gia’ riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di

riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della

vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di

privilegio, nonche’ per l’applicazione della tabella A o della

tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella

F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915.

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Note all’art. 2:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca:

“Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in

attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge

23 settembre 1981, n. 533″; la tabella A concerne: “Lesioni

ed infermita’ che danno diritto a pensione vitalizia o ad

assegno temporaneo”; la tabella B concerne: “Lesioni ed

infermita’ che danno diritto ad indennita’ per una volta

tanto”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca:

“Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;

la tabella F concerne: “Assegno per cumulo di infermita'”.

Art. 3.

Avvio d’ufficio

1. L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il

riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio

dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di

servizio o abbia contratto infermita’ nell’esporsi per obbligo di

servizio a cause morbigene e dette infermita’ siano tali da poter

divenire causa d’invalidita’ o di altra menomazione della integrita’

fisica, psichica o sensoriale.

2. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del

dipendente quando il decesso e’ avvenuto in attivita’ di servizio e

per fatto traumatico ivi riportato.

Art. 4.

Tutela della riservatezza

1. In applicazione dell’articolo 22, comma 3-bis, della legge

31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le

tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e

necessarie in relazione alle finalita’ perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all’applicazione del

presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti

interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformita’ agli articoli 3 e 4

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e

distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione

e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione

scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono

pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati

sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni

normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135,

in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela

della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

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Note all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’art. 22 della legge 31

dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

“Art. 22 (Dati sensibili). – 1. I dati personali idonei

a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico

o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo

stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto

di trattamento solo con il consenso scritto

dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli

aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo

Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli

articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche’ relativi ai

soggetti che con riferimento a finalita’ di natura

esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le

medesime confessioni, che siano trattati dai relativi

organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche’ i dati

non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime

confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente

ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla

richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i

quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il

provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,

anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo’

prescrivere misure e accorgimenti a garanzia

dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto

ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte

di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,

e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione

di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che

possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le

rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite. In

mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai

casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed

integrazione della presente legge, emanati in attuazione

della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici

possono richiedere al Garante, nelle more della

specificazione legislativa, l’individuazione delle

attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla

legge, che perseguono rilevanti finalita’ di interesse

pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai

sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al

comma 1.

3-bis. Nei casi in cui e’ specificata, a norma del

comma 3, la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma

non sono specificati i tipi di dati e le operazioni

eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto

previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di

attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia

di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo

i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni

strettamente pertinenti e necessari in relazione alle

finalita’ perseguite nei singoli casi, aggiornando tale

identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di

salute e la vita sessuale possono essere oggetto di

trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il

trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle

investigazioni di cui all’art. 38 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, approvate con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,

comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un

diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che

i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e

per il periodo strettamente necessario al loro

perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli

accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione

di un apposito codice di deontologia e di buona condotta

secondo le modalita’ di cui all’art. 31, comma 1, lettera

h). Resta fermo quanto previsto dall’art. 43, comma 2.”.

– Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni

integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675): ”

Art. 3 (Dati trattati). – 1. I soggetti pubblici sono

autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere

attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute,

caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di

dati personali di natura diversa.

2. I dati sono raccolti, di regola, presso

l’interessato.

3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e),

della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente

l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, nonche’ la loro

pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita’

rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche

con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di

propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano

strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli

obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici

valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli

adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,

risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non

possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale

conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento

che li contiene. Specifica attenzione e’ prestata per la

verifica dell’essenzialita’ dei dati riferiti a soggetti

diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le

prestazioni o gli adempimenti.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di

dati, tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o

mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di

altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei

dati trattati, permettono di identificare gli interessati

solo in caso di necessita’.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la

vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro

dato persone trattato per finalita’ che non richiedano il

loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con

le modalita’ di cui al comma 4 anche quando detti dati non

sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non

sono tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati.

6. I dati non possono essere trattati nell’ambito di

test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la

personalita’ dell’interessato.”.

