IN VIGORE DALL’1 MARZO 2002
IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato introdotto dall’art.9 della legge finanziaria 2000 (n. 488 del 23.12.2000).
Il testo è stato successivamente modificato con il decreto legge 30 giugno 2001 n. 246, con la legge 21 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e con il decreto legge 11 marzo 2002 n. 28.
Questo il testo consolidato dell’art. 9 della legge 488/2000:
(…)
ARTICOLO 9
CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa, è tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.
4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato nella sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera’ alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle Finanze e il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia’ esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche’ i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro delle Finanze e il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia’ iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell’anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ne’ i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia’ pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
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TABELLA 1 (allegata alla legge 488/2000)
(Articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
3-bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ dovuto il contributo pari a euro 516,50.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I, capo I, III e IV, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà.
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche’ per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, e’ dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l’importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 103,30. Il contributo non e’ dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e’ pari a euro 103,30.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.
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Il comma 6 dell’art. 9 aveva previsto che con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sarebbero state, tra l’altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
E’ stato così adottato il Il D.P.R. 1 MARZO 2001 N. 126 recante il
“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, A NORMA DELL’ART. 9, COMMA 6, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488 (G.U. 18.4.2001 n. 90)”:
Il regolamento è stato a sua volta modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001 n. 466 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 10 del 12.1.2002).
Questo il testo consolidato del regolamento:
Art. 1
1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ corrisposto, anche con modalita’ telematiche, mediante:
a) versamento effettuato con le modalita’ previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Art. 2
1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalita’ operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;
c) le caratteristiche del
contrassegno di cui all’articolo 3, comma 1-bis;
d) le penalita’ a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.
Art. 3
1. La ricevuta del versamento di cui all’articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l’indicazione:
a) dell’ufficio giudiziario adito;
b) delle generalita’ e del codice fiscale dell’attore o ricorrente;
c) delle generalita’ delle altre parti. In caso di pluralita’ di convenuti o resistenti e’ indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall’atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.
1 bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del
contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati, e’ costituita dal contrassegno rilasciato dalla
rivendita comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo, da
apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto
equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non
debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto
equipollente, il contrassegno e’ apposto su apposito modello
approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
compilato a cura della parte che effettua il versamento con
l’indicazione dei dati di cui al comma 1.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole
tecniche di effettuazione del versamento con modalita’ telematiche e
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), nonche’ del relativo
trasferimento alla tesoreria dello Stato.
Art. 5
1. La ricevuta del versamento di cui all’articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all’ufficio giudiziario e’ allegata all’atto giudiziario per il quale e’ stato effettuato ed e’ inserita nel fascicolo d’ufficio.
2. E’ ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all’articolo 1, all’ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all’articolo 4.
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La legge finanziaria 2002 ha infine previsto l’entrata in vigore del nuovo istituto per il 1° marzo 2002.