Rimborso spese mediche
Cons.Stato 28.2.2002 n.1212
Le questioni
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Il diritto o meno al rimborso delle cure mediche effettuate presso strutture diverse da quelle pubbliche, nel caso di impossibilità di queste ultime a rendere le prestazione necessarie in via di urgenza per la salvezza della vita del paziente.
Le garanzie di contraddittorio nei procedimenti ad istanza di parte.
La sentenza
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Consiglio di Stato, IV Sezione
Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1212
sul ricorso in appello n. 8221/1996, proposto dal sig. M. A., rappresentato e difeso dell’avv. Sergio Como, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Ennio Luponio, via Michele Mercati, 51;
Contro
l’Unità Sanitaria locale n. 21 della Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore;
la Regione Campania in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore;
Per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 5 marzo 1996, n. 81.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Consigliere Cesare Lamberti; Udito alla pubblica udienza del 6 novembre 2001 l’Avv. Como per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. A. è stato sottoposto ad intervento cardiochirurgico presso la casa di cura xxx, non convenzionata con il servizio sanitario nazionale: ha corrisposto alla Casa di cura la somma di lire 36.000.000, di lire oltre le spese di trasferimento di cui ha chiesto il rimborso, assumendo la mancanza di strutture adeguate nella regione di appartenenza.
Il ricorrente sostiene, in particolare, di essere stato ricoverato presso l’ospedale di yyy a seguito di un episodio di angina, dove non era stato possibile sottoporlo ad adeguata terapia per carenza di un’idonea struttura.
Era stato quindi collocato in lista d’attesa per un intervento cardiochirurgico per uno degli ospedali di zzz, ma non avendo ricevuto alcuna comunicazione nell’arco di una settimana, il sig. A. aveva deciso di effettuare tale operazione presso la casa di cura privata xxx non convenzionata.
Con nota 8 marzo 1994 n. 480, la Giunta regionale della Campania – coordinatore dell’area generale di coordinamento -assistenza sanitaria – settore prevenzione – igiene sanitaria comunicava l’interessato che la sua domanda di rimborso non poteva essere accolto in quanto la prestazione non era prevista dalla normativa vigente.
Tale nota veniva impugnata innanzi al Tar Campania dal sig. M. A. unitamente al parere di non competenza espresso dalla Commissione prevista dalla l.r. Campania n. 12/85 del 30 novembre – 1° dicembre 1993, con il ricorso n. 1146/94 (r.g. n. 4235/94) incentrato su:
1) violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 5, d.l. n. 633/79 e delle leggi regionali della Campania del 27 ottobre 1978 n. 46 e dell’8 marzo 1985 n. 12.
Il diritto al rimborso delle cure mediche effettuate presso strutture diverse da quelle pubbliche, nel caso di loro impossibilità a rendere le prestazione necessarie in via di urgenza per la salvezza della vita del paziente ha carattere costituzionale: la regione Campania non poteva negare il rimborso al sig. A. per le spese sostenuta in relazione al ricovero presso una casa di cura privata e non convenzionata interpretando restrittivamente l’art. 8, l.r. n. 46/78;
2) violazione della legge regionale della Campania 8 marzo 1985 n. 12 e degli artt. 2 e segg. della l.r. Campania 27 ottobre 1978 n. 46.
L’unità sanitaria locale di appartenenza cui il ricorrente ha inoltrato la richiesta di rimborso, avrebbe dovuto a sua volta trasmetterla alla regione. Che ciò non sia avvenuto e che il provvedimento non abbia fatto riferimento alla Commissione regionale ma abbia semplicemente rigettato dall’inchiesta denota la mancata trasmissione e il conseguente vizio del procedimento:
3) violazione della legge n. 241/90 e dei principi del giusto procedimento.
Il provvedimento è stato adottato senza che il ricorrente fosse stato posto in grado di conoscere di decisioni della giunta regionale.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la regione Campania, con nota 8 marzo 1994, n. 4808, comunicava al ricorrente che il rimborso richiesto non rientrava nell’ipotesi previste dalla legge regionale n. 12 del 1985.
Avverso siffatta nota veniva proposto l’ulteriore ricorso n. 1550/94 (n. 5729/94), basato sui motivi primo e terzo prospettati con il precedente gravame e sul seguente ulteriore motivo:
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 27 ottobre 1978 n. 46; incompetenza.
Il provvedimento è stato adottato dal coordinatore del settore prevenzione – assistenza sanitaria – igiene sanitaria in luogo della giunta regionale, unico organo competente ad autorizzare o negare il rimborso.
Con la decisione in epigrafe, il Tar della Campania, riuniti i ricorsi, li respingeva, ritenuto che beneficio del rimborso a sanatoria previsto dall’art. 1 della l.r. 27 ottobre 1978 n. 46 è, nella regione Campania, limitato, ai sensi dell’articolo unico l.r. Campania 8 marzo 1985 n. 12, alle spese per cure mediche e chirurgiche sostenute presso strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale, e non anche presso le strutture ospedaliere e le case di cura non convenzionate operanti nel territorio nazionale, richiedendosi in tal caso la previa autorizzazione della Giunta regionale anche ove sia dimostrata l’impossibilità per le strutture pubbliche di praticare in tempi brevi l’intervento richiesto in via d’urgenza dall’assistito a causa del peggioramento del suo stato di salute.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. A. per gli stessi motivi sollevati in primo grado.
DIRITTO
Con l’appello in epigrafe il sig. A. propone – in virtù del principio devolutivo – gli stessi motivi del primo grado avverso i provvedimenti (nota 8 marzo 1994 n. 480 e 8 marzo 1994 n. 4808) di diniego di rimborso delle spese mediche sostenute in relazione al ricovero presso la casa di cura xxx, non convenzionata con il servizio sanitario nazionale.
