Legge finanziaria 2002
Regole in materia di acquisto di beni e servizi nelle P.A.
Le P.A., in relazione a servizi originariamente prodotti al proprio interno e a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione, potranno:
– acquistare sul mercato gli stessi servizi;
– costituire soggetti di diritto privato ai quali affidarne lo svolgimento;
– attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip, lo svolgimento dei suddetti servizi.
L’assunzione dei poteri di gestione in capo alle giunte ammessa per i comuni fino a 5mila abitanti (in precedenza era solo fino a 3mila), e ciò, adesso, a prescindere dalla precedente "mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti".
Trasferiti alla Consip i compiti finora attribuiti al Centro tecnico istituito presso l’Aipa, se non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione.
Le P.A., infine, possono stipulare con la Consip specifiche convenzioni.
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Dalla legge finanziaria 2002 (legge 21 dicembre 2001 n. 448):
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Art. 29.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l’entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall’articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;
b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti,» sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l’affidamento, i criteri per l’esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonchè le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l’informatica, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l’impiego ottimale dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonchè assicura la verifica ed il monitoraggio dell’impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
(…)