D.M. n.11 del 12 febbraio 2002

Con decreto ministeriale n.11 del 12 febbraio 2002, è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

DECRETO MINISTERIALE n. 11 del 12 febbraio 2002

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il D.M. 29 marzo 1993, come modificato dal D.M. 29 gennaio 1994, di approvazione della tabella di valutazione dei titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d’istruzione e del personale educativo;

Visto il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333, concernente "disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002" e in particolare l’art. 2, comma 2, che prevede la possibilità di apportare modifiche alla tabella di valutazione sopracitata;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l’istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria, per l’accesso all’insegnamento nella scuola materna ed elementare;

Visto l’art. 6/ter del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che attribuisce all’esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) valore di prova concorsuale, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, previste dall’art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il D.M. 4 giugno 2001, n. 268, di adozione del regolamento applicativo del disposto di cui alla legge n. 306/2000 sopracitata, che prevede, all’art. 8, l’attribuzione di uno specifico punteggio per le abilitazioni all’insegnamento secondario, conseguite a seguito del superamento dell’esame di Stato presso le Ssis;

Visto l’art. 2, comma 2, della citata legge n. 333/2001, che equipara il servizio dell’insegnamento prestato nelle scuole dichiarate paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a quello svolto nelle scuole statali;

Visto il parere reso nella seduta del 4 gennaio 2002 dal C.N.P.I. sulla proposta di modifica della tabella formulata dall’Amministrazione;

Considerato che il C.N.P.I. col citato parere ha espresso avviso contrario alla valutazione di taluni titoli (dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, diplomi di master, corsi di perfezionamento universitari, patente informatica europea (ECDL) prova facoltativa sulle tecnologie informatiche), per la serie delle motivazioni contenute nell’atto stesso, al quale integralmente si rinvia;

Considerato inoltre, che il C.N.P.I. propone di introdurre la valutazione anche dei titoli professionali conseguiti nei Paesi dell’Unione Europea;

Ritenuto di dover condividere, in relazione alle tematiche sopra indicate, le motivazioni su cui si basa il citato parere del C.N.P.I.;

Ritenuto, invece, di non dover condividere il parere nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio d’insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, considerato che tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare in contrasto con i princìpi giuridici che regolano la materia della valutazione del servizio;

Considerato che, conseguentemente alle considerazioni e alle indicazioni sopra menzionate, si rende necessario approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata, approvata con D.M. 29 marzo 1993, modificato con D.M. 29 gennaio 1994;

Ritenuto di dover confermare, per il personale docente di Strumento musicale nella scuola media la specifica tabella di valutazione, allegata al D.M. 18 maggio 2000, n. 146;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999, che fa parte integrante del presente decreto, sostituisce la tabella di valutazione, allegata al D.M. 29 marzo 1993, come modificato dal D.M. 29 gennaio 1994.

p. IL MINISTRO

Valentina APREA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999

(Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002)

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:

– per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59 punti 12

– per il punteggio da 60 a 65 punti 15

– per il punteggio da 66 a 70 punti 18

– per il punteggio da 71 a 75 punti 21

– per il punteggio da 76 a 80 punti 24

– per il punteggio da 81 a 85 punti 27

– per il punteggio da 86 a 90 punti 30

– per il punteggio da 91 a 95 punti 33

– per il punteggio da 96 a 100 punti 36

Per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (Ssis) sono attribuiti ulteriori (2) punti 30

2) Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti punti 24

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

E’ valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria (3).

Sono attribuiti:

1) per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (4):

– per ogni anno punti 12

– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2

2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

– per ogni anno punti 6

– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1

C) ALTRI TITOLI

Sono attribuiti fino ad un massimo di punti 30.

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso:

– per ogni titolo punti 3

2) Per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti (5):

– per ogni titolo punti 3

3) Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti (6):

– per ogni titolo punti 3

4) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare:

– per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e

– per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)

– per ogni titolo punti 6

5) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna:

– per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7)

– per ogni titolo punti 6

6) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale educativo:

– per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)

– per ogni titolo punti 6

NOTE

(1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame (già espresso su ottantotto). Ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all’inserimento nell’elenco degli abilitati.

(2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla Ssis e non alle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del 30/1/1998.

(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

(4) Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale. Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000), a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.

(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa. Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.

(6) La valutazione di cui al punto C-3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A-2).

(7) La valutazione di cui ai punti C-4), C-5) e C-6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C-1).

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it