Proprietà catastale del bene e garanzie di contraddittorio in sede espropriativa
Cons.Stato 28 febbraio 2002
La vicenda
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Il Tar della Toscana aveva rilevato che l’interessato era stato reso formalmente edotto dell’approvazione del progetto dell’opera soltanto al momento della notifica del decreto d’occupazione d’urgenza, con la conseguenza che la fase iniziale della procedura ablatoria sarebbe stata assunta in assenza della garanzia partecipativa imposta dagli artt 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza riportata, accoglie ora l’appello proposto dall’Amministrazione, evidenziando che:
“L’art. 10 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce che l’avviso di deposito degli atti relativi al procedimento di espropriazione deve essere fatto a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali;
l’Amministrazione, quindi, non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez. IV. 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n.822).
Il Consiglio ha quindi aggiunto: “Le stesse considerazioni valgono per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli artt. 7 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241”.
Ha infine constatato pure la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del giudizio.
La sentenza
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Consiglio di Stato, IV Sezione
Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1200
sul ricorso in appello n. 9933 del 2001 proposto dalla Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez ;
Contro
Renzo Soldani, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Toscana ( sez. III ) 26 aprile 2001, n. 420, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2002, il Consigliere Domenico La Medica, udito l’avv. Pinto su delega dell’avv. Cecchi per l’Amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il T.A.R. della Toscana (sez. III) con sentenza 26 aprile 2001, n. 420, in accoglimento del ricorso proposto da Renzo Soldani, ha annullato in parte qua il provvedimento, a firma del Dirigente del settore affari generali U.O.O. espropriazioni della Provincia di Pisa, avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza degli immobili situati nei comuni di Pisa e S. Giuliano Terme, necessari per la realizzazione della viabilità di collegamento dell’area C.N.R. con l’Ospedale Cisanello.
A siffatte conclusioni il Giudice di primo grado è pervenuto sul rilievo che l’interessato è stato reso formalmente edotto dell’approvazione del progetto dell’opera in questione soltanto al momento della notifica del decreto d’occupazione d’urgenza, con la conseguenza che la fase iniziale della procedura ablatoria sarebbe stata assunta in assenza della garanzia partecipativa imposta dagli artt 7 e ss. della l. 7 agosto1990, n. 241.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la Provincia di Pisa deducendo i seguenti motivi :
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; difetto di interesse.
L’Amministrazione appellante insiste nell’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado osservando che il decreto di occupazione d’urgenza aveva già perso efficacia al momento della proposizione del ricorso, non essendo stato eseguito nel prescritto termine di tre mesi.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e ss. della l. 22 ottobre 1971 n. 865, e degli artt. 7 ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ai provvedimenti espropriativi; travisamento dei fatti ed errore in iudicando; omessa pronuncia.
La Provincia contesta l’affermazione del T.A.R. secondo cui l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di comunicare al Soldani l’avviso di avvio del procedimento prima di procedere all’approvazione del progetto e, quindi, della dichiarazione di pubblica utilità, rilevando che il medesimo Soldani non era proprietario catastale del bene.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
L’art. 10 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce che l’avviso di deposito degli atti relativi al procedimento di espropriazione deve essere fatto a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali;
l’Amministrazione, quindi, non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez. IV. 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n.822).
Ne deriva che la mancata notifica all’appellato sig. Renzo Soldani del decreto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica ai fini della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce motivo di carenza del potere di espropriazione.
Il Soldani non era intestatario catastale del bene, essendo questo intestato al demanio dello Stato, ma era solo titolare di una concessione, peraltro scaduta fin dal 24 aprile 1996 e, quindi, anteriormente all’approvazione del progetto effettuata con delibera della Giunta provinciale di Pisa n. 686 del 19 giugno dello stesso anno.
Le stesse considerazioni valgono per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli artt. 7 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione non ha proceduta alla notifica di alcun provvedimento nei confronti del medesimo Soldani, sicchè questi non può legittimamente opporsi al compimento della procedura in questione.
2. E’ appena il caso di aggiungere che l’occupazione del bene in argomento non è mai intervenuta, in quanto la Provincia si è limitata a redigere, a mezzo dei propri funzionari, lo stato di consistenza; al momento della proposizione del ricorso, poi, il medesimo decreto aveva perso efficacia, essendo trascorso il termine di tre mesi stabilito dall’art. 20 della l. n. 865 del 1971, per la sua esecuzione.
Né sembra residuare alcun interesse all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità essendo questa, nel frattempo, divenuta inefficace per scadenza dei termini finali.
D’altra parte la progettata strada non era stata più realizzata nel punto controverso, per cui non è dato di ravvisare alcun possibile nocumento al predetto Soldani.
Emerge, pertanto, anche la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa di cui si tratta.
3. In base alle pregresse considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’ impugnata decisione, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie l’appello della Provincia di Pisa e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
(…)
(Gaetano Trotta, Presidente; Domenico La Medica, Estensore)