DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
(GU n. 5 del 7-1-2002)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “impiegato” o “dipendente” l’appartenente ad
amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche’ l’appartenente alle Forze di polizia, anche ad
ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie
indicate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per “militare” l’appartenente a forze armate o a corpi ad
ordinamento militare;
c) per “Amministrazione” la pubblica amministrazione o il Corpo
militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d) per “Commissione” la Commissione medico-ospedaliera di cui
all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) per “Comitato” il Comitato di verifica per le cause di
servizio di cui all’articolo 10.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Si trascrive il testo del comma 2 dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): “2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.
– Si trascrive il testo dell’art. 20 e del punto 23)
dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
“Art. 20. – 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l’esercizio della potesta’ regolamentare nonche’ i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e’ presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all’art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della
presente legge e dall’art. 7 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita’, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio’ corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita’ normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l’obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita’, l’esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita’ e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu’ rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell’attivita’ e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu’ le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis). I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all’allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita’ di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato 1 alla
presente legge, nonche’ le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche’ valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi’ l’istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita’, graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita’, solidarieta’ e
progressivita’ in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche’ a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all’art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle
universita’ di eredita’, donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e’ emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all’art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e’ delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all’art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche’ testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.”.
“23. Procedimento di riconoscimento di infermita’,
concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata
ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349.”.
– Si trascrive il testo del punto 63 dell’allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione
1999): “63. Procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo indennizzo. Funzionamento e composizione del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
legge 23 agosto 1988, n. 400;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349;
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.
– Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416,
si veda nelle note all’art. 19 ed all’art. 20.
– Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n.
1024, si veda nelle note all’art. 20.
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note
all’art. 20.
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note
all’art. 20.
– La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: “Estensione
dell’equo indennizzo al personale militare.”.
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note
all’art. 1, all’art. 10, all’art. 17 ed all’art. 20.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca:
“Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra.”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca:
“Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23
settembre 1981, n. 533.”.
– La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca:
“Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834.”.
– Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all’art. 20.
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note
all’art. 20.
– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,
reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza.”.
– Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996, n.
662, si veda nelle note all’art. 20.
– La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
“Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione
1998.”.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario, reca: “Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.”.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita’
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”.
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato): “Art. 1 (Soggetti del diritto). – I dipendenti
statali, all’atto della cessazione dal servizio, hanno
diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente
testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato
nonche’ i magistrati ordinari, amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello
Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di
istruzione statali e i militari delle Forze armate dei
Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al
personale non di ruolo.”.
– Si riporta il testo dell’art. 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica: “Art.
165. – Il giudizio sanitario sulle cause e sull’entita’
delle menomazioni dell’integrita’ fisica del dipendente
ovvero sulle cause della sua morte e’ espresso dalle
commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronautica
militare.
(I restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si
pubblica)”.
Art. 2.
Iniziativa a domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita’ o
subito aggravamenti di infermita’ o lesioni preesistenti, ovvero
l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando
specificamente la natura dell’infermita’ o lesione, i fatti di
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze
sull’integrita’ fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneita’ al
servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata
dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato
l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell’infermita’ o della lesione o dell’aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell’integrita’ fisica si manifesta dopo la cessazione
del rapporto d’impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo’ essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di
servizio ovvero puo’ essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2,
e 8, comma 2; in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche
alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell’integrita’ fisica o psichica o sensoriale, di
seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita’ o lesione non
prevista in dette tabelle e’ indennizzabile solo nel caso in cui essa
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrita’ fisica si
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego,
elevati a dieci anni per invalidita’ derivanti da infermita’ ad
eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo puo’ essere proposta dagli eredi
del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal
decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai
commi precedenti e dall’articolo 14, comma 4, deve essere presentata
non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell’infermita’ o lesione, da cui sia derivata una
menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da
quando si e’ verificata la menomazione in conseguenza dell’infermita’
o lesione gia’ riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di
riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della
vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di
privilegio, nonche’ per l’applicazione della tabella A o della
tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella
F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915.
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Note all’art. 2:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca:
“Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533″; la tabella A concerne: “Lesioni
ed infermita’ che danno diritto a pensione vitalizia o ad
assegno temporaneo”; la tabella B concerne: “Lesioni ed
infermita’ che danno diritto ad indennita’ per una volta
tanto”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca:
“Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;
la tabella F concerne: “Assegno per cumulo di infermita'”.
Art. 3.
