DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 25 gennaio 2002
(GU n. 38 del 14-2-2002)
Determinazione per l’anno 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero.
i punti salienti:
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 14 febbraio, il DPCM che fissa le nuove regole, valide per tutto il 2002, per il servizio civile obbligatorio per gli obiettori di coscienza.
La consistenza numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per quest’anno e’ definita in 65.500 unita’.
I requisiti necessari per la concessione della dispensa o della L.I.S.A.A.C., fissati all’art. 2 del nuovo decreto, rimangono invariati, eccezion fatta per la proposta di assunzione, per la quale vengono richiesti specifici tipi contrattuali e specifiche durate minime.
Sono infatti necessari o una proposta di assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore ai dodici mesi; oppure una proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva (art. 9, lett. a, n. 9).
E’ inoltre previsto un ulteriore onere a carico di chi ha ricevuto una proposta di lavoro idonea all’ottenimento della dispensa. L’interessato e’ tenuto a far pervenire all’Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della dispensa (o L.I.S.A.A.C.) il contratto definitivo di assunzione nonchè la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l’impiego. In caso contrario, l’Ufficio nazionale per il servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.
il testo integrale del Decreto:
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(…)
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza
1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l’anno 2002, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall’art. 8, comma 2, lett. b) della legge n. 230 del 1998, e’ definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 65.500 unita’, di cui fino ad un massimo di 500 unita’ da impiegare all’estero.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui all’art. 9 comma 2-bis della legge n. 230/1998
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui all’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:
a) difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d’impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT del costo della vita;
3. orfano di entrambi i genitori;
4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l’aggravarsi di infermità contratte per tale causa;
6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità, convalidata dalla ASL competente, che richieda cure mediche onerose o necessita’ di assistenza continua, laddove la presenza dell’interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l’assistenza;
8. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell’interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell’azienda o dell’attività;
9. selezionato da enti pubblici o privati ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore ai dodici mesi ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva; l’interessato, al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., e’ tenuto a far pervenire all’Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l’impiego. In caso contrario, l’Ufficio nazionale per il servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.
b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge n. 230 del 1998):
1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l’impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall’Ufficio. Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell’Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.
c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell’area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all’espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-bis, lettera c) della legge n. 230/1998): l’Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d’ufficio la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla 2a, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante “Criteri concernenti l’attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale”.
Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio. E’ possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio;
d) indisponibilità all’impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell’ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d) della legge n. 230 del 1998): l’Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all’avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati tenuto conto della disponibilità dei posti d’impiego.
A tal fine procede all’individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell’Ufficio per l’adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l’ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell’alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.
Art. 3.
Deroghe all’ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all’art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall’ordine di priorità di cui all’art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall’art. 2.
Art. 4.
Aspetti applicativi dell’invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell’art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
1. Nell’anno 2002, l’Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell’art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998, nella forma dell’anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2001, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell’anno 2002 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall’ordinamento vigente.
Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell’art. 2 e dall’art. 4 del presente decreto, l’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d’ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l’assunzione in servizio e nel corso dell’espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all’ente presso il quale l’obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell’Ufficio medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l’avvio al servizio.
Art. 6.
Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optino per il servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e’ definito per l’anno 2002 in 9.000 unita’, di cui 8.000 da impiegare in Italia e 1.000 all’estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 64 del 2001, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’ determinato, per l’anno 2002, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell’ammontare massimo di 2.000 unita’.
Art. 7.
Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all’estero.
1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all’art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all’estero ed ai cittadini di cui al comma 2, del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l’anno 2002 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
Roma, 25 gennaio 2002