Nel processo del lavoro si versa in caso di litisconsorzio necessario soltanto quando l’azione proposta sia costitutiva (Cass. 20 ottobre 1978 n. 4739; 5 febbraio 1983 n. 966; 28 aprile 1986 n. 2925, 8 settembre 1989 n. 3894)) e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, poichè, in tale ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio mentre l’eventuale conflitto pratico di giudicati è un inconveniente insito nel sistema che non impone, di per sè solo, l’integrazione del contraddittorio (Cass. 25 giugno 1979 n 3546; 9 settembre 1987 n. 7232).
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Cassazione civile, Sezione Lavoro
Sentenza 26 maggio 1999 n. 5142
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n 17, Avvocatura Centrale dell’Istituto, presso, gli avvocati Rina Sarto, Leonardo Lironcurti e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
CONTRO
Società P.S.P. di A. S. e c., s.n.c., in liquidazione, con sede in Milano, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza n. 15, presso l’avv. Mario Capaccioli che, unitamente all’avv. Francesco Rocco di Torrepadula del Foro di Milano la rappresenta e difende giusta delega in atti;
AVVERSO
La sentenza del Tribunale di Milano n. 8581 del 28 novembre 1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Rina Sarto per l’INPS e Francesco Rocco di Torrepadula per la Società P.S.P. di A. S. e c., s.n.c., in liquidazione; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
Con sentenza n. 2353 in data 24 giugno 1994, il Pretore di Milano accoglieva la domanda proposta dalla Società P.S.P. di A. S. e c., s.n.c. per l’accertamento della posizione di lavoratori dipendenti dei due soci A. S. e M. L., i quali avevano rivestito il ruolo di amministratore. Ciò in relazione ad accertamento del servizio ispettivo dell’Istituto che aveva provocato l’annullamento delle posizioni assicurative a suo tempo accese dalla Società. L’INPS interponeva appello, respinto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8581, in data 28 novembre 1995 – 20 settembre 1996. L’Istituto propone ora ricorso per cassazione ed avanza due motivi. La Società P.S.P. di A. S. e c., s.n.c. resiste con controricorso e deposita memoria.
DIRITTO
Col primo mezzo l’Istituto Previdenziale denuncia la violazione dell’art. 102 cpc, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 cpc, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario con i due interessati alla posizione assicurativa.
Il motivo va disatteso siccome infondato.
Non si ravvisano invero ragioni per discostarsi dall’orientamento di questa Corte Suprema per cui si versa in caso di litisconsorzio necessario soltanto quando l’azione proposta sia costitutiva (così ex pluribus Cass. 20 ottobre 1978 n. 4739; 5 febbraio 1983 n. 966; 28 aprile 1986 n. 2925, 8 settembre 1989 n. 3894)) e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, poichè, in tale ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio mentre l’eventuale conflitto pratico di giudicati è un inconveniente insito nel sistema che non impone, di per sè solo, l’integrazione del contraddittorio (così ex pluribus Cass. 25 giugno 1979 n 3546; 9 settembre 1987 n. 7232).
Con riguardo alle controversie previdenziali in cui fra l’istituto assicuratore ed il datore di lavoro venga in contestazione l’esistenza del rapporto di lavoro o il versamento dei contributi, è stato ripetutamente affermato che il lavoratore non è litisconsorte necessario (Cass. 27 gennaio 1984 n. 658; 19 ottobre 1982 n. 5429) poiché l’accertamento con forza di giudicato è richiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale (Cass. I dicembre 1984 n. 6288).
Non appare convincente il diverso, isolato, orientamento espresso da questa Sezione Lavoro nella sentenza N. 5332 del 5 maggio, 1992, richiamata dall’Istituto ricorrente, poiché gli argomenti a sostegno di tale pronuncia, essere l’assicurazione sociale obbligatoria, rapporto complesso i cui soggetti necessari sono il datore di lavoro (assicurante), l’assicuratore (istituto gestore delle assicurazioni ed il prestatore d’opera (beneficiario dell’assicurazione) ed ancora incidere l’inefficacia del verbale ispettivo su una situazione giuridica, plurisoggettiva, inscindibile, che coinvolge il prestatore d’opera, prescindono dalla necessaria considerazione della diversità fra azioni costitutive ed azioni di mero accertamento.
Del pari infondato è il secondo mezzo col quale l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 2086, 2094, 2101 c.c. nonché il vizio di motivazione, ai sensi dei numeri 3, 4, 5 cpc.
Osserva anzitutto la Corte che la disciplina del ricorso per cassazione individua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge, indicato al n. 3 dell’art. 360 cpc, da quello di omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, menzionato al n. 5 dello stesso articolo.
Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l’errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmente per pacifica l’esatta ricostruzione del fatto.
La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 n. 1760).
Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un’ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all’esame del giudice del merito, con apprezzamento dell’eventuale ingiustizia della sentenza impugnata.
Altro è l’insufficienza della motivazione, ossia tra la mancanza di ragioni, altro l’ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni La sentenza di merito è, valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all’obbligo formale di motivare si affianca l’obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben posto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l’eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia; pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920).
L’identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata: per il principio di autosufficienza del ricorso e per il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell’apprezzamento della "causalità dell’errore" e quindi della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656).
Il Collegio di merito ha esposto in modo preciso ed analitico gli elementi in forza dei quali ha ravvisato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare ha ben posto in rilievo la regolare assunzione, l’iscrizione a libro paga, la corresponsione di una retribuzione mensile, il rispetto dell’orario di lavoro, la soggezione alle decisioni dell’organo amministrativo dato dalla collegialità dei soci e ha altresì indicato le ragioni per cui l’autonomia del S. e del L. nelle scelte di carattere tecnico doveva ricollegarsi ad una specifica competenza in materia e non svuotava di contenuto il potere decisionale dell’organo esterno, centro di imputazione, della volontà sociale.
L’Istituto ricorrente, lungi dall’indicare il vizio o l’insufficienza delle argomentazioni svolte dal Tribunale, si limita a prospettare una diversa conclusione, tra l’altro priva di qualsiasi collegamento con le premesse indicate, sostanzialmente coincidenti con quelle richiamate nella sentenza impugnata.
Si impone quindi la reiezione del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alle spese in favore della resistente, liquidate in lire 58.000 oltre a lire quattro milioni per onorario.
(…)
(Francesco Sommella, Presidente; Alberto Spanò, Estensore)