Avvio d’ufficio
1. L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il
riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio
dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermita’ nell’esporsi per obbligo di
servizio a cause morbigene e dette infermita’ siano tali da poter
divenire causa d’invalidita’ o di altra menomazione della integrita’
fisica, psichica o sensoriale.
2. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del
dipendente quando il decesso e’ avvenuto in attivita’ di servizio e
per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della riservatezza
1. In applicazione dell’articolo 22, comma 3-bis, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e
necessarie in relazione alle finalita’ perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati all’applicazione del
presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti
interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformita’ agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione
e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione
scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono
pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati
sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135,
in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
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Note all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
“Art. 22 (Dati sensibili). – 1. I dati personali idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche’ relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita’ di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche’ i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo’
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l’individuazione delle
attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita’ di interesse
pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e’ specificata, a norma del
comma 3, la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita’ perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita’ di cui all’art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall’art. 43, comma 2.”.
– Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675): ”
Art. 3 (Dati trattati). – 1. I soggetti pubblici sono
autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere
attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso
l’interessato.
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e),
della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente
l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, nonche’ la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita’
rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non
possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento
che li contiene. Specifica attenzione e’ prestata per la
verifica dell’essenzialita’ dei dati riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di
altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita’.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro
dato persone trattato per finalita’ che non richiedano il
loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con
le modalita’ di cui al comma 4 anche quando detti dati non
sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non
sono tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell’ambito di
test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la
personalita’ dell’interessato.”.
“Art. 4 (Operazioni eseguibili). – 1. Rispetto ai dati
la cui disponibilita’ e’ essenziale ai sensi dell’art. 3,
comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
unicamente le operazioni di trattamento strettamente
necessarie al perseguimento delle finalita’ per le quali il
trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di
altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche’ i
trattamenti di dati ai sensi dell’art. 17 della legge, sono
effettuati solo con l’indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche’ le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute sancito dall’art. 23, comma
4, della legge.”.
– La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: “Programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS”.
Art. 5.
Istruttoria
1. L’ufficio che riceve la domanda, cura l’immediato invio,
unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’ufficio
dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilita’ o irricevibilita’, respinge la domanda stessa con
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il
termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e
gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere
decentrate con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma
2, l’ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel
medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall’articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente
competente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato,
dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha
prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti
attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermita’ o lesioni
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi
informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo’ comunicare
l’opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali
sensibili relativi all’oggetto del procedimento, con effetto
sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia’ dichiarato,
nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al
procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati
personali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di avvio di ufficio del procedimento.
Art.6
Commissione
1. La diagnosi dell’infermita’ o lesione, comprensiva possibilmente
anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonche’ del momento della
conoscibilita’ della patologia, e delle conseguenze sull’integrita’
fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneita’ al servizio, e’
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il
dipendente e’ pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell’avente diritto. Per coloro che risiedono
all’estero la visita e’ effettuata, per delega della Commissione, da
un collegio di due medici nominati dalla locale autorita’ consolare
ovvero dal medico fiduciario dell’autorita’ stessa.
2. La Commissione e’ composta di tre ufficiali medici, di cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore
dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui
delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico piu’
elevato in grado o, a parita’ di grado, con maggiore anzianita’ di
servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita’ o lesioni
di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato
con le modalita’ indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di
appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita’
dell’accertamento sanitario, puo’ richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L’interessato puo’ essere assistito durante la visita, senza
oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra
la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalita’ del dipendente, la qualifica
e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico,
gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita’ o stabilizzazione
dell’infermita’ da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria
di compenso, nonche’ l’indicazione della categoria stessa, il
giudizio di idoneita’ al servizio od altre forme di inabilita’, le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall’interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente
dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale e’ trasmesso all’Amministrazione competente entro
quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento
conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, il verbale e’ inviato direttamente al
Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione
all’interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di
AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il
consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa
l’ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del
verbale, in modo da limitarne la conoscibilita’.
9. La data di effettuazione della visita e’ comunicata al
dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato
dal dipendente alla visita, e’ convocata una nuova visita da
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita,
la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e
permanente impedimento fisico del dipendente, puo’ disporre
l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di
accertamento sanitario di cui all’articolo 9 ed e’ approvato il
modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori.
——————————————————————————–
Nota all’art. 6:
– Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, si veda nelle note all’art. 4.
Art. 7.
Incombenze dell’Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della
Commissione, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale
invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al
nesso causale tra l’infermita’ o lesione e l’attivita’ di servizio,
nonche’ l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.
