Adottato il D.M. che equipara ad un anno di pratica legale il conseguimento del diploma di specializzazione presso le scuole di specializzazione per le professioni legali.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto 11 dicembre 2001 n. 475
Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(G.U. 30 Gennaio 2002 n. 25)
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto l’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto l’articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto l’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 novembre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.
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N O T E
Questo il testo dei commi 113 e 114 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (cd. "Bassanini bis"):
"113. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita’ di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita’, sedi delle facolta’ di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l’affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.".
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