“Art. 4 (Operazioni eseguibili). – 1. Rispetto ai dati

la cui disponibilita’ e’ essenziale ai sensi dell’art. 3,

comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere

unicamente le operazioni di trattamento strettamente

necessarie al perseguimento delle finalita’ per le quali il

trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono

raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di

controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di

altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche’ i

trattamenti di dati ai sensi dell’art. 17 della legge, sono

effettuati solo con l’indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche’ le

operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati

utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi

solo se previsti da espressa disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei

a rivelare lo stato di salute sancito dall’art. 23, comma

4, della legge.”.

– La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: “Programma

di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro

l’AIDS”.

Art. 5.

Istruttoria

1. L’ufficio che riceve la domanda, cura l’immediato invio,

unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’ufficio

dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro

trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta

inammissibilita’ o irricevibilita’, respinge la domanda stessa con

provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via

amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il

termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e

gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere

decentrate con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma

2, l’ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel

medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto

dall’articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente

competente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato,

dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha

prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti

attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermita’ o lesioni

corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi

informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta

stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della

comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo’ comunicare

l’opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali

sensibili relativi all’oggetto del procedimento, con effetto

sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia’ dichiarato,

nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al

procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati

personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso

di avvio di ufficio del procedimento.

Art.6

Commissione

1. La diagnosi dell’infermita’ o lesione, comprensiva possibilmente

anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonche’ del momento della

conoscibilita’ della patologia, e delle conseguenze sull’integrita’

fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneita’ al servizio, e’

effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione

all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il

dipendente e’ pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente

del pensionato o dell’avente diritto. Per coloro che risiedono

all’estero la visita e’ effettuata, per delega della Commissione, da

un collegio di due medici nominati dalla locale autorita’ consolare

ovvero dal medico fiduciario dell’autorita’ stessa.

2. La Commissione e’ composta di tre ufficiali medici, di cui

almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore

dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui

delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico piu’

elevato in grado o, a parita’ di grado, con maggiore anzianita’ di

servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita’ o lesioni

di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a

corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di due

ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato

con le modalita’ indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o

funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di

appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita’

dell’accertamento sanitario, puo’ richiedere la partecipazione alla

visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L’interessato puo’ essere assistito durante la visita, senza

oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra

la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti

dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un

componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal

verbale debbono risultare le generalita’ del dipendente, la qualifica

e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico,

gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la

determinazione della data di conoscibilita’ o stabilizzazione

dell’infermita’ da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria

di compenso, nonche’ l’indicazione della categoria stessa, il

giudizio di idoneita’ al servizio od altre forme di inabilita’, le

eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato

dall’interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente

dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale e’ trasmesso all’Amministrazione competente entro

quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento

conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi

dell’articolo 8, comma 1, il verbale e’ inviato direttamente al

Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione

all’interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di

AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il

consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa

l’ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce

le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto

previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.

135, per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del

verbale, in modo da limitarne la conoscibilita’.

9. La data di effettuazione della visita e’ comunicata al

dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di

mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato

dal dipendente alla visita, e’ convocata una nuova visita da

effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la

Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi

entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita,

la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti

all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e

permanente impedimento fisico del dipendente, puo’ disporre

l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della

Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di

concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno

e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri

organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di

accertamento sanitario di cui all’articolo 9 ed e’ approvato il

modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via

telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti

sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori.

——————————————————————————–

Nota all’art. 6:

– Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 135, si veda nelle note all’art. 4.

Art. 7.

Incombenze dell’Amministrazione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della

Commissione, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale

invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale

sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al

nesso causale tra l’infermita’ o lesione e l’attivita’ di servizio,

nonche’ l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.

2. Al dipendente e’ data comunicazione della trasmissione degli

atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella

quale viene indicata anche la possibilita’ dell’interessato di

presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci

giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito

dall’articolo 2, comma 3, nonche’ di presentare opposizione nello

stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilita’ di ulteriore corso del procedimento

ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, l’ufficio emana il

provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro

trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della

Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa,

all’interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la

possibilita’ di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il

termine di decadenza previsto dall’articolo 2.

4. L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con

provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando

riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione

sulla conoscibilita’ o stabilizzazione dell’infermita’ o lesione, che

la domanda e’ stata presentata oltre i termini di decadenza.

Art. 8.