2. Al dipendente e’ data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita’ dell’interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 3, nonche’ di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilita’ di ulteriore corso del procedimento
ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, l’ufficio emana il
provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro
trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa,
all’interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la
possibilita’ di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il
termine di decadenza previsto dall’articolo 2.
4. L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con
provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione
sulla conoscibilita’ o stabilizzazione dell’infermita’ o lesione, che
la domanda e’ stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di certificazione medica
1. Al fine dell’accelerazione del procedimento, il dipendente o
l’avente diritto in caso di morte del dipendente puo’ presentare,
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o
concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente
l’accertamento dell’infermita’ specificamente dichiarata ovvero della
causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all’articolo 6,
comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso
le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima
della data di presentazione della domanda stessa. Il competente
ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistano condizioni di
inammissibilita’ o irricevibilita’, inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,
allegando per il Comitato la relazione di cui all’articolo 7, comma
1.
2. Al dipendente e’ data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita’ dell’interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 3, nonche’ di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
3. L’effettuazione della visita di cui al comma 1 e’ disposta,
previa richiesta del medico di base, dall’Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all’articolo
6, comma 1. Alla visita il dipendente puo’ farsi assistere da un
medico di fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o
sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all’articolo 2.
——————————————————————————–
Nota all’art. 8:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni
all’art. 3 del decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):
“2. Nell’ambito di ciascuna unita’ sanitaria locale
operano una o piu’ commissioni mediche incaricate di
effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un
medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
medici dipendenti o convenzionati della unita’ sanitaria
locale territorialmente competente.”.
Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In alternativa all’invio alla Commissione di cui all’articolo 6,
l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di
lavoro della Commissione stessa, nonche’ con l’organizzazione anche
territoriale della sanita’ militare, puo’ trasmettere la domanda e la
documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sanitaria
locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati
all’articolo 6, comma 1, per l’accertamento sanitario da parte della
Commissione medica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica
di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati
all’articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all’accertamento sanitario, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all’articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente
articolo, la Commissione medica e’ di volta in volta integrata con un
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o
amministrazione di appartenenza.
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Note all’art. 9:
– Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
si veda nelle note all’art. 8.
– Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137,
reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma
3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di potenziamento delle attivita’ di controllo sulle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita’ e
inabilita’.”.
– Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188,
reca: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia
pensionistica.”.
– Si riporta il testo dell’art. 2-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall’art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
“Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita’
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).
– 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le
modalita’ idonee a garantire unita’ di indirizzo e di
coordinamento in capo all’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) in
materia di riconoscimento degli stati di invalidita’
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza.
2. In attesa che l’INPDAP si doti di autonoma struttura
per l’accertamento sanitario degli stati di invalidita’,
con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le
modalita’ ed i criteri di trasmissione alle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e
l’invalidita’ civile del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali e’ demandata la
determinazione dello stato di invalidita’. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni
mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidita’ oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della
procedura per chiedere all’organo sanitario l’effettuazione
di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre
l’interessato a visita diretta.
3. L’INPDAP, in collaborazione con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
elabora programmi annuali per la revisione e la verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di
pensione conseguente ad uno stato di invalidita’. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono definiti gli aspetti
connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.”.
Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e’ formato da un numero di componenti non superiore
a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche’ tra
ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di
Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per
l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in
volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma,
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non
piu’ di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o
fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di
oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa
relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilita’ di
riunione plenaria, funziona suddiviso in piu’ sezioni composte dal
Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro
membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e
funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di
inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4
dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di
eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di
inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente
di personale, non superiore alle cinquanta unita’, appartenente
all’Amministrazione dell’economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti criteri e modalita’ di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in
relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell’ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono
definiti modalita’ e termini per la conclusione delle procedure di
trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell’economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore
a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto
previsto dal comma 10.
12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono
essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di
cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per
la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono
assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di
verifica in relazione alla specificita’ di materia o analogia di
cause di servizio o infermita’. A supporto dell’attivita’ dei
Comitati speciali e’ utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui
contingente, a tal fine, e’ elevato a settanta unita’, senza aggravi
di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per
l’attivazione dell’articolo 4.
——————————————————————————–
Note all’art. 10:
– Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della
legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua
pubblicazione, reca: “Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo.”.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge,
con modificazioni, dal l’art. 1, della legge 3 agosto 2001,
n. 317: “3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche’ per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta’
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta’ di
valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120,
reca: “Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato.”.
