Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.vo 30.12.97 n. 504, l’avviamento alle armi deve essere disposto nel termine di 9 mesi, decorrente dalla cessazione del beneficio del rinvio per motivi di studio, trascorso inutilmente il quale si consegue il diritto alla dispensa;
Tale norma è entrata in vigore (per i militari di leva) dal 31.12.98, giusta l’esplicita previsione di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs. n.504/97: di conseguenza, avendo il ricorrente usufruito del beneficio del rinvio del servizio militare per motivi di studio fino al 31.12.2000, avrebbe dovuto essere avviato alle armi entro il mese di settembre del 2001, sicchè il predetto ha conseguito il diritto alla dispensa, così come prevede l’art.1, comma 2, D.Lgs.vo 30/12/1997, n.504.
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T.A.R. Sicilia Palermo, I Sezione
Sentenza 21 febbraio 2002 n. 564
sul ricorso n. 114/2002 proposto da: Calì Vincenzo rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Palazzolo, presso il cui studio in Palermo, via A. Leanti n.5 è elettivamente domiciliato;
Contro
– il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo domiciliataria per legge;
Per l’annullamento
previa sospensione, della cartolina precetto n.946 del 6 settembre 2001, con la quale il ricorrente è stato invitato a presentarsi, per il giorno 14 novembre 2001 ( poi differito al 20/02/2002 ), presso il 123° RGT di Chieti per lo svolgimento del servizio militare;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Udito il relatore Consigliere Cosimo Di Paola e uditi altresì l’avv.to L. Palazzolo per il ricorrente, e l’Avv.to dello Stato Rosario Di Maggio, per l’Amministrazione intimata;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visti gli artt. 21 e 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle innovazioni introdotte, rispettivamente, dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 3° dell’art. 3 e del comma 1° dell’art. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel merito “con sentenza succintamente motivata”;
Considerato:
– che, viene dedotta, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs.vo 30/12/1997 n. 504, in quanto l’avviamento alle armi dovrebbe essere disposto nel termine di 9 mesi prescritto da tale norma, decorrente dalla cessazione del beneficio del rinvio per motivi di studio, trascorso inutilmente il quale si consegue il diritto alla dispensa;
– che, tale profilo di censura merita di essere condiviso poichè la norma invocata dal ricorrente ha in effetti ridotto a nove mesi il periodo di tempo a disposizione del Ministero della Difesa per avviare al servizio di leva obbligatorio i giovani arruolati che, come nella specie, siano cessati dal beneficio del rinvio per motivi di studio;
– che, tale norma è entrata in vigore (per i militari di leva) dal 31/12/1998, giusta l’esplicita previsione di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs. n.504/97;
– che, di conseguenza, avendo il Calì usufruito del beneficio del rinvio del servizio militare per motivi di studio fino al 31/12/2000, avrebbe dovuto essere avviato alle armi entro il mese di settembre del 2001, sicchè è illegittima l’impugnata precettazione per il 14/11/2001, avendo il predetto conseguito il diritto alla dispensa, così come prevede l’art.1, comma 2, D.Lgs.vo 30/12/1997, n.504.
Rilevato pertanto che il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento, del provvedimento impugnato, e che, quanto alle spese, possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.
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(Giorgio Giallombardo, Presidente; Cosimo Di Paola, Estensore)