Presentazione diretta di certificazione medica

1. Al fine dell’accelerazione del procedimento, il dipendente o

l’avente diritto in caso di morte del dipendente puo’ presentare,

contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o

concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente

l’accertamento dell’infermita’ specificamente dichiarata ovvero della

causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all’articolo 6,

comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso

le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall’articolo 1,

comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima

della data di presentazione della domanda stessa. Il competente

ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistano condizioni di

inammissibilita’ o irricevibilita’, inoltra la domanda e la

certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il

termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,

allegando per il Comitato la relazione di cui all’articolo 7, comma

1.

2. Al dipendente e’ data comunicazione della trasmissione degli

atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella

quale viene indicata anche la possibilita’ dell’interessato di

presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci

giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito

dall’articolo 2, comma 3, nonche’ di presentare opposizione nello

stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

3. L’effettuazione della visita di cui al comma 1 e’ disposta,

previa richiesta del medico di base, dall’Azienda sanitaria locale,

territorialmente competente secondo i criteri indicati all’articolo

6, comma 1. Alla visita il dipendente puo’ farsi assistere da un

medico di fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o

sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all’articolo 2.

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Nota all’art. 8:

– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 della

legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni

all’art. 3 del decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,

n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione

delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):

“2. Nell’ambito di ciascuna unita’ sanitaria locale

operano una o piu’ commissioni mediche incaricate di

effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un

medico specialista in medicina legale che assume le

funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto

prioritariamente tra gli specialisti in medicina del

lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i

medici dipendenti o convenzionati della unita’ sanitaria

locale territorialmente competente.”.

Art. 9.

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

1. In alternativa all’invio alla Commissione di cui all’articolo 6,

l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di

lavoro della Commissione stessa, nonche’ con l’organizzazione anche

territoriale della sanita’ militare, puo’ trasmettere la domanda e la

documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sanitaria

locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati

all’articolo 6, comma 1, per l’accertamento sanitario da parte della

Commissione medica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge

15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica

di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 157; come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo

29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati

all’articolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all’accertamento sanitario, ai

sensi dell’articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura

seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all’articolo 6,

commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all’articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di

polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente

articolo, la Commissione medica e’ di volta in volta integrata con un

ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o

amministrazione di appartenenza.

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Note all’art. 9:

– Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,

si veda nelle note all’art. 8.

– Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137,

reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma

3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in

materia di potenziamento delle attivita’ di controllo sulle

prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita’ e

inabilita’.”.

– Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188,

reca: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 16

settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile

1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del

decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia

pensionistica.”.

– Si riporta il testo dell’art. 2-bis del decreto

legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato

dall’art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:

“Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita’

finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).

– 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, da emanarsi

entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le

modalita’ idonee a garantire unita’ di indirizzo e di

coordinamento in capo all’Istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) in

materia di riconoscimento degli stati di invalidita’

finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione

nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza

esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’

per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette

forme di previdenza.

2. In attesa che l’INPDAP si doti di autonoma struttura

per l’accertamento sanitario degli stati di invalidita’,

con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le

modalita’ ed i criteri di trasmissione alle commissioni

mediche periferiche per le pensioni di guerra e

l’invalidita’ civile del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, dei processi verbali

relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte

degli organi sanitari ai quali e’ demandata la

determinazione dello stato di invalidita’. Le predette

commissioni, che assumono la denominazione di commissioni

mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,

possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di

ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello

stato di invalidita’ oppure disporre, con esplicita e

dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della

procedura per chiedere all’organo sanitario l’effettuazione

di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre

l’interessato a visita diretta.

3. L’INPDAP, in collaborazione con il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

elabora programmi annuali per la revisione e la verifica

della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei

dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di

pensione conseguente ad uno stato di invalidita’. Con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sono definiti gli aspetti

connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.”.

Art. 10.