– Si riporta il testo dell’art. 166 abrogato dal
regolamento che qui si pubblica:
“Art. 166 (Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie). – Sulla dipendenza delle infermita’ contratte o
delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause
della sua morte esprime il proprio parere, nei casi
previsti, il comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato e’ composto da un presidente di sezione
della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di
membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie
di personale anche se a riposo:
magistrati dell’ordine giudiziario con funzioni non
inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate,
magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata;
ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo,
un funzionario con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso
la quale il dipendente prestava servizio.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due
anni e possono essere riconfermati. Durante l’incarico i
componenti in attivita’ di servizio continuano, ad
eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali
funzioni.
E’ in facolta’ del Presidente del Consiglio dei
Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del
comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i
magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non
inferiori a quella di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa
l’utilita’ della adunanza plenaria, funziona suddiviso in
piu’ sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei
quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un
funzionario medico della Polizia di Stato. Alla
costituzione delle sezioni provvede il presidente del
comitato.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a
magistrati della Corte dei conti o a funzionari
dell’amministrazione dello Stato.”.
Art. 11.
Pareri del Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilita’ ad attivita’ lavorativa
delle cause produttive di infermita’ o lesione, in relazione a fatti
di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermita’ o
lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato,
nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia
sulla dipendenza dell’infermita’ o lesione da causa di servizio con
parere da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.
3. Il parere e’ motivato ed e’ firmato dal Presidente e dal
Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo’
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione
medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui
all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita’
dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la
visita medica e’ effettuata nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita’
di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8
e 11, il verbale della visita medica e’ trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del
comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12.
Unicita’ di accertamento
. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermita’ o lesione costituisce accertamento definitivo anche
nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di
trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di validita’ di atti e convalida di
firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via
telematica devono essere debitamente motivate nella nota di
trasmissione degli atti stessi.
3. E’ in facolta’ del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte
dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal
fine i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante
diagnosi medica e’ inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota
di comunicazione.
——————————————————————————–
Nota all’art. 13:
– Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge
31 dicembre 1996, n. 675:
“Art. 8 (Responsabile). – 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacita’ ed affidabilita’ forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.”.
“Art. 19 (Incaricati del trattamento). – 1. Non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorita’.”.
Art. 14.
Termini e competenza
1. L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di
infermita’ o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme
parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita’ della domanda
di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine
l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di
conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore
parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento
nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del
Comitato.
2. Il provvedimento finale e’ adottato nel rispetto dei termini
procedimentali previsti dal presente regolamento ed e’ notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei
successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione del parere del Comitato, e’ adottato un unico
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento
di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione della integrita’ fisica, psichica o sensoriale per la
quale e’ stato concesso l’equo indennizzo, puo’ per una sola volta
chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo gia’
concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti finali
dell’Amministrazione previsti dal presente regolamento e’ del
responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale competente
in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti di inidoneita’ ed altre forme di inabilita’
1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneita’ al
servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della
Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.
3. In conformita’ all’accertamento sanitario di inidoneita’
assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede,
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti
necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto
salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione di procedure
1. L’Amministrazione non puo’ chiedere pareri, anche d’ordine
tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal
presente regolamento ne’ dispone accertamenti o acquisisce atti salvo
comprovate necessita’ emergenti nel corso dell’istruttoria. In tal
caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per
trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a
fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonche’ di stati
invalidanti al servizio o di inabilita’ non dipendenti da causa di
servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e
militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito
dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino all’assunzione
da parte dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi
procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di
cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la
presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.
——————————————————————————–
Note all’art. 17:
– Si riporta il testo dell’art. 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
“Art. 169 (Ammissibilita’ della domanda). – La domanda
di trattamento privilegiato non e’ ammessa se il dipendente
abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal
servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza
delle infermita’ o delle lesioni contratte.
Il termine e’ elevato a dieci anni qualora
l’invalidita’ sia derivata da parkinsonismo.”.
– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,
reca: “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza.”. – Si riporta il testo del comma 5
dell’art. 3:
“5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della
programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche’
l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l’amministrazione e la
contabilita’, e i regolamenti di cui all’art. 10, legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull’attivita’ svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche’
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio e’
composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei
per l’INPDAP e quattro esperti per l’IPSEMA, dei quali due
per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP e uno per l’IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita’ e di indiscussa moralita’ ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e’ comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e’ incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.”.
Art. 18.
Disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di
servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonche’ di
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento
di idoneita’ al servizio, gia’ presentate all’Amministrazione alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, sulla
natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini
del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella
composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilita’ non dipendente da causa di
servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n.
187, avviati con domande pervenute all’Amministrazione prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le
domande successive si applicano le procedure previste dal presente
regolamento in tema di accertamento di inidoneita’ al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati
personali.
——————————————————————————–
Nota all’art. 18:
– Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150,
concerne: “Regolamento recante modalita’ applicative delle
disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, concernenti l’attribuzione della
pensione di inabilita’ ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive
dell’assicurazione generale e obbligatoria.”.
Art. 19.
Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore
del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita’
collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il
regime di definitivita’ delle pronunce su lesioni traumatiche da
causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio
nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926,
n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneita’ al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso e’ in tal caso fissato in dieci giorni
dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita’ e
alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa
di servizio e di concessione dell’equo indennizzo nell’ambito della
propria autonomia legislativa e organizzativa.
——————————————————————————–
Note all’art. 19:
– La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: “Nuove
disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita’ dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da
altre amministrazioni dello Stato.”.
– Si riporta il testo dei commi primo e secondo
dell’art. 5:
“Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel
termine di novanta giorni dall’avvenuta partecipazione il
militare, l’impiegato o l’operaio puo’ ricorrere alla
competente Direzione di sanita’ militare territoriale. In
tal caso la pratica viene deferita all’esame di una
Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita’ militare territoriale, il
quale puo’ delegare un colonnello medico piu’ anziano del
presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo’ intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo
o capo dell’ufficio, cui appartiene l’interessato.”
– Il decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11,
reca: “Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e
successive modificazioni, relative alle procedure per gli
accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed
infermita’ dei personali dipendenti dalle amministrazioni
militari e da altre amministrazioni dello Stato.”.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,
12, 13 e 14, nonche’ l’articolo 5 per la parte non richiamata
dall’articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.
1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l’articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l’articolo 172,
commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche’ gli articoli 166, 170,
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
h) l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
——————————————————————————–
Note all’art. 20:
– La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: “Nuove
disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita’ dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da
altre amministrazioni dello Stato.”. (Gli articoli dall’1
al 10 e l’art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si
pubblica. L’art 5 e’ abrogato per la parte non richiamata
dall’art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).
– Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca:
“Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato
con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la
esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle
procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni ed infermita’ dei personali
dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato.”. (Gli articoli dall’1 al 18 e
gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che
qui si pubblica.). – Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
1957, n. 22, reca: “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.”. (L’art. 130 e’ abrogato dal regolamento che qui si
pubblica). – Si riporta il testo dell’art. 129, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
“Art. 129 (Dispensa). – Puo’ essere dispensato dal
servizio l’impiegato divenuto inabile per motivi di salute,
salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi
dell’art. 71, nonche’ quello che abbia dato prova di
incapacita’ o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma e’ considerato di
persistente insufficiente rendimento l’impiegato che,
previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel
quale e’ stato richiamato una qualifica inferiore al “buono
.
All’impiegato proposto per la dispensa dal servizio e’
assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie
osservazioni.
(Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si
pubblica).
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento
di quiescenza e previdenza spettante secondo le
disposizioni vigenti.”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2
alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, reca:
“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.”. (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal
regolamento che qui si pubblica.). – Il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: “Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato.”. (Gli articoli
166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono
abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). – Si
riporta il testo dell’art. 175 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato
dal regolamento che qui si pubblica:
“Art. 172 (Accertamenti sanitari). – (Commi abrogati
dal regolamento che qui si pubblica).
Per coloro che risiedono all’estero la visita e’
effettuata, per delega della commissione medica
ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale
autorita’ consolare ovvero dal medico fiduciario
dell’autorita’ stessa.”.
– La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma,
della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21
novembre 1987, n. 273), reca: “Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia.”. Il comma secondo dell’art. 1
della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987,
n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297,
non convertiti in legge. (L’art. 5-bis e’ abrogato dal
regolamento che qui si pubblica).
– Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: “Regolamento
recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di
infermita’ o lesione dipendente da causa di servizio e di
concessione dell’equo indennizzo.”. (Regolamento abrogato
dal decreto che qui si pubblica.).
– La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento
ordinario, reca: “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.”. (Comma 121 dell’art. 1 abrogato dal regolamento
che qui si pubblica).
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NOTE
queste le premesse al testo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.
23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta’ ed autonomie
locali nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e
del 4 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;
Emana il seguente regolamento”