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PARERE N. 23
Avvocato – Procedimento disciplinare – Accesso agli atti – Terzo denunciante – Condizione per l’ammissibilità.
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Il quesito concerne la possibilità per il denunciante o l’esponente di conoscere delle deliberazioni disciplinari assunte dal Consiglio dell’ordine, e più in generale la posizione degli stessi soggetti rispetto alla pretesa di accedere agli atti del procedimento disciplinare.
Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la richiesta del relatore, ed adotta il seguente parere:
l’accesso ai documenti consiliari al terzo che ne faccia motivata richiesta è consentito solo, come enunciato dal Consiglio di Stato (Cons. St., ad. plen., 4 febbraio 1995, n. 2), ove sussista un comprovato e specifico interesse "personale" e "concreto" (escludendosi il diritto nell’ipotesi che tali interessi abbiano natura meramente "economica") per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, sempre però nel rispetto del diritto alla riservatezza per i casi in cui la divulgazione concerna documenti che riguardino la vita privata o professionale di persone fisiche.
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(11 luglio 2001 – Commissione pareri CNF – Pres. Professor Panuccio – Relatore Avv. Petiziol – Quesito proposto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucca)
DA: ATTUALITA’ FORENSI – BIMESTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – ANNO VIII – NUMERO 3 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2001