Comitato di verifica per le cause di servizio

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato e’ formato da un numero di componenti non superiore

a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della

materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura

dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche’ tra

ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di

Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per

l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di

polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in

volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma,

corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non

piu’ di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o

fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo

organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13,

comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di

oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa

relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’

nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il

Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono

essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del

Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilita’ di

riunione plenaria, funziona suddiviso in piu’ sezioni composte dal

Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro

membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e

funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di

inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4

dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di

eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di

inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle

finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente

di personale, non superiore alle cinquanta unita’, appartenente

all’Amministrazione dell’economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono

stabiliti criteri e modalita’ di organizzazione interna della

segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in

relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non

superiori a tre, nell’ambito della dotazione di personale

dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono

definiti modalita’ e termini per la conclusione delle procedure di

trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero

dell’economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente

regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166

del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa

previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore

a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle

domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti

organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le

sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto

previsto dal comma 10.

12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono

essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati

stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra

appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di

cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per

la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato

per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono

assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi

decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di

verifica in relazione alla specificita’ di materia o analogia di

cause di servizio o infermita’. A supporto dell’attivita’ dei

Comitati speciali e’ utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui

contingente, a tal fine, e’ elevato a settanta unita’, senza aggravi

di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per

l’attivazione dell’articolo 4.

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Note all’art. 10:

– Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della

legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto

2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua

pubblicazione, reca: “Modificazioni al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988,

n. 400, in materia di organizzazione del Governo.”.

– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 13 del

decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge,

con modificazioni, dal l’art. 1, della legge 3 agosto 2001,

n. 317: “3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e

contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,

nonche’ per il personale di livello dirigenziale o comunque

apicale delle regioni, delle province, delle citta’

metropolitane e dei comuni, gli organi competenti

deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa

retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi

precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta’ di

valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120,

reca: “Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato.”.

– Si riporta il testo dell’art. 166 abrogato dal

regolamento che qui si pubblica:

“Art. 166 (Comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie). – Sulla dipendenza delle infermita’ contratte o

delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause

della sua morte esprime il proprio parere, nei casi

previsti, il comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato e’ composto da un presidente di sezione

della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di

membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie

di personale anche se a riposo:

magistrati dell’ordine giudiziario con funzioni non

inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate,

magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,

funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non

inferiore a quella di primo dirigente o equiparata;

ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo,

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di

primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso

la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due

anni e possono essere riconfermati. Durante l’incarico i

componenti in attivita’ di servizio continuano, ad

eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali

funzioni.

E’ in facolta’ del Presidente del Consiglio dei

Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del

comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i

magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del

Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non

inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa

l’utilita’ della adunanza plenaria, funziona suddiviso in

piu’ sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei

quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un

funzionario medico della Polizia di Stato. Alla

costituzione delle sezioni provvede il presidente del

comitato.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a

magistrati della Corte dei conti o a funzionari

dell’amministrazione dello Stato.”.

Art. 11.

Pareri del Comitato

1. Il Comitato accerta la riconducibilita’ ad attivita’ lavorativa

delle cause produttive di infermita’ o lesione, in relazione a fatti

di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermita’ o

lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato,

nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia

sulla dipendenza dell’infermita’ o lesione da causa di servizio con

parere da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.

3. Il parere e’ motivato ed e’ firmato dal Presidente e dal

Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo’

richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione

medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui

all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita’

dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la

visita medica e’ effettuata nel rispetto dei termini e delle

procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita’

di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8

e 11, il verbale della visita medica e’ trasmesso direttamente al

Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del

comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 12.

Unicita’ di accertamento

. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

dell’infermita’ o lesione costituisce accertamento definitivo anche

nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di

trattamento pensionistico di privilegio.

Art. 13.

Atti per via telematica

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento

sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di validita’ di atti e convalida di

firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico

trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge

31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via

telematica devono essere debitamente motivate nella nota di

trasmissione degli atti stessi.

3. E’ in facolta’ del dipendente chiedere, in qualunque stato del

procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte

dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal

fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante

diagnosi medica e’ inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota

di comunicazione.

——————————————————————————–

Nota all’art. 13:

– Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge

31 dicembre 1996, n. 675:

“Art. 8 (Responsabile). – 1. Il responsabile, se

designato, deve essere nominato tra soggetti che per

esperienza, capacita’ ed affidabilita’ forniscano idonea

garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo

alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi

alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche

tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale

osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle

proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono

essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante

suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere

analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i

dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle

istruzioni del titolare o del responsabile.”.

“Art. 19 (Incaricati del trattamento). – 1. Non si

considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da

parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le

operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,

e che operano sotto la loro diretta autorita’.”.