Ad detto ricovero l’interessato ha creduto di sottoporsi in via di urgenza in mancanza di idonee strutture sanitarie ad effettuare l’intervento cardiochirurgo necessario a salvargli la vita sia presso la città di yyy che presso la regione di appartenenza, non essendo stato tempestivamente ricoverato negli ospedali della città di zzz dopo la dimissione dall’ospedale di yyy.
L’appello è infondato.
Con il primo motivo, che ripete la prima censura di entrambi i ricorsi al TAR, si ribadisce che il diniego di accoglimento dell’istanza diretta ad ottenere il rimborso della spesa da esso sostenuta si fonderebbe sull’erroneo presupposto che le norme vigenti non consentirebbero il rimborso stesso per interventi chirurgici sostenuti in altra regione italiana senza la preventiva autorizzazione dell’autorità sanitaria competente.
Anche ad avviso dell’adito Collegio la censura va respinta.
L’art. 1 della l.r. Campania 27 ottobre 1978 n. 46 prevede che, nei casi di comprovata necessità, i cittadini residenti nella Regione Campania con titolo all’assistenza ospedaliera sono autorizzati a recarsi presso strutture ospedaliere site in Stati ove non vigono accordi della Comunità economica europea, per sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche. L’art. 2 della stessa legge aggiunge che la citata autorizzazione viene concessa a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione regionale che valuta, per ogni singola richiesta, l’opportunità e necessità di accedere alle strutture ospedaliere di cui sopra. E l’art. 8 prevede altresì che la Giunta regionale, sentita sempre la Commissione regionale, può autorizzare, a sanatoria, il rimborso agli interessati delle spese sostenute previa idonea documentazione ovvero liquidare le somme non ancora versate alle strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale.
Ai sensi dell’art. unico della L. reg. 8 marzo 1985 n. 12, le cennate autorizzazioni possono essere concesse, negli stessi casi e con le medesime modalità, anche per le cure mediche e chirurgiche prestate presso le strutture ospedaliere e case di cura non specificamente convenzionate, operanti sul territorio nazionale. Tuttavia, il secondo comma della norma stabilisce testualmente che "non si estende al presente articolo unico la sanatoria di cui all’art. 8 della legge regionale n. 46 del 1978 ".
In sintesi, per quanto concerne il beneficio del rimborso a sanatoria delle spese per cure mediche e chirurgiche, esso è ammesso dalla normativa sopra riportata soltanto nei casi in cui tali spese siano state sostenute per cure presso strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale, e non anche presso le strutture e case di cura non specificamente convenzionate operanti nel territorio nazionale.
In quest’ultima ipotesi, occorre sempre la preventiva autorizzazione della Giunta regionale; altrimenti, la spesa resterà a totale carico dell’interessato, anche se risulti sussistente quella comprovata necessità che in sostanza costituisce il presupposto sia del ricovero presso strutture ospedaliere straniere ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 46 del 1978 sia di quello presso strutture ospedaliere e case di cura di cui all’art. unico della legge regionale n. 12 del 1985.
Da quanto sopra consegue che non può assumere alcun rilievo il fatto denunciato in ricorso che, di fronte alla inidoneità dimostrata dalla struttura pubblica a praticare l’intervento in tempi brevi e al ritenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente, questo è stato costretto per motivi di urgenza a ricoverarsi presso la clinica di Ravenna. Infatti, l’urgenza del caso non rileva ai fini della possibilità di una eventuale deroga all’ordinario procedimento previsto dalla normativa esaminata, rientrando pur sempre nel concetto della " comprovata necessità ", rimessa alla preventiva valutazione tecnica della Commissione regionale.
In proposito, si appalesa corretta la tesi della Regione secondo cui tale Commissione, essendo abilitata a formulare il proprio parere solo in merito alla preventiva autorizzazione per le cure presso strutture e case di cura non convenzionate, " non ha la competenza " (rectius, non è tenuta od abilitata) a pronunciarsi nei casi di rimborso a sanatoria delle spese sostenute per ricovero non preventivamente autorizzato.
Correttamente poi la sentenza ha ritenuto che il beneficio del rimborso a sanatoria delle spese per cure mediche è previsto solo per il caso che esse siano state sostenute presso strutture site al di fuori del territorio nazionale e non anche presso case di cura non specificamente convenzionate operanti nel territorio. L’articolo unico della l.r n. 12/85, nel prevedere, mediante rinvio alla l.r. n. 46/78, l’autorizzazione ad effettuare cure mediche presso case di cura non operanti sul territorio nazionale, esclude l’estensione della sanatoria alle cure effettuate nel territorio nazionale. Data la latitudine della norma, l’esclusione non può essere ristretta alle cure effettuate dopo l’entrata in vigore della legge con esclusione della retroattività del beneficio alle cure erogate in precedenza, come i ricorrenti propongono.
Degli ulteriori motivi vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il quarto, non avendo il ricorrente alcun interesse a censurare il vizio del procedimento nell’operato dell’unità sanitaria locale cui era stata inoltrata la richiesta di rimborso, che non l’avrebbe trasmessa alla regione per acquisire il parere della Commissione regionale ed in genere della pubblica autorità: quest’ultima non poteva che dichiarare inammissibile l’istanza.
Quanto alla terza censura sull’assenza del contraddittorio, va appena ribadito che lo stesso non è di regola per procedimenti ad istanza di parte.
Sicchè l’appello va respinto.
Nulla per le spese del presente grado vista la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello.
(…)
(Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore)