Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n.10
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
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Il decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39, del 15 febbraio 2002 modifica il quadro normativo delineato dal D.P.R. 513/97 e dal T.U. 445/2000 introducendo nuove nozioni, nonchè nuove forme di sottoscrizione del documento informatico.
L’art. 6 del decreto, che sostituisce l’art. 10 del d.p.r. 445/00, introduce la nozione di firma elettronica semplice.
Mentre il documento informatico sottoscritto con firma digitale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, il documento sottoscritto con firma elettronica semplice è invece liberamente valutabile, pur soddisfacendo il requisito legale della forma scritta.
L’art. 9 introduce le nozioni di certificato qualificato e di certificatore accreditato.
I certificatori che siano dotati di particolari requisiti tecnici, di onorabilità e solidità finanziaria possono chiedere al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie di essere accreditati. Solo i certificatori accreditati potranno distribuire i cd.certificati qualificati (i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE) dandone avviso prima dell’inizio dell’attività.
Nasce, ai sensi dell’art. 8, la carta nazionale dei servizi.
Tale documento, diverso dalla carta d’identità elettronica, potrà essere utilizzato per i pagamenti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonchè per l’invio di istanze e dichiarazioni per via telematica.