Art. 14.

Termini e competenza

1. L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di

infermita’ o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme

parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita’ della domanda

di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla

data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine

l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di

conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore

parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla

ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento

nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del

Comitato.

2. Il provvedimento finale e’ adottato nel rispetto dei termini

procedimentali previsti dal presente regolamento ed e’ notificato o

comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei

successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della

espressione del parere del Comitato, e’ adottato un unico

provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e

concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di

concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini

procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento

di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della

menomazione della integrita’ fisica, psichica o sensoriale per la

quale e’ stato concesso l’equo indennizzo, puo’ per una sola volta

chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo gia’

concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti finali

dell’Amministrazione previsti dal presente regolamento e’ del

responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale competente

in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro

dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa

amministrazione.

Art. 15.

Accertamenti di inidoneita’ ed altre forme di inabilita’

1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneita’ al

servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della

Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione

recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.

3. In conformita’ all’accertamento sanitario di inidoneita’

assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede,

entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,

alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti

necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle

condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto

salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

Art. 16.

Accelerazione di procedure

1. L’Amministrazione non puo’ chiedere pareri, anche d’ordine

tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal

presente regolamento ne’ dispone accertamenti o acquisisce atti salvo

comprovate necessita’ emergenti nel corso dell’istruttoria. In tal

caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per

trenta giorni.

Art. 17.

Trattamenti pensionistici di privilegio

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a

fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonche’ di stati

invalidanti al servizio o di inabilita’ non dipendenti da causa di

servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e

militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente

regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito

dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino all’assunzione

da parte dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi

procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi

dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

479.

2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 169 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di

cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la

presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di

privilegio, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.

——————————————————————————–

Note all’art. 17:

– Si riporta il testo dell’art. 169 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato):

“Art. 169 (Ammissibilita’ della domanda). – La domanda

di trattamento privilegiato non e’ ammessa se il dipendente

abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal

servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza

delle infermita’ o delle lesioni contratte.

Il termine e’ elevato a dieci anni qualora

l’invalidita’ sia derivata da parkinsonismo.”.

– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,

reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma

32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di

riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e

assistenza.”. – Si riporta il testo del comma 5

dell’art. 3:

“5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani

pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e

disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto

consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della

programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi

disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno

di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento

organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative del personale, nonche’

l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i

regolamenti concernenti l’amministrazione e la

contabilita’, e i regolamenti di cui all’art. 10, legge

29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al

consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione

sull’attivita’ svolta con particolare riferimento al

processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche’

qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio

di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre

ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di

competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio e’

composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e

da otto esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei

per l’INPDAP e quattro esperti per l’IPSEMA, dei quali due

per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP e uno per l’IPSEMA scelti

tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in

posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei

vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del

consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta

competenza e professionalita’ e di indiscussa moralita’ ed

indipendenza. Il possesso dei requisiti e’ comprovato da

apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana. La carica di consigliere di

amministrazione e’ incompatibile con quella di componente

del consiglio di vigilanza.”.

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di

servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonche’ di

riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento

di idoneita’ al servizio, gia’ presentate all’Amministrazione alla

data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti

secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto

previsto dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, sulla

natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini

del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella

composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente

regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilita’ non dipendente da causa di

servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n.

187, avviati con domande pervenute all’Amministrazione prima della

data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti

secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le

domande successive si applicano le procedure previste dal presente

regolamento in tema di accertamento di inidoneita’ al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati

personali.

——————————————————————————–

Nota all’art. 18:

– Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150,

concerne: “Regolamento recante modalita’ applicative delle

disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335, concernenti l’attribuzione della

pensione di inabilita’ ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive

dell’assicurazione generale e obbligatoria.”.

Art. 19.

Norme finali e di coordinamento

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti

disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore

del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come

disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai

procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita’

collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il

regime di definitivita’ delle pronunce su lesioni traumatiche da

causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad

ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio

nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi

delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di

riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926,

n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica

18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla

procedura di accertamento di idoneita’ al servizio; il termine per la

presentazione del ricorso e’ in tal caso fissato in dieci giorni

dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita’ e

alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa

di servizio e di concessione dell’equo indennizzo nell’ambito della

propria autonomia legislativa e organizzativa.

——————————————————————————–

Note all’art. 19:

– La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: “Nuove

disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti

medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita’ dei

personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da

altre amministrazioni dello Stato.”.

– Si riporta il testo dei commi primo e secondo

dell’art. 5:

“Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel

termine di novanta giorni dall’avvenuta partecipazione il

militare, l’impiegato o l’operaio puo’ ricorrere alla

competente Direzione di sanita’ militare territoriale. In

tal caso la pratica viene deferita all’esame di una

Commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanita’ militare territoriale, il

quale puo’ delegare un colonnello medico piu’ anziano del

presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.

A richiesta del presidente puo’ intervenire ai lavori

della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a

voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera

direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo

o capo dell’ufficio, cui appartiene l’interessato.”

– Il decreto del Presidente della Repubblica 18

novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11,

reca: “Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e

successive modificazioni, relative alle procedure per gli

accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed

infermita’ dei personali dipendenti dalle amministrazioni

militari e da altre amministrazioni dello Stato.”.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,

12, 13 e 14, nonche’ l’articolo 5 per la parte non richiamata

dall’articolo 19 del presente regolamento;

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.

1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) l’articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l’articolo 172,

commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche’ gli articoli 166, 170,

171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

f) l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

349;

h) l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

——————————————————————————–

Note all’art. 20:

– La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: “Nuove

disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti

medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita’ dei

personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da

altre amministrazioni dello Stato.”. (Gli articoli dall’1

al 10 e l’art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si

pubblica. L’art 5 e’ abrogato per la parte non richiamata

dall’art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).

– Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca:

“Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato

con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la

esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle

procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali

delle ferite, lesioni ed infermita’ dei personali

dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre

amministrazioni dello Stato.”. (Gli articoli dall’1 al 18 e

gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che

qui si pubblica.). – Il decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio

1957, n. 22, reca: “Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato.”. (L’art. 130 e’ abrogato dal regolamento che qui si

pubblica). – Si riporta il testo dell’art. 129, come

modificato dal regolamento che qui si pubblica:

“Art. 129 (Dispensa). – Puo’ essere dispensato dal

servizio l’impiegato divenuto inabile per motivi di salute,

salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi

dell’art. 71, nonche’ quello che abbia dato prova di

incapacita’ o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma e’ considerato di

persistente insufficiente rendimento l’impiegato che,

previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel

quale e’ stato richiamato una qualifica inferiore al “buono

.

All’impiegato proposto per la dispensa dal servizio e’

assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie

osservazioni.

(Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si

pubblica).

E’ fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento

di quiescenza e previdenza spettante secondo le

disposizioni vigenti.”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio

1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2

alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, reca:

“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni

sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3.”. (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal

regolamento che qui si pubblica.). – Il decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: “Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato.”. (Gli articoli

166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono

abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). – Si

riporta il testo dell’art. 175 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato

dal regolamento che qui si pubblica:

“Art. 172 (Accertamenti sanitari). – (Commi abrogati

dal regolamento che qui si pubblica).

Per coloro che risiedono all’estero la visita e’

effettuata, per delega della commissione medica

ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale

autorita’ consolare ovvero dal medico fiduciario

dell’autorita’ stessa.”.

– La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita

in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma,

della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21

novembre 1987, n. 273), reca: “Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.

150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione

agli altri Corpi di polizia.”. Il comma secondo dell’art. 1

della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto

che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti

giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987,

n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297,

non convertiti in legge. (L’art. 5-bis e’ abrogato dal

regolamento che qui si pubblica).

– Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile

1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno

1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: “Regolamento

recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di

infermita’ o lesione dipendente da causa di servizio e di

concessione dell’equo indennizzo.”. (Regolamento abrogato

dal decreto che qui si pubblica.).

– La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento

ordinario, reca: “Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica.”. (Comma 121 dell’art. 1 abrogato dal regolamento

che qui si pubblica).

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NOTE

queste le premesse al testo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.

23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.

686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,

n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.

662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta’ ed autonomie

locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e

del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

Emana il seguente regolamento”

Redazione

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